Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione in sede esecutiva della continuazione tra due sentenze (1. Tribunale di Civitavecchia in data 2 luglio 2015, irrevocabile il 1° marzo 2017, per rapina in Tarquinia del 12 marzo 2013; 2. Tribunale di Civitavecchia in data 6 luglio 2021, irrevocabile il 10 gennaio 2023, per ricettazione di un motociclo in Civitavecchia in data 21 marzo 2013.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 666, comma 4, 127, commi 3 e 5, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché, nonostante il condannato, che si trovava ristretto fuori circondario, avesse fatto richiesta di partecipare all’udienza in videocollegamento, il giudice non vi provvedeva (primo motivo);
la violazione di legge, in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti, compiuti a brevissima distanza spazio – temporale l’uno dall’altro e in stretta connessione tra loro (il motociclo era stato utilizzato per compiere i sopralluoghi per la rapina). Non è anzitutto esatto che il condannato, al momento del controllo presso l’amico ove deteneva il motociclo, si fosse allontanato da tempo, mentre il condannato ha ammesso di avere utilizzato il motociclo nelle fasi preparatorie della rapina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo è infondato.
2.1. In vista dell’udienza camerale fissata per l’incidente di esecuzione attivato dall’interessato, COGNOME, detenuto a Torino, ha reso la seguente dichiarazione ex art. 123 cod. proc. pen.: «chiedo di poter presenziare mediante videocollegamento avanti la controscritta udienza. In caso contrario rinuncio a presenziare».
2.2. Va anzitutto notato che il tenore della dichiarazione è intrinsecamente contraddittorio e nient’affatto chiaro poiché contiene, contemporaneamente, la richiesta di partecipare in videocollegamento e la rinuncia a presenziare, mentre è privo della richiesta di essere sentito personalmente: quest’ultima è l’unica facoltà rimessa all’interessato.
Del resto, all’udienza camerale non solo il difensore non ha inteso chiarire il senso della richiesta del proprio assistito, ma non ha sollevato alcuna eccezione a che si procedesse in assenza.
2.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l’interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021, COGNOME, Rv. 280860; analogamente Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721).
2.3.1. È doveroso chiarire che il richiamato principio è pienamente applicabile anche a seguito della parziale modificazione dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; esso stabilisce: «4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».
La novella ha confermato che la partecipazione del condannato non è necessaria, mentre egli può fare espressa richiesta di essere “sentito personalmente”.
In questo caso si procede con collegamento a distanza, se ciò è previsto da una particolare disposizione di legge o quando il condannato vi consente.
Se, tuttavia, il condannato, che abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente, è detenuto fuori dal circondario del giudice che procede e non consente al collegamento a distanza, egli sarà sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.
2.3.2. Si deve concludere che, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l’interessato che sia detenuto in un luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito in collegamento a distanza ovvero, se non vi consente, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza.
2.4. La nullità discendente dalla violazione della norma suddetta (conseguente alla mancata audizione del condannato) non è però equiparabile a quella, di natura invece assoluta e insanabile (in quanto riconducibile all’art. 179 cod. proc. pen.), destinata a prodursi nella diversa ipotesi della mancata traduzione dell’interessato (altrimenti impossibilitato a comparire, perché detenuto) per l’udienza in cui sia prevista la sua comparizione personale (e non il mero diritto a essere preventivamente sentito), come si verifica nel caso del procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, o nel caso del giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato, nel quali deve sempre essere disposta la traduzione dell’indagato o dell’imputato che abbia manifestato la volontà di presenziare all’udienza, a prescindere dalla circostanza che la località in cui si trovi ristretto sia o meno compresa nel circondario o nel distretto del giudice che procede (così che nella presente fattispecie, riguardante il diverso caso del procedimento di esecuzione, non trova applicazione il principio affermato da Sez. Un. n. 40 del 22/11/1995, Rv. 203771, e da Sez. Un. n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835; Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 – dep. 2022, Costantino, Rv. 282806).
Il principio è stato recentemente ribadito da Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023 dep. 2024, Citro, Rv. 285551, secondo la quale «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l’interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto
in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.».
2.5. Orbene, tenuto conto che il condannato non ha chiesto di essere sentito personalmente, così come prevede l’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., ~a-to irritualmente dì “partecipare” all’udienza in videocollegamento, se ne deve concludere che si tratta di una richiesta che non rientra nel disposto normativo e che non determina, dunque, l’obbligo di essere sentito da parte del giudice che procede o dal magistrato di sorveglianza.
D’altra parte, l’inammissibile richiesta del detenuto, che intendeva presenziare all’udienza mediante collegamento a distanza, è chiarita proprio dalla dichiarazione assunta a verbale ex art. 123 cod. proc. pen. nella parte che contiene la rinuncia “a presenziare”.
2.6. D’altra parte, nel caso in esame, non risulta che il difensore di fiducia del condannato, presente all’udienza camerale, abbia formulato alcuna eccezione in merito, sicché opera, in ogni caso, la sanatoria prevista dagli artt. 182 e 184 cod. proc. pen.
Il secondo motivo, sulla continuazione, è invece inammissibile perché generico e confutativo.
Il giudice dell’esecuzione ha fatto notare che, durante il processo per rapina, l’imputato aveva indicato un diverso veicolo per le fasi preparatorie ed esecutive, mentre il motociclo è stato rinvenuto, in epoca successiva, all’interno di un container in uso al condannato; nella circostanza del rinvenimento del mezzo, il detentore del container ebbe pure a riferire che l’interessato si era allontanato da tempo, sicché non è consentita la deduzione difensiva che cerca di interpretare in modo diverso tali dichiarazioni per suggerire l’esistenza di un collegamento tra il motociclo e la rapina.
Si tratta, in effetti, di una prospettazione che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e che pretende di fornire una diversa
ricostruzione degli elementi utilizzati dal giudice dell’esecuzione, investendo questa Corte di legittimità di non consentite valutazioni di merito.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 aprile 2024.