La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per ricettazione, poiché ritenuto generico e ripetitivo. Tale decisione ha impedito alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata durante il giudizio. L'inammissibilità, infatti, preclude l'esame nel merito della causa, confermando la condanna e l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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