Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso le ordinanze del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con distinto ricorso, ricorrono per cassazione a ordinanze emesse del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in pari data e con indicazione del medesimo orario, di convalida dei provvedimenti e data 13/07/2023 dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con i quali è stato prescritto a cari ricorrenti il divieto di accesso in tutti i luoghi del territorio nazionale in cui si competizioni sportive calcistiche e l’obbligo di presentazione all’autorità di Pubbli in occasione delle partite della squadra di calcio di La Spezia, anche amichevoli, pe di anni cinque.
I ricorrenti deducono, ciascuno con proprio ricorso, medesimi motivi, artico identiche argomentazioni, che pertanto, verranno trattati congiuntamente.
2.1.Con il primo motivo di ricorso, entrambi i ricorrenti lamentano violazione del contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato ai r 17/07/2023, alle ore 12,33, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa e in cancelleria in data 19/07/2023, alle ore 10,40, ben due ore prima dello scadere d a difesa. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 ore decorrente d ai prevenuti dei provvedimenti del AVV_NOTAIO, intervallo di tempo necessario aff interessati possano prendere visione della documentazione posta alla base della ric convalida, estrarne copia e depositare controdeduzioni difensive. Peraltro, il Giudic non ha tenuto in considerazione le argomentazioni difensive, formulate mediante due memorie trasmesse via pec entro il termine di 48 ore, ossia il 19/07/2023 alle or quanto il Gip ha provveduto antecedentemente allo scadere del termine di 48 ore.
2.2. Con il secondo motivo, entrambi ricorrenti rappresentano che il difensore h copia degli atti mediante EMAIL, in data 17/07/2023, e che egli ha appreso solo a se contatto telefonico, in data 19/07/2023, che non sarebbe stato possibile ottenere formato digitale, non essendo stato il fascicolo scansionato. Il difensore è comunque depositare, entro lo scadere del termine, memorie difensive, grazie all’intervento di u tuttavia con pregiudizio in ordine all’effettivo esercizio del diritto di difesa, a disposizione un margine di tempo assai ristretto. I ricorrenti lamentano, du menomazione del diritto all’accesso agli atti.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalid ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presen all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispens per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al m della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di t per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incom funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruam modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la conval provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di pol può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla su all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo e diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 2 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato ai ri 17/07/2023, alle ore 12,33, le richieste del Pm sono state trasmesse al Giudic 18/07/2023 alle ore 9,00 e le convalide da parte del G.i.p. sono state emess 19/07/2023, alle ore 10,40, prima dello spirare del termine a difesa, nonché prima del delle memorie difensive, avvenuto alle ore 12,31 del 19/07/2023.
Da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullam ordinanze impugnate.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, deter l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e dichiara l’inefficacia dei provvedim AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 13/07/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente