La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5044/2024, ha stabilito un importante principio in materia di corrispondenza anonima detenuti. Il caso riguardava un telegramma anonimo inviato a un recluso in regime di 41-bis. La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, che sosteneva la necessità di un blocco automatico. È stato invece affermato che, sebbene l'anonimato costituisca un valido motivo di sospetto, non è di per sé sufficiente a giustificare il trattenimento definitivo della missiva. L'autorità giudiziaria ha il dovere di effettuare una valutazione concreta del contenuto per accertare l'effettiva pericolosità, bilanciando le esigenze di sicurezza con il diritto fondamentale alla corrispondenza.
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