La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per frode assicurativa. La decisione si fonda su due principi cardine: il motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, non era stato sollevato nel precedente grado di appello e, inoltre, le argomentazioni presentate erano del tutto generiche e non contestavano specificamente le motivazioni della Corte territoriale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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