Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3068 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 30/01/1988 in Brasile avverso la sentenza 25/10/2023 della Corte di appello di Bologna.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare con cui, all’esito di giudizio abbreviato, l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali e di lesioni aggravate e, ritenuta la continuazione concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione.
Nel corso dell’udienza di appello celebrata il 25 ottobre 2023 la Corte rigettava l’istanza di presenziare avanzata dall’imputato, sul presupposto che si trattava di processo per cui non era stata avanzata richiesta di trattazione orale.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME per un duplice profilo:
la violazione delle norme di cui agli artt. 601, comma 3, 178, 179 cod. proc. pen. per omessa partecipazione dell’imputato al giudizio d’appello nonostante l’esplicita richiesta dello stesso, all’epoca detenuto per altra causa, di presenziare; la richiesta di partecipare al processo da parte dell’imputato ha natura del tutto diversa dalla istanza di trattazione orale e attiene a un diritt costituzionalmente garantito;
la mancata applicazione delle pene sostitutive, non avendo la Corte di appello applicato correttamente le indicazioni di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., applicabile anche al giudizio di appello a maggior ragione quando, come nella specie, il giudizio di secondo grado sia il primo momento utile a tal fine, essendosi svolto l’intero processo di primo grado in periodo antecedente all’introduzione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La Corte non ha avvertito l’imputato che la pena applicata risultava astrattamente sostituibile, consentendogli così di formulare l’eventuale richiesta.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il primo e assorbente motivo di ricorso sia fondato.
Giova ricordare che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 (applicabile ratione temporis al procedimento in parola), secondo la giurisprudenza di questa Corte è legittima, nel giudizio cartolare d’appello, la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l’inammissibilità o con l’irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176; sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285932).
Nel caso in esame, l’imputato aveva tempestivamente formulato istanza di partecipazione all’udienza, che la Corte d’Appello ha rigettato in base all’erroneo presupposto che tale istanza dovesse essere introdotta dal difensore con richiesta di trattazione orale. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarit che ritenere, come nel caso in esame, anche in assenza di una previsione espressa, la richiesta inammissibile o preclusa, rischia di limitare le condizioni che consentono alle parti di accedere alla risposta giurisdizionale, riducendole arbitrariamente, e, soprattutto rischia di limitare il diritto dell’imputato partecipare al “suo” processo. In assenza di una norma che imponga all’imputato, nel compimento della richiesta di voler partecipare all’udienza, l’osservanza di specifiche forme previste a pena d’inammissibilità, non può farsi discendere la sanzione dalla mera difformità rispetto al modello legale (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283143). Ne deriva che la richiesta dell’imputato di presenziare alla udienza è stata nella fattispecie erroneamente non presa in considerazione dalla Corte di appello.
Sulla base delle dette considerazioni, trattandosi di nullità assoluta e insanabile che assorbe l’esame dell’ulteriore motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 26/11/2024