Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8096 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8096 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il 20/11/1970
NOME nato a NAPOLI il 21/10/1978
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. COGNOME per COGNOME NOME e Avv. COGNOME per COGNOME NOMECOGNOME che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/03/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 31/01/2019 con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica (capo A per NOME COGNOME e capo E per NOME COGNOME).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponendo un unico e sovrapponibile motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 Cost., atteso che la Corte di appell non ha consentito l’effettiva partecipazione dei difensori e dei ricorrenti alla discussione del procedimento, perché celebrato in una data diversa da quella stabilita dal Presidente del Collegio di appello nel momento in cui, in data 17/11/2022, era stato disposto il rinvio per l’astensione dei difensori.
Il Procuratore generale ha concluso ritenendo fondate le censure della difesa e chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno specificamente allegato che: – in relazione al procedimento che vedeva imputati gli odierni ricorrenti veniva fissata dalla Corte di appello di Napoli una prima udienza per il giorno 14/07/2022, udienza che veniva immediatamente rinviata al 17/11/2022; – all’udienza del 17/11/2022, alla presenza dei difensori degli imputati e del difensore di una delle parti civili, Presidente del Collegio comunicava a voce alle parti presenti che il procedimento veniva ulteriormente rinviato al 13/09/2023 alle ore 11.30; – in quel contesto, il Cancelliere annotava sul verbale di udienza (privo di sottoscrizione) la data di rinvio al 23/03/2023, quindi una data diversa ed antecedente rispetto a quella oralmente comunicata dal Presidente; – in ogni caso sul ruolo di udienza del 13/09/2023 veniva annotata la prevista celebrazione del processo de quo; la Corte di appello, all’evidenza non accortasi della problematica evidenziata, trattava il procedimento all’udienza del 23/03/2023 e, all’esito della stessa,
pronunciava sentenza di conferma della condanna degli imputati emessa dal Tribunale in data 31/01/2019; – in quell’occasione non erano presenti né i difensori degli imputati, né i difensori delle parti civili che, invece erano stati presenti a precedenti udienze; – la sentenza della Corte di appello veniva depositata in data 05/04/2023 (nel rispetto del termine di trenta giorni indicato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.); – i difensori delle parti si recavano in Corte per partecipare all’udienza del 13/09/2023 ed in quell’occasione apprendevano che il processo era stato inopinatamente celebrato il precedente 23/03/2023, che la sentenza era stata depositata nella data sopra indicata e che, quindi, era decorso il termine per proporre impugnazione contro la stessa.
Veniva, quindi, proposta da entrambi i difensori richiesta ex ar . 175 cod. proc. pen. al fine di impugnare la odierna sentenza. La Corte di cassazione con ordinanza n. 35843 del 11/09/2024 ha accolto la richiesta che ha portato alla proposizione delle odierne impugnazioni.
E’ del tutto fondata la denunciata lesione del diritto di difesa dei ricorrenti con particolare riferimento all’assistenza del difensore causata da un errore nella gestione del ruolo ed annotazione e comunicazione della data di udienza da parte della Cancelleria della Corte di appello, che indicava un giorno diverso rispetto a quello comunicato alle parti, come emergeva in modo evidente anche dalla mancata partecipazione alla udienza di discussione non solo dei ricorrenti e rispettivi difensori, ma anche delle parti civili che avevano regolarmente partecipato al procedimento in precedenza.
Ricorre all’evidenza nel caso in esame una lesione del diritto di difesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., atteso ch l’erronea annotazione per come sopra descritta (rispetto alla data invece comunicata in udienza) ha determinato la giustificata assenza dei difensori alla udienza di discussione del giudizio di appello (Sez. 2, n. 3874 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278369-01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199-01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, COGNOME Rv. 279722-01; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598-01).
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 30/01/2025.