Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6529 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6529 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a Fondi il 12/12/1985;
avverso l’ordinanza emessa il 22/04/2024 dal Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che in data 19 marzo 2024 ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto COGNOME gravemente indiziato della
commissione dei delitti di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8-13, 16-19, 21, 23) e di cui agli artt. 110, 56 e 629, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen (capo 49).
L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata, e della stessa ordinanza genetica, in ragione della lesione del diritto di difesa conseguente all’intempestiva messa a disposizione dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali.
Il difensore premette di aver dedotto innanzi al Tribunale del riesame l’illegittima compressione del diritto di difesa, per effetto della tardiva messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali, ma rileva che l’eccezione sarebbe stata illegittimamente disattesa.
L’avvocato COGNOME precisa che:
-In data 13 aprile 2024 è stato nominato difensore di fiducia da NOME COGNOME successivamente all’esecuzione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma che ha disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente;
-in data 15 aprile 2024 ha proposto richiesta di riesame di tale ordinanza e ha richiesto al Pubblico Ministero procedente il rilascio di copia dei supporti informatici;
-in data 17 aprile 2024 il Pubblico ministero ha autorizzato la messa a disposizione dei supporti informatici richiesti dal difensore;
-solo in data 17 aprile 2024, recatosi presso la segreteria del Pubblico Ministero per ricevere le copie degli atti, è venuto a conoscenza che i supporti delle intercettazione erano depositati presso la c.d. sala del Centro per l’Intercettazione delle Comunicazioni Elettroniche (CICE);
-in data 17 aprile 2024, nel primo pomeriggio il difensore, recatosi presso il CICE, ha, tuttavia, accertato che quest’ufficio era chiuso, come il giorno successivo, che era sabato;
Il lunedì 22 aprile 2024 si è, dunque, celebrata l’udienza del procedimento di riesame senza che il difensore avesse avuto la possibilità di ascoltare le intercettazioni a causa dell’ingiustificato lasso di tempo decorso tra la concessione dell’autorizzazione da parte del pubblico ministero e l’effettiva messa a disposizione dei supporti.
Ad avviso del difensore, dunque, l’impossibilità fisica di accedere all’ufficio C.I.C.E., che costituisce pur sempre un’articolazione dipendente dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente, pregiudicando l’accesso alla copia dei supporti informatici delle intercettazioni eseguite.
La violazione del diritto di difesa comporterebbe, a causa dell’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’integrale caducazione dell’ordinanza cautelare, che, sulle stesse, si fonda.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la nullità e l’inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le stesse non sono stare tempestivamente messe a disposizione della difesa.
Il difensore rileva che il Giudice per le indagini preliminari ha posto a raffronto le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da NOME COGNOME e, in misura minore, da NOME COGNOME con le risultanze delle intercettazioni, indicate mediante il riferimento al numero di R.I.T.
Pertanto, una volta dichiarate inutilizzabili le intercettazioni, non residuerebbero più elementi indizianti nei confronti del ricorrente; l’ordinanza impugnata, peraltro, non avrebbe chiarito la valenza da attribuirsi alle dichiarazioni dei chiamanti in reità NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con istanza depositata in data 4 novembre 2024 l’avvocato NOME COGNOME ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
In data 18 novembre 2024 il difensore ha depositato una memoria, ribadendo le proprie censure e insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza genetica in ragione della tardiva messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali.
3. Il motivo è infondato.
3.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento
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cautelare, anche se non depositate.
La Corte costituzionale, in questa pronuncia ha affermato che «l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria», e che la tutela del diritto di difesa, in relazione ad una misura restrittiva della libert personale già eseguita, impone che ai difensori sia riconosciuto il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero.
L’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione vigente, modificata dall’art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, sancisce che «Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni».
La giurisprudenza di legittimità, in applicazione di questi principi, ha statuito che, a seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l’accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l’ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l’istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l’indicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01 e -02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 275868-02).
L’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. peri., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultato probatorio, ne impedisce l’utilizzo in fase cautelare (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01).
3.2. Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 293 cod. proc. pen., in quanto ha rilevato che il Pubblico Ministero, con provvedimento notificato in data 17 aprile 2024, ha autorizzato tempestivamente (rispetto alla richiesta presentata in data 15 aprile 2024) il difensore ad ottenere copia dei supporti informatici delle intercettazione eseguite.
Il Tribunale, con motivazione logica e puntuale, ha, inoltre, rilevato che il difensore non ha documentato compiutamente la propria eccezione ( fií fine non può essere utilizzata la documentazione fotografica, asseritamente attestante gli accessi all’ufficio C.I.C.E., in quanto queste immagini ritraevano solo la porta
chiusa dell’ufficio ascolto; parimenti non è rilevante l’e-mail del 19 aprile 2024, con la quale la Segreteria dell’ufficio del Pubblico Ministero ha dato unicament atto di essere venuta a conoscenza che un collaboratore del difensore «è sces alla sala COGNOME per la copia dei Rit».
Il difensore, peraltro, non ha chiarito perché, una volta autorizzato Pubblico Ministero in data 17 aprile 2024, non si sia recato prontamente presso l sede del C.IRAGIONE_SOCIALE, anche a mezzo di collaboratori delegati per l’incombente, e n già nel primo pomeriggio (atteso che l’udienza di riesame era fissata per il lun mattina successivo, il materiale informatico era copioso, e che vi era il rischio chiusura pomeridiana dell’ufficio).
Non possono, inoltre, essere esaminate le attestazioni prodotte dal difensor nel presente giudizio e acquisite successivamente all’adozione dell’ordinanz impugnata. In tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, in quanto son inammissibili (ex plurimis: Sez. 3, n. 23151 del 24/01/20190, COGNOME, Rv. 275982-01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 – 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Di Puorto Rv. 255308 – 01).
Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la nullità e l’inutilizzabil delle intercettazioni, in quanto non sono stare tempestivamente messe a disposizione della difesa.
Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto non è stato dimostrato presupposto di tale eccezione, costituito dalla tardiva messa a disposizione favore del difensore dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambient eseguite nel presente procedimento.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, com 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.