Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26474 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata ad Erice il 28/4/1968 NOMECOGNOME nato ad Erice 1’1/11/1963.
Nel procedimento a carico di COGNOME
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 della Corte d’appello di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME per l’imputata, che ha chiesto di ricevere la notifica dell’impugnazione della parte civile e il rinvio dell’odierna udienza.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza oggi al vaglio della Corte è stata emessa il 3 aprile 2024 dalla Corte di appello di Palermo – adita ex art. 629-bis cod. proc. pen. da
NOME COGNOME – che ha accolto l’istanza di rescissione del giudicato ed ha revocato la sentenza della medesima Corte territoriale deliberata il 19 ottobre 2022 (irrevocabile il 4 marzo 2023) con cui la COGNOME era stata condannata, ai soli effetti civili, per il reato di furto ai danni di NOME e NOME COGNOME costituiti parti civili nel processo. La condanna in appello era avvenuta su impugnazione di questi ultimi della sentenza di primo grado che aveva assolto la COGNOME.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo ricorrono le parti civili a mezzo del difensore di fiducia, che lamenta violazione di legge processuale assumendo che l’ordinanza di rescissione sarebbe affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. perché le parti civili non erano state coinvolte nel contraddittorio, non essendo stata disposta la notifica dell’udienza del procedimento di rescissione anche nei loro confronti. La scelta della Corte territoriale di non coinvolgere le parti civili – si legge nel ricorso sarebbe ancora più inverosimile laddove la sentenza oggetto di rescissione era stata pronunziata proprio su appello ai fini civili della sentenza di assoluzione di primo grado da parte degli Agrusa. Il modello processuale dell’udienza di rescissione è quello di cui all’art. 127 cod. proc. pen., previsione che onera il Giudice adito di dare avviso della data della fissazione del procedimento in camera di consiglio alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori, provvedendo alla relativa notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza. A ciò non si era provveduto e il difensore delle parti civili era venuto a conoscenza dell’avvenuta rescissione soltanto il 28 febbraio 2025, all’atto della consultazione del fascicolo relativo al processo n. 2369/2024 rg app relativo alla nuova celebrazione del giudizio a carico della Villarino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi delle parti civili sono fondati.
Preliminarmente il Collegio deve affrontare una questione posta dalla memoria depositata dal difensore dell’imputata in vista dell’odierna udienza, illustrando le ragioni per cui non ha dato seguito alla richiesta ivi contenuta di ottenere sia la notificazione del ricorso delle parti civili ex art. 584 cod. proc. pen. (omessa dalla Cancelleria del Giudice a quo), sia un rinvio dell’udienza odierna giustificato dalla mancata notificazione suddetta.
Ebbene, più volte la giurisprudenza di questa Corte si è occupata delle conseguenze, sul giudizio di legittimità, della mancata notifica del ricorso per
cassazione alla o alle controparti non impugnanti, notifica prevista dalla norma generale sulle impugnazioni di cui all’art. 584 cod. proc. pen. Le considerazioni che hanno indotto questa Corte a respingere costantemente le censure formulate in caso di notifica omessa o incompleta del ricorso per cassazione alla controparte vanno dall’assenza di una previsione specifica di nullità o di inammissibilità dell’impugnazione legata a detto omesso avviso, alla mancanza di interesse laddove la parte sia venuta comunque a conoscenza dell’udienza in cassazione (con la possibilità di farsi parte diligente, accedendo agli atti e prendendo contezza del ricorso di controparte), alla mancanza di interesse legata all’assenza, nel nostro sistema processuale, della possibilità di presentare ricorso per cassazione incidentale, ravvisando proprio in quest’ultima prerogativa la logica della previsione di cui all’art. 584 cod. proc. pen., funzionale, appunto, a consentire alla parte non impugnante di determinarsi se procedere anch’essa ad impugnare la sentenza (specifiche sul ricorso per Cassazione, Sez. 6, n. 3594 del 03/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280485 – 01; Sez. 3, n. 15752 del 18/02/2016, COGNOME e altri, Rv. 266834 – 01; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, RAGIONE_SOCIALE., Rv. 260319 – 01).
