Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7800 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SINALUNGA il 06/02/1979
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la rinnovazione della costituzione della parte civile RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’Avv. NOME COGNOME nella quale viene chiesto il risarcimento dei danni cagionati;
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 marzo 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto COGNOME responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata ai danni della RAGIONE_SOCIALE
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputa osservando che la Corte di appello aveva rigettato il motivo relativo alla illeg revoca dell’ordinanza istruttoria emessa dal giudice di primo grado, conseguente lesione del diritto di difesa; a dispetto di quanto affermato dal gi di appello, il giudice di primo grado aveva revocato l’ordinanza di ammissione tutte le prove a discarico, dapprima ammesse a favore di COGNOME, e non la s prova per testi; era vero che il sostituto processuale del difensore non eccepito, nell’immediatezza, la nullità della suddetta ordinanza di revoca, m altrettanto vero che tale omissione poteva, semmai, impedire la declaratori nullità del provvedimento e non anche la rinnovazione dell’istruzi dibattimentale in grado di appello, giusta applicazione dell’art. 495 cod. p cui ricorrevano i presupposti, essendo tale prove necessarie ai fini dimostrazione dell’innocenza dell’imputato ed essendo le uniche chieste da difesa; in definitiva, la revoca dell’ordinanza amnnissiva delle prove pr l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale poi avevano determinat danni del ricorrente una inaccettabile ed ingiustificata lesione del diritto di
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Come efficacemente chiarito in motivazione da Sez.5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166, la giurisprudenza di questa Corte è costante sostenere che la nullità che deriva dalla revoca dell’ordinanza ammissiva d prove chieste dalla difesa, non sorretta da adeguata motivazione sulla superf della provaha natura non assoluta ma relativa o intermedia, ed in tal caso è sa se non immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. comma 2, cod. proc. pen.., come rilevato dalla Corte di appello, in forza di qu accaduto nel caso di specie,
E’ stato infatti evidenziato che, se è certamente principio condiviso qu secondo cui è nulla l’ordinanza con la quale il giudice abbia revoca provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del d della parte di “difendersi provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495
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proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secon della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51 30/9/2013, COGNOME, Rv. 257892), la nullità che si produce non è certame assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall’art. 1 proc. pen., ma è una nullità è di ordine generale a regime intermedio (vedi 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/201 COGNOME, Rv. 263210)
Alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deve immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, co secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è san Infatti, il disposto dell’articolo 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, d deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite n disposizione dell’articolo 182, comma due, cod. proc. pen., che prevede eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al c cui la parte assista al compimento dell’atto nullo; per tale ipotesi è sancit parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell’atto stesso, farlo immediatamente dopo; oltretutto, nel caso in esame, il giudice di primo gr aveva motivato sulla superfluità della prova testimoniale richiesta.
Quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di ap che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazion dibattimento ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisività degli elemen raccolti o di inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258758)
Nel caso di specie la Corte territoriale ha assolto tale obbligo illustr decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, con la valutazi sufficienza del materiale probatorio acquisito, come si ricava dalla motivaz contenuta alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 c pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha pr deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; in virtù d principio della soccombenza, l’imputato deve inoltre essere condannato pagamento delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi p compensazione.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Condanna, inoltre, l’imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e d sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE persona del suo legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/01/2025