Una conducente, condannata per guida in stato di ebbrezza, ha ottenuto la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Al termine, il giudice ha estinto il reato e dimezzato la sospensione patente. La conducente ha impugnato la decisione, sostenendo erroneamente che la competenza fosse dell'autorità amministrativa, confondendo i lavori di pubblica utilità con la messa alla prova. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che, nel caso specifico previsto dal Codice della Strada, è proprio il giudice ad avere il potere di ridurre la sanzione accessoria.
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