Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41976 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubbli GLYPH istefo, in persona del Sostiti . y»o ) túr – atore NOME COGNOME COGNOME ha conclu chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/11/2022, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dal difensore dell’imputato, munito di procura speciale ed assentita dal Procuratore generale.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di cui sopra, articolando due motivi di doglianza, nei quali ha dedotto quanto segue.
Violazione dell’art. 23-bis decreto legge n. 137 del 28/10/2020.
La decisione impugnata sarebbe stata assunta in violazione della norma predetta, atteso che l’imputato, a mezzo del proprio difensore, aveva espressamente richiesto di partecipare all’udienza innanzi alla Corte d’appello, ai sensi e per gli effetti del comma 4 della norma richiamata, chiedendo di essere tradotto trovandosi detenuto per altra causa.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto assente l’imputato, omettendo di disporne la traduzione o, comunque, di consentire la sua partecipazione in udienza. La violazione comporta la nullità della sentenza, ricorrendo l’ipotesi di cui di cui alla lettera c) dell’art. 178 cod. proc. pen.
II) Violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha comunque violato il disposto di cui all’art. 420-ter codice4;rito, che espressamente dispone l’obbligo del Giudice di rinviare il processo ad una nuova udienza qualora risulti che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento.
La circostanza dello stato detentivo del ricorrente era ben nota alla Corte territoriale, essendo stato notificato l’avviso di fissazione udienza del 29/1/2021 all’imputato presso la casa di reclusione di Siracusa; la difesa aveva inoltre provveduto a rappresentare espressamente la detenzione del ricorrente in uno con la richiesta di traduzione a mezzo istanza del 7/11/2022. Anche in questo caso la violazione dell’art. 420-ter, non può che concretare una nullità di ordine generale, siccome previsto dall’art. 178, lett. c) cod. proc. pen., riguardando l’intervento dell’imputato in udienza.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Catania. La difesa, con memoria scritta, ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
Deve premettersi che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla Corte di cassazione è consentito l’accesso agli atti processuali per la risoluzione della questione, che resta, invece, precluso quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525).
Nel caso di specie, risulta dalla consultazione degli atti che il procedimento in questione sia stato trattato in forma partecipata a seguito della richiesta presentata dal difensore, il quale, munito di apposita procura speciale, è addivenuto al c.d. “concordato” in appello.
Risulta anche che l’imputato avesse fatto richiesta, a mezzo del difensore, di intervenire in udienza, trovandosi in stato di detenzione per altra causa (richiesta del 7/11/2022).
L’odierno ricorrente è stato indicato come “assente” nel verbale e, all’udienza del 24/11/2022, svoltasi alla presenza del difensore – il quale nulla ha eccepito sul punto – il procedimento è stato definito nella forma predetta.
Dall’esame degli atti emerge, dunque, come l’imputato avesse tempestivamente espresso la volontà di presenziare all’udienza. La Corte di merito, trascurando di considerare la richiesta, aveva indicato l’imputato come assente nel verbale, addivenendo alla decisione di accogliere la proposta di concordato delle parti.
Occorre rammentare come all’epoca dello svolgimento dell’udienza fosse ancora vigente, almeno in parte, la c.d. disciplina emergenziale, introdotta dal d.l. n. 137/2020, la quale, tuttavia, era stata parzialmente modificata nella sua versione originaria da successivi interventi legislativi.
E’ opportuno richiamare al riguardo il testo degli artt. 23, comma 4 e 23-bis, comma 4 del citato decreto legge per comprendere il regime vigente all’epoca di celebrazione dell’udienza di cui si tratta.
A mente dell’art. 23, comma 4, d.l. 137/2020 “La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato”.
Con il successivo d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (art. 7, comma 1) si è stabilito che “Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, prim secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Con d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 16, comma 1-bis si è stabilito che l’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di processo penale, continuasse a trovare applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale è intervenuta in data del 31 marzo 2022, per effetto di quanto disposto dal d.l. n. 24 del 24 marzo 2022.
