Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28595 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/11/1976
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentita-le conclusioni del PG NOME COGNOME GLYPH kr, e.( 2 -een-E-A 0 `’- n a- C” – – n • CI- GLYPH 1->., L-D GLYPH rei Cr{ 1 Lo1
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ha riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere, quale sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violato la prescrizione, di cui a detta misura preventiva, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario notturno, e lo condannava, tenuto conto della diminuzione di pena per il rito, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Detta Corte ha, invero, escluso la recidiva e per l’effetto rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME deducendo violazione dell’art. 23-bis I. d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in I. 18 dicembre 2020, n.176.
Rileva la difesa che l’imputato, benché fosse stata disposta la trattazione scritta, aveva fatto richiesta, tramite l’ufficio matricola della Casa circondariale di Rebibbia N.C. – Roma ove era ristretto, in data 20 gennaio 2025, di partecipare all’udienza di appello, quale imputato detenuto, del 22 gennaio 2025; e che detta partecipazione non è stata disposta, né con traduzione né con videoconferenza, nonostante la tempestività della richiesta, con conseguente nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.
Il difensore, pertanto, conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, in base alla normativa transitoria (art. 94 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successive modificazioni) in relazione all’atto di appello in esame (presentato prima del 30 giugno 2024) trovano applicazione gli
artt. 23, commi 8, 9 e
23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 d. I. 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito nella I. 18 dicembre 2020, n. 176.
Il comma 4 dell’articolo in ultimo menzionato prevedeva che la richiesta di discussione orale doveva essere formulata per iscritto entro il
termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza e che entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità doveva essere
formulata, da parte dell’imputato, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
Pertanto, anche ad ammettere la validità della richiesta personale del detenuto, come da giurisprudenza di questa Corte (si veda per tutte Sez.
2, n. 7340 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285932, secondo cui in tema di disciplina ernergenziale per il contenimento della pandemia da
COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d’appello, la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato detenuto
personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l’inammissibilità o con l’irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU), la stessa – per essere legittima e determinare la trasformazione del rito da cartolare a orale – doveva avvenire entro il termine perentorio sopra indicato, e non soltanto due giorni prima dell’udienza.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e il tuas ene pon,i Depositata in 9a711eria eggi