La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7613/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso infondati o inammissibili, in quanto basati su mere contestazioni di fatto, già valutate correttamente dalla Corte d'Appello. L'inammissibilità ricorso stupefacenti è stata confermata, respingendo le censure sulla qualificazione del reato, sull'uso delle dichiarazioni, sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e sul diniego delle attenuanti generiche.
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