Pertanto, la disposizione richiamata (art. 23, comma 4, d.l. 137/2020), la quale prevedeva per evidenti ragioni di contenimento della pandemia, la partecipazione mediante videoconferenza dell’imputato detenuto alle udienze non era più vigente alla data di celebrazione del giudizio innanzi alla Corte d’appello nel caso che occupa.
Era tuttavia vigente l’art. 23-bis, comma 4, d.l. 137/2020, la cui violazione è stata dedotta in questa sede, a mente del quale “La richiesta dì discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza”.
Occorre precisare che il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 aveva stabilito (con l’art. 16, comma 1) che la disposizione di cui all’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, continuasse ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
Sulla base di quanto fin qui chiarito ed alla luce di quanto verrà illustrato in prosieguo, la Corte di appello, in seguito alla richiesta dell’imputato di partecipazione all’udienza, tempestivamente e correttamente veicolata attraverso il difensore, nella vigenza dell’art. 23-bis dl. 137/2020, avrebbe dovuto disporre la traduzione dell’imputato in udienza.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omessa traduzione dell’imputato detenuto che abbia fatto richiesta di partecipare all’udienza camerale innanzi alla Corte d’appello determini una nullità assoluta e insanabile del giudizio e della relativa sentenza.
Sul punto, va richiamato e ribadito il principio affermato da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836, secondo cui la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello dell’imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (in senso conforme, Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, B., Rv. 282888, così massimata:”In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, l’omessa traduzione dell’imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all’udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza”; Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013, R. 257876).
Il caso esaminato dalle Sezioni unite nella pronuncia richiamata (l’imputato, detenuto per altra causa e giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto di presenziare all’udienza innanzi alla Corte d’appello con istanza pervenuta nella cancelleria del giudice il giorno prima dell’udienza, rigettata per intempestività) ha offerto l’occasione per l’enunciazione di generali principi valevoli per la risoluzione della questione posta dalla difesa nella fattispecie che occupa.
Le Sezioni unite hanno osservato che deve intendersi superato il più risalente e restrittivo orientamento in base al quale il diritto dell’imputato appellante detenuto di presenziare al giudizio camerale di appello sarebbe subordinato ad una duplice condizione: a) che egli sia ristretto nel medesimo distretto della Corte d’appello, mentre se sia ristretto altrove avrebbe unicamente il diritto di essere sentito prima dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo; b) che, in ogni caso, l’imputato abbia inoltrato la richiesta alla Corte d’appello fino a cinque giorni prima dell’udienza. Tale orientamento, si legge in motivazione, trae origine dalla considerazione che, poiché il giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen. si svolge in camera di consiglio, in virtù del richiamo operato dall’art. 443 cod. proc. pen., ultimo comma, all’art. 599 cod. proc. pen., e poiché l’art. 599 richiama a sua volta “le forme previste dall’art. 127”, dovrebbero applicarsi nella procedura in esame le disposizioni contenute nell’art. 127 cod. rito relative alla partecipazione all’udienza del soggetto detenuto ed ai termini per fare la richiesta di comparire.
Le Sezioni Unite hanno invece ritenuto di condividere il diverso orientamento in base al quale, ove l’imputato detenuto ne faccia richiesta, ha diritto di presenziare all’udienza camerale di appello avverso la sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato indipendentemente dal fatto che egli si trovi ristretto nella medesima circoscrizione e che abbia presentato la richiesta almeno cinque giorni prima dell’udienza. La conclusione si basa su una più rigorosa interpretazione letterale e sistematica della disposizione, specifica per il giudizio camerale in grado di appello, di cui all’art. 599 cod. proc. pen., comma 2, – secondo cui “l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire” – disposizione che non ripete l’inciso “e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice”, contenuto nell’art. 127 cod. proc. pen., comma 4, e che, in quanto norma speciale, deroga alla norma generale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., prevalendo su di essa (Sez. 1, n. 26276 del 23/6/2006, COGNOME, Rv. 234419; Sez. 5, n. 28867, del 6/6/2002, COGNOME, Rv. 223100). Questa interpretazione, inoltre, proprio perché garantisce maggiormente la partecipazione al giudizio di merito dell’imputato appellante, che abbia manifestato una volontà in tal senso, è maggiormente rispondente ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall’art. 111 Cost.
