Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34220 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34220  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 22/07/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugNOME.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 12/5/2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 8/4/2025 in relazione a tre episodi di rapine aggravate volte all’impossessamento di ciclomotori.
Il ricorso Ł affidato a due motivi di impugnazione:
1.1.Con il primo motivo Ł stata dedotta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 309 comma 8 bis cod. proc. pen. per non essere stato consentito al COGNOME di partecipare all’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.: dall’attestazione del carcere di Poggioreale, allegata al ricorso, sottoscritta da due operatori di P.G, e dal ‘coordiNOMEre del settore videoconferenze’ emerge che NOME COGNOME, (NOME il DATA_NASCITA), che aveva chiesto di partecipare in videoconferenza, alle ore 9,05 del 12/5/2025 dichiarava, invece, di non voler presenziare rifiutandosi di firmare il modulo. Si assume nel ricorso, però, che alle ore 14,30 dello stesso giorno il difensore aveva ricevuto dal carcere di Poggioreale la notizia che per un disguido nell’identificazione del detenuto la persona che aveva dichiarato di non voler presenziare all’udienza era persona diversa dallo stesso ricorrente.
1.2.Con  il  secondo  motivo  il  ricorrente  ha  chiesto,  comunque,  l’annullamento dell’ordinanza impugnata per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nel difetto di riconoscimenti effettuati dalle persone offese, essendo stato il COGNOME ritenuto in altro procedimento estraneo alla rapina volta all’acquisizione del ciclomotore utilizzato dai
rapiNOMEri negli episodi contestati.
2.Con successiva memoria depositata il 2/7/2025 il difensore del COGNOME ha depositato dichiarazione del ‘coordiNOMEre del settore videoconferenze’ AVV_NOTAIO. capo AVV_NOTAIO in data 20/6/2025 attestante l’errore di persona in cui sarebbe incorso il personale della RAGIONE_SOCIALE Circondariale di Poggioreale nel condurre nel predetto settore altro detenuto, COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA, che si rifiutava di partecipare alla videoconferenza e di firmare il relativo modulo. Assumeva il dichiarante di aver appreso l’episodio un’ora e mezza dopo l’accaduto quando era già terminata l’udienza e non vi era modo di riparare l’errore, ma di aver celermente avvisato l’interessato ed il suo difensore per le vie brevi.
3.IL  AVV_NOTAIOuratore Generale ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’ordinanza impugnata va annullata, in quanto Ł fondato il primo motivo di ricorso.
La dichiarazione del CoordiNOMEre del settore videoconferenze della Polizia Penitenziaria, AVV_NOTAIO C. NOME, prodotta dalla difesa, infatti, attesta un errore di persona in cui sarebbe incorsa la Polizia Penitenziaria in occasione dell’udienza camerale del 12/5/2025 dinanzi al Tribunale del riesame di Napoli, giacchØ in luogo del ricorrente COGNOME NOME era stato allora invitato a recarsi all’udienza altro detenuto, COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA, che aveva rifiutato di presenziare e di firmare il verbale, senza però chiarire l’equivoco.
Emerge da tale dichiarazione che gli operanti sono venuti a conoscenza dell’errore commesso solo ‘dopo circa un’ora / un’ora e mezzo dall’accaduto’, quando l’udienza camerale era già terminata, ed avrebbero perciò avvisato per vie brevi l’interessato ed il suo difensore.
Si tratta di dichiarazione idonea a contrastare quella recante la data dell’udienza, ’12/5/2025 ore 9,05′, sottoscritta dall’ass. c. COGNOME e dal sovr. c. COGNOME, oltre che dallo stesso ispettore capo, che attestava la dichiarazione dell’indagato ‘di non voler presenziare, rifiutandosi di firmare il verbale’ perchØ, sebbene non sottoscritta dai predetti COGNOME e COGNOME, la comunicazione dell’AVV_NOTAIO segnala un possibile errore di persona nell’atto fidefacente, così offrendo una spiegazione di questo compatibile con l’assunto difensivo.
Nel difetto di prova in ordine al rispetto del diritto dell’indagato di partecipare personalmente o mediante videoconferenza all’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, pur avendone fatto richiesta ai sensi del comma 6 dell’art. 309 cod. proc. pen., pertanto, deve dichiararsi la nullità del provvedimento impugNOME, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. che procederà all’udienza camerale garantendo il diritto del COGNOME a parteciparvi. 
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 22/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME