Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MADDALONI il 14/09/1977
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che, con memoria del 29/05/2025, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in data 07/02/2025, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12/09/2019, aveva dichiarato in fase predibattimentale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli perché est per intervenuta prescrizione.
1.1. A sostegno del ricorso ha dedotto, quale formale motivo unico, la violazione dell’ar 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., alla l della sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che ha dichiarato l’illegittim costituzionale dell’art. 568, comma 4 cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbi dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
1.2. Benché dichiaratosi innocente, infatti, la sentenza impugnata aveva impedito allo stesso di partecipare al processo di secondo grado, precludendogli di far valere nel contraddittorio propria tesi difensiva sulla base dei motivi di gravame ritualmente proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, avendo dichiarato – in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio – non doversi procedere nei confronti dello Spisto per intervenuta prescrizi del reato contestatogli, benché lo stesso si fosse dichiarato innocente, viola i princìpi del processo come esposti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022 che, decidendo su questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 5 comma 4, 591, comma 1, lett. a), 601, 605 e 620 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, e 111 della Costituzione sollevata di ufficio dalla Corte di Cassazione con ordinanza d 18/06/2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, seco comma, e 111, secondo comma, Cost., l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso p cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione de reato.
Si è così riconosciuto che la sentenza predibattimentale d’appello, che abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, nel bilanciamento l’interesse dell’imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e il principio di ragionevole d del processo, non rispetta i parametri indicati dall’elaborazione costituzionale del diritto di
e della garanzia del contraddittorio. La sostanziale soppressione di un grado di giudizi conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova
fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limi l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la ste
facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizi legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di
2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché affetta da nullit assoluta e insanabile,
ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per
violazione del diritto al contraddittorio, in quanto ha dichiarato l’estinzione del rea prescrizione, nonostante la tesi difensiva esposte dall’imputato appellante nei motivi di gravam
ritualmente proposti che, dichiaratosi innocente, era intenzionato a partecipare al processo secondo grado e a far valere nel contraddittorio le proprie ragioni al fine di ottenere
pronuncia assolutoria di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cort d’appello di Napoli per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L’estensore
Il Presidente