Peraltro GLYPH l’irrilevanza, GLYPH in GLYPH termini GLYPH di GLYPH nullità GLYPH o GLYPH di GLYPH inammissibilità dell’impugnazione, del mancato rispetto della regola di cui all’art. 584 cod. pen. è stata affermata anche con riferimento al giudizio di appello, ove pure è consentita l’impugnazione incidentale, stabilendosi che la mancata notifica dell’appello principale alla parte non impugnante determina la sola conseguenza della mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale, se consentito (Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082 – 01; Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245859; Sez. 2, n. 16891 del 11/04/2007, COGNOME, Rv. 236657). La conclusione è in linea con l’esegesi delle Sezioni Unite di questa Corte che, sia pure limitatamente alle impugnazioni de libertate, hanno affermato che la ratio della comunicazione o della notificazione alle altre parti dell’atto di gravame è funzionale, come chiarisce l’art. 595, comma 1, cod. proc. pen., alla proposizione dell’appello incidentale, con la conseguenza che l’omissione determina unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale gravame incidentale, di talché alcun effetto deve riconnettersi alla mancata notifica ex art. 584 cod. proc. pen. ove l’impugnazione incidentale non sia possibile (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248868).
Né, infine, può ipotizzarsi una nullità riconducibile al novero di quelle generali di cui all’art. 178, lett. c) cod. proc. pen., sub specie di un vizio che abbia inciso sulla partecipazione dell’imputato al procedimento di legittimità, dal
momento che la norma che si assume violata non è, come sopra osservato, funzionale alla partecipazione della controparte non impugnante al giudizio impugnatorio, ma solo a consentirle la presentazione di impugnazione incidentale, ove prevista. Al contrario, la partecipazione consapevole del soggetto processuale che non ha ricevuto la notifica di cui all’art. 584 cod. proc. pen. al giudizio impugnatorio è consentita – come è stato nella specie, tanto da determinare il deposito della memoria da parte della difesa dell’imputata grazie alla ricezione degli avvisi di rito per l’udienza dinanzi al Giudice dell’impugnazione, con la conseguente possibilità della parte non ricorrente di accedere al fascicolo trasmesso dal Giudice a quo e di prendere contezza degli elementi necessari per articolare le proprie difese.
In conclusione, il Collegio ritiene di ribadire il principio secondo cui l’omessa comunicazione del ricorso per cassazione proposto da una delle altre parti ex art. 584 cod. proc. pen. non comporta alcun vizio processuale, sia perché il codice di rito non prevede la possibilità di proporre ricorso incidentale per cassazione, sia perché alcuna nullità speciale è prevista e la partecipazione al giudizio impugnatorio è assicurata dagli avvisi di rito.
Chiarito questo primo aspetto, occorre ora concentrarsi sull’esame del vizio processuale, interno al procedimento di rescissione, che è stato denunziato dalle parti civili con il ricorso per cassazione, vale a dire la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ex art. 629-bis cod. proc. pen. tenutasi dinanzi alla Corte di appello e la conseguente, mancata partecipazione delle medesime al relativo subprocedimento.
Ebbene, la verifica degli atti processuali – possibile in ragione della natura in rito della questione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01) – ha consentito di verificare che, effettivamente, come lamentato nei ricorsi, le parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME non sono stati notiziati del procedimento di rescissione attivato dall’imputata, avente ad oggetto la sentenza di appello che, su impugnazione degli COGNOME, aveva ribaltato agli effetti civili la decisione assolutoria di prime cure della COGNOME.
3.1. Ritiene il Collegio che questa anomalia determini la nullità del provvedimento oggi impugnato, come hanno concluso, in casi analoghi al presente, anche due recentissimi precedenti di questa Corte, Sez. 5, n. 19639 del 18 aprile 2025, depositata il 26 maggio 2025 e Sez. 2, n. 7692 del 12 febbraio 2025, depositata il 25 febbraio 2025, allo stato non massimati.
Si è determinata, infatti, una divaricazione rispetto al modello legale, giacché la norma di riferimento in rito è l’art. 127 cod. proc. pen., richiamato dal terzo comma dell’art. 629-bis cod. proc. pen. («La Corte di appello provvede ai sensi dell’art. 127 ») quale modulo procedimentale da seguire per la celebrazione del giudizio di rescissione e senza alcun distinguo rispetto alle regole che lo disciplinano. Ebbene, come correttamente rappresentato dalle parti civili ricorrenti, l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., secondo la previsione testuale del primo comma della citata disposizione, deve essere preceduta «dall’avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori». Non vi è dubbio che, nella nozione di “parti” debba rientrare anche la parte civile e che, quindi l’avviso omesso nei suoi riguardi dia luogo alla nullità speciale di cui al quinto comma dell’art. 127 cit. secondo cui – anche – la disposizione di cui al primo comma è presidiata dalla sanzione di nullità; nullità – osserva il Collegio – tempestivamente dedotta dalle parti civili nel primo momento utile, vale a dire una volta che il loro difensore ha consultato il fascicolo concernente il nuovo giudizio di merito per cui aveva ricevuto citazione e si è reso conto che la sentenza di appello che riteneva definitiva era stata, invece, rescissa. E che la parte pretermessa sia legittimata a presentare ricorso per cassazione lo si ricava dalla disposizione di cui al settimo comma dell’art. 127, che recita che i soggetti indicata al primo comma, cui spetta l’avviso di deposito dell’ordinanza che conclude il procedimento camerale, hanno diritto di impugnarla dinanzi a questa Corte.
