Un automobilista, condannato per omicidio stradale a seguito di un incidente causato da eccesso di velocità, ha impugnato la durata di due anni della sanzione accessoria della sospensione della patente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la decisione del giudice di merito era adeguatamente motivata. La Corte ha chiarito che il riferimento alla "gravità del fatto" e alle "modalità della condotta" è sufficiente quando la sentenza descrive chiaramente le violazioni commesse, come la guida a 90 km/h in un centro abitato con limite di 50 km/h. La decisione sottolinea l'ampia discrezionalità del giudice nel determinare la durata della sospensione patente, basandosi sui criteri di danno, gravità della violazione e pericolosità futura.
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