La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1388/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per false dichiarazioni identità a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Il caso riguardava un soggetto che, durante un controllo stradale e senza documenti, aveva fornito generalità non veritiere. La Corte ha ribadito che tale condotta integra il reato più grave previsto dall'art. 495 c.p., e non la fattispecie meno grave dell'art. 496 c.p., poiché la dichiarazione resa ai Carabinieri assume valore di attestazione per garantire le proprie qualità personali. Respinta anche la richiesta di non punibilità per tenuità del fatto.
Continua »