La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva l'estinzione della pena per prescrizione. La Corte ha chiarito che la prescrizione della pena è esclusa se, durante il tempo necessario per la sua maturazione, il condannato commette un altro delitto della stessa indole, come previsto dall'art. 172, comma 7, c.p. Nel caso di specie, il ricorrente aveva riportato nuove condanne irrevocabili che hanno interrotto il decorso del termine.
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