Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18419 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18419 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1701/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a null (MAROCCO) il 01/01/1978 avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d’appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/2/2024, aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile della ricettazione e detenzione a fini di vendita di CD e DVD abusivamente riprodotti, condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.NOME COGNOME deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 601, comma 3, 598 bis, 599, 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. nonchØ dell’art. 6 della CEDU in relazione alla mancata restituzione nel termine per la trattazione orale e all’illegittimità della sanzione di irricevibilità della memoria depositata
Il difensore, dopo aver segnalato che la Corte di merito in data 29/10/2024 aveva provveduto alla designazione di un difensore d’ufficio al ricorrente rimasto privo di quello di fiducia e che il medesimo aveva formulato richiesta di discussione orale il successivo 31 ottobre in relazione all’udienza di trattazione fissata per il 14 novembre, lamenta che l’istanza sia stata ritenuta tardiva nonostante il difensore d’ufficio non avesse potuto osservare il termine di legge per causa di forza maggiore. Aggiunge che il mutamento del rito disposto a seguito della designazione del nuovo difensore di fiducia e del differimento conseguito alla richiesta di un termine a difesa, aveva indotto in errore il legale il quale, ritenendo che l’appello sarebbe stato trattato con rito cartolare, presentava in vista dell’udienza del 25 novembre 2024 memoria difensiva, erroneamente ritenuta irricevibile con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per manifesta infondatezza. Dall’accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza consta che all’udienza del 14/11/2024, fissata per la trattazione cartolare del gravame, la Corte d’appello di Salerno
dava atto che la richiesta di trattazione in presenza formulata dal difensore d’ufficio doveva ritenersi tempestiva in quanto avanzata non appena il legale aveva avuto notizia della designazione ex art. 97, comma 1, cod.proc.pen.;
dava, altresì, atto che il giorno precedente (con PEC trasmessa alle ore 19,01) l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Salerno aveva trasmesso la nomina a difensore di fiducia rilasciata da NOME COGNOME chiedendo gli fosse accordato un termine a difesa.
Pertanto il Collegio disponeva la trasformazione del rito, differendo la trattazione del processo a carico del ricorrente all’udienza del 25/11/2024. Il verbale d’udienza veniva notificato all’Avv. NOME COGNOME a mezzo PEC il 15 novembre 2024, ore 10.34, regolarmente consegnata nella casella di destinazione. Sabato 23/11/2024, alle ore 14,10, l’Avv. NOME COGNOME inoltrava a mezzo PEC conclusioni scritte con le quali chiedeva l’assoluzione dell’imputato quantomeno ai sensi dell’art. 530 cpv.cd.pen. e, in subordine, la riduzione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. All’udienza del 25 novembre la Corte d’Appello, attesa la mancata comparizione del difensore di fiducia, regolarmente avvisato, designava un sostituto d’ufficio e dava atto delle conclusioni scritte rassegnate, cui il difensore d’ufficio si riportava.
1.1 Così ricostruiti gli snodi processuali nella specie rilevanti, osserva il Collegio che le censure difensive risultano destituite di fondamento in quanto la Corte territoriale ha ammesso la trattazione orale, ritenendo rituale la richiesta del difensore d’ufficio in quanto formulata non appena venuto a conoscenza della designazione; ha disposto il mutamento del rito e ne ha dato tempestiva comunicazione al difensore di fiducia, messo in condizione di esercitare le prerogative connesse al mandato conferitogli. Dal verbale non consta, inoltre, che le conclusioni scritte siano state pretermesse, sebbene in contrasto con il rito, palesemente tardive e meramente riepilogative delle doglianze proposte con l’atto d’appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME