Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava sentenza del tribunale di Napoli del 28/02/2013, con cui COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 95 del DPR 115/2002.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, dopo avere rappresentato la persistente impugnabilità della sentenza sopra citata – in quanto con la stessa era stata erroneamente dichiarata l’assenza dell’COGNOME in luogo della contumacia dello stesso, con mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza e relativo estratto -, e ciò nonostante l’intervenuta impugnazione, da parte del difensore, della predetta medesima sentenza, con annullamento con rinvio limitatamente
alla recidiva e pubblicazione di nuova sentenza, del 2.7.2021, della corte di appello di Napoli, che riformando la sentenza del tribunale di Napoli del 28/02/2013, con cui COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 95 del DPR 115/2002, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena finale, deduce vizi di motivazione nella parte in cui era stata riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente. Si sostiene che sarebbe congetturale la tesi per cui la titolarità, in capo all’imputato, di 71 veicoli, fosse per lo stesso fonte redditi illeciti, peraltro di entità tale da superare la soglia di ammissione gratuito patrocinio. Si contesta, in tale quadro, anche la tesi per cui la denunzia querela presentata dal ricorrente non fosse idonea a dimostrare la sua mancata conoscenza della intestazione, in capo allo stesso, dei veicoli. Si aggiunge, poi, che sarebbe nelle more spirato il termine massimo di prescrizione del reato alla data del 3.9.2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va esaminato innanzitutto il profilo della prospettabilità o meno del superamento, nel caso in esame, del principio di unicità del diritto di impugnazione, quale in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ved., per tutte, Cass. S.U. 31 gennaio – 7 febbraio 2008 n. 6026, Huzureanu, RV 238472), e secondo il quale pur quando il detto diritto fosse attribuito a due soggetti indipendentemente l’uno dall’altro (come appunto nel caso dell’imputato e del suo difensore), esso sarebbe da ritenere consumato una volta che anche uno solo di essi lo avesse esercitato e l’altro fosse non più in grado di farlo, per inutile decorrenza del termine del quale egli avrebbe potuto fruire o per altra ragione. In proposito, si condivide quanto precisato da questa Suprema Corte (Sez. F, n. 3144 del 04/09/2014 (dep. 22/01/2015) Rv. 262040 – 01; nel medesimo senso, in motivazione, Sez. 3 – n. 19602 del 12/02/2021 Rv. 281660 – 01) attraverso l’analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 317/2009, che ha dichiarato la incostituzionalità del previgente (rispetto alla novella di cu alla legge n. 67/2014) art. 175 c.p.p., comma 2, (nel testo all’epoca vigente), nella parte in cui non consentiva la restituzione dell’imputato nel termine per proporre impugnazione, in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla legge, per il solo fatto che l’impugnazione fosse stata proposta dal difensore. Al riguardo è stato perspicuamente evidenziato che in questa occasione il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha soltanto preso atto, come “diritto vivente”, del principio della unicità del diritto impugnazione, per poi escludere, coerentemente con le proprie premesse, che esso possa prevalere nel caso particolare di contrasto con il diritto del contumace
che non ha avuto conoscenza del processo, di essere posto concretamente in grado di proporre impugnazione. Tuttavia, sono state in proposito aggiunte ulteriori considerazioni che delimitano la portata e il senso profondo della statuizione per evidenziare come non vi sia stato un totale superamento nel principio della unicità dell’innpugnazione, limitandolo solo a casi di correlazione tra contumace e difensore di ufficio. Si fa riferimento, in proposito, all evidenziazione del tema della “conoscenza del processo piuttosto che quello di conoscenza della emissione della sentenza. 243. Si fa riferimento alla conoscenza effettiva ed alla differenza fra il caso in cui vi sia il difensore fiducia e quello in cui vi sia il difensore di ufficio, quest’ultimo operando propria iniziativa e senza mandato. 244. L’effetto modificativo dell’art. 175 c.p.p,comma 2 mantiene la peculiarità della ipotesi di rimessione in termini. In questo caso la restituzione nel termine è a favore del contumace “che non aveva avuto cognizione del processo”. Ovvero, nel caso della proposizione di una impugnazione dopo che è stata già proposta dal difensore di ufficio, risulta necessaria la prova da parte del/’istante laddove, se non vi è ancora stata alcuna impugnazione, l’art. 175 c.p.p,, al comma 2 prevede che l’imputato con tumace sia sempre restituito nel termine per la impugnazione “salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento…”. 245. Ragionevolmente, quindi, solo nel caso che l’impugnazione in favore dell’imputato contumace sia stata proposta dal difensore d’ufficio potrà desumersi, in presenza RAGIONE_SOCIALE altre condizioni previste dalla legge, la mancata conoscenza, da parte dell’imputato medesimo, del provvedimento oggetto di gravame, e non anche, invece, nel caso di impugnazione che sia stata proposta dal difensore di fiducia.
Conforta tale affermazione la sentenza della sez. 1^ di questa Corte n. 32984 del 15/06/2010 – dep. 08/09/2010, Condello, Rv. 248008, secondo cui: “Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l’attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizi (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto corretto il rigetto dell’ista di restituzione avanzata dall’imputato, che si è reso latitante, provvedendo alla nomina di più difensori di fiducia ed avvalendosi della loro assistenza durante tutte le fasi processuali, sino al giudizio di cassazione)”. A sostegno della tesi sinora evidenziata, questa Corte con la sentenza citata ha altresì aggiunto che è evincibile una conferma anche dalla normativa recentemente introdotta in tema di processo in assenza in riforma del processo di contumacia. Tale normativa è
quella che è auspicata dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza prima citata laddove rileva che il tema della tutela del contumace è più generale ma sia necessario uno specifico intervento legislativo. Tale nuova normativa, infatti, in tema di processo in assenza dell’imputato – L. 28 aprile 2014, n. 67 – pur non essendo immediatamente applicabile, certamente rileva ai fini di interpretazione. Con particolare riguardo al dato per cui la legge prevede, tra i casi di conoscenza presunta del procedimento, proprio il caso in cui l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia (art. 9, comma 2 “Salvo quanto previsto dall’art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”).
Orbene, il ricorrente non si fa carico in ricorso di affrontare e illustrare tematiche immediatamente sopra citate, che delimitano la possibilità di ritenere ancora impugnabile, da parte dell’imputato, la sentenza della Corte di appello qui in contestazione. Né dagli atti disponibili è consentito a questa Corte operare ogni necessario approfondimento per attestare la sussistenza dei requisiti funzionali alla legittima presentazione del ricorso in parola. Piuttosto, dai verbali di udienza cui questa Corte può accedere siccome presenti in atti, emerge che l’attuale difensore proponente il ricorso in parola era già difensore di fiducia nel processo che ha portato alla prima sentenza qui impugnata e per la quale si rivendica la mancata notifica dell’estratto contumaciale per sostenerne la ricorribilità da parte dell’imputato in proprio.
In ogni caso, e per completezza, deve osservarsi che la Suprema Corte con la sentenza della IV sezione penale del 13.12.2022 che accoglieva il ricorso proposto dal difensore dell’attuale imputato limitatamente alla ritenuta recidiva rigettava nel resto il ricorso che riguardava anche il tema della responsabilità penale, e dichiarava ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. l’irrevocabilità dell affermazione di penale responsabilità. Circostanza quest’ultima assolutamente preclusiva per le deduzioni qui proposte dal ricorrente – che per inciso risultano da una parte meramente rivalutative del merito dall’altra richiamano un atto, la querela proposta dall’imputato, che non risulta allegato al ricorso, tutte circostanze queste di per sé in via astratta incidenti negativamente sulla ammissibilità di un ricorso – e rispetto alla quale, peraltro, nulla deduce medesimo.
L
Il ricorso deve quindi ritenersi inammissibile. Tenuto quindi conto d sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e consider che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ” in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone c ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,0 favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.