Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37689 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37689 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 17/03/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG d.ottoressa NOME COGNOME che ha. chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 07/03/2025, notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30, con il quale è stato disposto l’ob di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni, occasione delle competizioni sportive della squadra RAGIONE_SOCIALE.
2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazio all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla n all’interessato, rilevando che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato al ricorrent data 15/03/2025 alle ore 11,30 e che, alle ore 10,56 del 17/03/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di dif come da giurisprudenza costante di legittimità. Evidenzia altresì che la violazione del termin ha impedito al giudice a quo di valutare la memoria difensiva che il difensore ha depositat ritualmente alle ore 10,59 del 17/03/2025 a mezzo pec, avendo il giudice depositato il provvedimento di convalida prima della scadenza del termine e prima del deposito della memoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. GLYPH La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. d richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 – 01) e che, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produ memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordin di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).
(U
1.2. GLYPH Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, si osserva che il provvedimento del AVV_NOTAIO del 07/03/2025 è stato notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30, che il provvedimento di convalida è stato depositato in data 17/03/2025 alle ore 10,56. Risulta inoltre dagli atti allegati al ricorso che il difens ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato tempestivamente, entro il termine a difesa di 48 ore, in data 17/03/2025 alle ore 10,59, a mezzo pec (allega ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha potuto valutare, avendo emanato il provvedimento di convalida alle ore 10,56 del 17/03/2025, in violazione del termine a difesa. Si è quindi verificata una violazione del contraddittorio ch era regolarmente instaurato con il deposito tempestivo della memoria difensiva mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, che il giud di merito non ha valutato.
1.2. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con consegu annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 17/03/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 17/09/2025′
GLYPH
il Consigliere estensore
Il Presid nte