Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11998 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 10/01/1965
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 settembre 2024, la Corte di appello di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione ed euro 361,52 di multa, inflitta ad NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 5 , maggio 2012, nonché l’indulto applicato, nella misura complessiva di tre anni di reclusione ed euro 1.549,37 di multa, sulle pene irrogategli, rispettivamente, con sentenze della Corte di appello di Bari del 5 ottobre 2000, divenuta irrevocabile il 17 maggio 2002, e del 20 febbraio 2003, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2003.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, e vizio della motivazione, per essere stato il provvedimento impugnato emesso in esito ad udienza camerale illegittimamente svoltasi, il 26 settembre 2024, in sua assenza.
Rappresenta, al riguardo, di avere tempestivamente inoltrato, in considerazione del suo legittimo e comprovato impedimento, richiesta di rinvio dell’udienza, che il giudice dell’esecuzione ha disatteso sul fallace presupposto secondo cui egli, all’atto della presentazione dell’istanza, non aveva manifestato, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., la volontà di essere sentito personalmente.
Con il secondo ed ultimo motivo lamenta, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente disatteso la formulata richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati da lui espressamente indicati.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente assorbimento della doglianza residua che – deve essere, per completezza espositiva, precisato – attiene a questione, il riconoscimento della continuazione in executivis, in apparenza diversa ed ulteriore rispetto a quelle esaminate dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito Che, nell’ambito dell’incidente di esecuzione regolato dall’art. 666 cod. proc. pen., il legittimo impedimento del condannato, la cui partecipazione al giudizio non è necessaria, è privo di rilievo, salvo il caso in cui egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280299; Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254701 – 01; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104 – 01), per tale via assumendo una determinazione autonoma e non coincidente con la mera partecipazione all’udienza.
Tanto, in perfetto ossequio al disposto dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., che, nel circoscrivere la necessità della partecipazione all’udienza in camera di consiglio a difensore e pubblico ministero, stabilisce che «L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».
Nel caso di specie, COGNOME, essendo stata fissata, per il 26 settembre 2024, udienza in camera di consiglio per discutere della richiesta di revoca della sospensione condizionale e dell’indulto in relazione a talune pene applicate nei suoi confronti, rappresentò, il giorno precedente – con istanza sottoscritta personalmente, oltre che dal suo difensore di fiducia – di essere rimasto vittima, quella mattina, di un incidente sul lavoro (una caduta dal trattore), che gli aveva provocato lesioni (trauma coccigeo e lombalgia) tali da impedirgli di partecipare all’udienza.
Nell’occasione, aggiunse, tra l’altro, di ritenere «utile e necessario esporre a propria difesa alcuni elementi», così esprimendo, in termini univoci ancorché informali ed atecnici, l’intenzione di rendere dichiarazioni innanzi al giudice dell’esecuzione, ciò che, stando alla previsione codicistica, nell’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità, fonda il suo diritto ad ottenere, al cospetto delle residue condizioni, il differimento dell’udienza in caso di legittimo impedimento.
Ha quindi errato, in punto di fatto, la Corte di appello laddove ha affermato, all’esordio del provvedimento impugnato, che la presenza di COGNOME all’udienza non era necessaria per non avere egli «fatto richiesta di essere sentito personalmente, ai sensi dell’art. 666 co. 4 c.p.p.» e ritenuto, di conseguenza, la concreta irrilevanza del dedotto impedimento.
L’omesso riferimento all’effettivo tenore dell’istanza di rinvio presentata da COGNOME ha, dunque, inciso sulla legittimità dell’ordinanza resa dalla Corte di
appello, inficiata dalla ingiustificata pretermissione del diritta del soggetto interessato ad interloquire personalmente sulla richiesta avanzata, a suo carico, dal pubblico ministero, e quindi, affetta da nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen..
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia esente dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Così deciso il 17/01/2025.