La mancata traduzione dell’imputato detenuto che abbia chiesto di partecipare all’udienza camerale d’appello, concludono le Sezioni Unite, è suscettibile di integrare la nullità di ordine generale prevista dagli artt. 178 comma 1, lett. c) e 179 cod. prod. pen., la quale è insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
L’approdo ermeneutico ha trovato ulteriore conferma nella successiva pronuncia a Sezioni Unite Costantino, in cui è ribadita la natura incondizionata del diritto dell’imputato alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni convenzionali (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806, così massinnata: “La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso”).
4. Per completezza argomentativa occorre rilevare come le Sezioni Unite nella sentenza citata abbiano anche affrontato il tema del legittimo impedimento dell’imputato, che può evidentemente derivare dal suo stato detentivo, precisando come l’impedimento dell’imputato si atteggi in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello. Nel giudizio ordinario deve
sempre essere assicurata, in mancanza di un espresso ed in equivoco rifiuto, la presenza dell’imputato e quindi, in virtù della norma generale fissata dall’art. 420-ter cod. proc. pen., qualora l’imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d’ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell’imputato in tal senso. Pertanto, qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consenta la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la ricorrenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell’imputato, deve d’ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stata una espressa rinuncia dell’imputato ad assistere all’udienza.
Diversi sono invece i principi applicabili nel giudizio camerale di appello, per il quale l’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell’imputato comporti il rinvio dell’udienza soltanto allorché l’imputato abbia manifestato la volontà di comparire.
Nel caso in esame l’imputato, detenuto per altro, aveva richiesto tempestivamente di partecipare all’udienza rendendo noto il legittimo impedimento; pertanto, sulla base dei principi enunciati, la Corte d’appello avrebbe dovuto rinviare l’udienza, come stabilito dall’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. e disporre la sua traduzione per la successiva udienza.
L’interpretazione non si pone in contrasto con l’orientamento recentemente proposto da Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623, in base al quale, l’imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l’udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto. Tale pronuncia, infatti, fa espressamente salvo il caso che l’imputato abbia chiesto al giudice di appello di essere “sentito”.
La Sesta Sezione ha ritenuto di estendere al c.d. concordato in appello il principio già espresso in materia di “patteggiamento”, in base al quale con il rilascio della procura speciale per la definizione del giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., l’imputato acconsente implicitamente a che l’udienza si svolga in sua assenza. In motivazione si è tuttavia precisato come tale implicita rinuncia debba valere solo nel caso in cui l’imputato detenuto non abbia chiesto espressamente di essere sentito: in tale ipotesi non dovrà essere tradotto in udienza né, ove
detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza.
Prescindendo dalla considerazione che la Sezione Sesta ha inteso abbracciare l’orientamento che applica all’udienza camerale di appello il regime previsto dall’art. 127 cod. proc. pen. nella sua interezza – diversamente dalla interpretazione delle Sezioni Unite del 2010 sopra richiamate, le quali hanno invece sancito il diritto dell’imputato detenuto di presenziare all’udienza camerale di appello avverso la sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato indipendentemente dal luogo in cui si trova ristretto – risulta evidente dal tenore della motivazione come la implicita rinuncia a presenziare all’udienza non possa mai essere ritenuta ove intervenga una richiesta espressa dell’imputato di partecipare all’udienza.
Applicando i predetti principi al caso di specie, va quindi rilevato che, a seguito di richiesta dell’imputato di partecipazione all’udienza, proposta tramite il difensore, la Corte d’appello, che non aveva disposto la traduzione dell’imputato, avrebbe dovuto differire la trattazione dell’udienza e disporre la sua traduzione per l’udienza successiva.
Ne deriva la conseguente nullità dell’udienza e della sentenza, per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la quale sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello Catania, altra sezione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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