Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del PG PASQUALE COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’il. maggio 2023, la Settima sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari del 1 febbraio 2022, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
In quel ricorso si era lamentata la violazione degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen. per non essere stato, l’allora imputato, tradotto all’udienza di discussione dell’appello nonostante l’avesse espressamente richiesto (come emergeva dall’estratto del registro RAGIONE_SOCIALE Casa RAGIONE_SOCIALE di Napoli del 18 gennaio 2022).
Questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso affermando che, di tale richiesta, non vi era traccia nel fascicolo, che copia RAGIONE_SOCIALE stessa non era stata allegata al medesimo e che, comunque, sarebbe stata tardiva posto che sarebbe stata avanzata il 18 febbraio 2022 (come si era indicato in ricorso) quando già si era celebrata l’udienza a cui si riferiva, del 1 febbraio 2022.
Propone ricorso straordinario il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico motivo, l’errore in cui era incorsa la Settima sezione.
Ricordava che – ricevuta la comunicazione che la decisione del ricorso sarebbe stata presa dalla Settima sezione perché ritenuto inammissibile posto che la richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza di appello su cui si fondava non era presente agli atti né era stata prodotta – il difensore aveva inviato, il 25 marzo 2023, una memoria in cui si era precisato come la richiesta in questione fosse, invece, presente agli atti del processo, fosse stata allegata al ricorso per cassazione e fosse nuovamente unita alla memoria stessa.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE richiesta a suo tempo avanzata se ne deduceva, poi, che la stessa era stata tempestivamente avanzata posto che era stata formulata il 18 gennaio 2022 (rispetto all’udienza del 1 febbraio 2022) e non il 18 febbraio 2022 come indicato nella ordinanza impugnata (e nell’originario ricorso).
Ad ulteriore riprova di tutto ciò, si allegava anche la richiesta fatta alla Direzione RAGIONE_SOCIALE, del 9 aprile 2022, di ottenere copia RAGIONE_SOCIALE richiesta del COGNOME di partecipare all’udienza del 1 febbraio 2022, in vista RAGIONE_SOCIALE redazione del primo ricorso.
Il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nonostante il fatto che la Settima sezione di questa Corte, nell’ordinanza qui impugnata con il ricorso straordinario, abbia correttamente rilevato come la richiesta del prevenuto di essere tradotto all’udienza davanti alla Corte di appello del 1 febbraio 2022 non fosse stata allegata al ricorso né fosse presente nel fascicolo processuale (che la medesima Corte di merito ha nuovamente inviato a questa Corte), la stessa risulta, invece, trasmessa, dal difensore in allegato alla memoria tempestivamente depositata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE medesima Settima sezione.
Memoria di cui la Settima sezione non aveva tenuto conto nel pronunciare l’inammissibilità del ricorso – fondato proprio sulla nullità derivata dalla mancata partecipazione dell’imputato al giudizio d’appello nonostante la sua esplicita richiesta – così da doversene rilevare l’errore per omissione.
Errore decisivo per la pronuncia dell’ordinanza qui impugnata posto che, dal documento trasmesso, era emerso che il prevenuto, detenuto per altra causa, avesse effettivamente richiesto di presenziare all’udienza del 1 febbraio 2022 e che la sua richiesta fosse tempestiva, avendola formulata, a mezzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ove era ristretto, il 18 gennaio (e non il 18 febbraio come erroneamente indicato nel ricorso originario, e, di conseguenza, da questa Corte) 2022.
Così che l’eccezione formulata dal difensore nell’originario ricorso non era manifestamente infondata ma andava, invece, accolta, in considerazione del vizio, derivante dalla mancata partecipazione dell’imputato, detenuto per altra causa, alla fase d’appello nonostante la sua esplicita richiesta, non potendosi, comunque, allo stesso, attribuire colpa alcuna in riferimento all’eventuale mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALE richiesta stessa da parte RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, la Corte d’appello era a perfetta conoscenza dello stato di detenzione del prevenuto, seppure per altra causa – tanto da averlo indicato nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALE pronuncia e rinvenendosi negli atti un documento che lo attestava – e, ciò nonostante, non aveva in alcun modo accertato se il medesimo intendesse rinunciare (o, invece ed appunto, presenziare) all’udienza.
La sentenza impugnata va pertanto, per tale errore di fatto, revocata e, per l’ulteriore fase, rescissoria, deve procedersi, per la rilevata nullità, all’annullamento RAGIONE_SOCIALE citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari, ma non con rinvio alla medesima per il giudizio ma senza rinvio posto che, nel frattempo, il reato per cui è processo si è prescritto.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza impugnata n. 27783/2023 RAGIONE_SOCIALE Settima sezione penale e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari dell’1.2.2022, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso, in Roma il 21 marzo 2024.