Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (c.d. concordato), ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione delle cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'adesione al 'concordato' comporta la rinuncia alla maggior parte dei motivi di impugnazione. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione contro una tale sentenza è possibile solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà, al consenso del PM o a palesi illegalità della pena, rendendo inammissibile ogni doglianza sui motivi rinunciati, come il mancato proscioglimento.
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