Non solo.
Al di là del chiarissimo dato testuale dell’art. 127 cod. proc. pen. – che pure non lascia spazio a interpretazioni che autorizzino distinguo interpretativi all’interno della nozione di “parte processuale”- nessun dubbio può esservi che la parte civile nutra un interesse processualmente apprezzabile a partecipare al giudizio di rescissione, in quanto quest’ultimo incide sulla tenuta della sentenza irrevocabile che l’ha vista beneficiaria di una condanna agli effetti civili e che viene messa in discussione dalla possibilità, accordata al soggetto imputato, di contrastare il giudizio di responsabilità, sia ai fini penali che civili, ponendo eventualmente nel nulla le già riconosciute ragioni dell’accusa privata. D’altronde questo interesse è ancora più tangibile in un caso come quello al vaglio odierno del Collegio, in cui la sentenza di condanna per cui si è chiesta e ottenuta la rescissione attiene ai soli effetti civili ed è stata pronunziata proprio a seguito di appello delle parti civili contro la sentenza assolutoria di primo grado.
Circa il ruolo concreto che la parte civile può rivestire nel giudizio di rescissione, esso si ricava dalla funzione stessa del rimedio straordinario, che riguardando il testo della norma applicabile ratione temporis al procedimento sub
iudice era quella di porre in discussione la correttezza della scelta del Giudice della cognizione di procedere in assenza dell’imputato. Si tratta, dunque, di una verifica di ordine processuale circa l’esistenza di indicatori della conoscenza del procedimento in capo all’imputato giudicato in assenza, verifica cui la parte civile, così come il pubblico ministero, possono concretamente contribuire, adducendo fatti processuali rilevanti che possano smentire l’assunto del prevenuto circa la proclamata ignoranza del procedimento che è alla base del rimedio ex art. 629-bis cod. proc. pen.
3.2. La sentenza n. 19639 del 2025 di questa sezione, ha poi sviluppato ulteriori argomenti a sostegno di questa conclusione, che vale la pena richiamare.
Il primo è che la riconosciuta legittimazione della parte civile a dolersi di non essere stata coinvolta nel giudizio di rescissione trova riscontro anche quanto al giudizio di revisione, come il precedente evocato ha ricavato dalle motivazioni di Sez. 1 n. 5838 del 19/9/18, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274873 sulla legittimazione del Procuratore generale ad impugnare la sentenza che ha concluso quel giudizio straordinario.
Il secondo attiene alla legittimazione ad impugnare la decisione di accoglimento dell’istanza di rescissione in capo alla parte civile, ritenuta sussistente in base alla norma di carattere generale di cui al terzo comma dell’art. 568 cod. proc. pen., che recita che «Il diritto all’impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse».
Il terzo riguarda il diritto della parte civile a dolersi della nullità derivante dalla lesione del diritto di intervento, che le Sezioni Unite di questa Corte le hanno riconosciuto in tema di impugnazione cautelare del provvedimento di annullamento o revoca del sequestro conservativo (Sez. U, n. 15290 del 28/9/17, dep. 2018, Pino, Rv. 272253-01).
3.3. In conclusione, il Collegio ritiene di ribadire il principio secondo cui la parte civile è legittimata a partecipare al procedimento di rescissione contro la sentenza che contenga anche o solo condanna agli effetti civili ed è altresì legittimata ad impugnare l’ordinanza con cui sia stata accolta l’istanza di rescissione all’esito di procedimento al quale non sia stata messa in condizione di partecipare.
Una notazione ulteriore riguarda il termine di presentazione del ricorso delle parti civili, ricorso che – anche a prescindere dalle indicazioni che si leggono nell’impugnativa – deve ritenersi tempestivo laddove i due COGNOME non hanno ricevuto avviso di deposito ex artt. 127, comma 7, cod. proc. pen. e,
quindi, non è stato concretizzato il fatto processuale da cui computare il termine di cui all’art 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
5. Il vizio riscontrato determina, come anticipato, la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento
ex art. 629-bis cod. proc. pen., cui
deve seguire l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra sezione penale della Corte di appello di Palermo,
benché si tratti di ricorso della parte civile, in quanto deve essere nuovamente investito il Giudice penale quale organo deputato a decidere sulla rescissione
(così ha disposto anche Sez. 2, n. 7692 del 12 febbraio 2025, cit. depositata il
25 febbraio 2025).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per il giudizio
Così è deciso, 20/06/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente
.NOME COGNOME GLYPH
Cz 211a