Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22032 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VERGATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 03/10/2023, il Gip presso il Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del 22/07/2023, con il quale il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ha prescritto a COGNOME NOME NOME‘obbligo di comparire personalmente presso il commissariato P.S. di Santa Viola, per il periodo di anni cinque, occasione di ogni incontro di calcio ciAe4 squadra “RAGIONE_SOCIALE“, con le cadenze temporali indicate nel provvedimento del questore.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta errata applicazion della legge penale e inosservanza di norme processuali prescritte a pena d nullità in relazione agli artt. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., per aver convalidato il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO prima dello scadere del termine minimo di 48 ore riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità pe l’esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notifica ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata disposta il 03/10/2023 alle ore 13,55. Il ricorrente ha peraltro depositato ritualmen memoria difensiva il 03/10/2023 alle ore 19,36.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il Gip in alcun modo esplicitato né argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi dell’obbligo di present all’autorità di pubblica sicurezza. GLYPH In particolare, il giudice ha omesso di effettuare alcuna valutazione GLYPH della pericolosità sociale del ricorrente, non evidenziandone i caratteri della concretezza ed attualità, sebbene il ricorre sia persona adulta, con una regolare occupazione, incensurato, non aduso a frequentazioni criminali.
In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario de
provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentar memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termin indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga).
2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata dispost 03/10/2023 alle ore 13,55, prima dello scadere del termine mimino a difesa.
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c) conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
2.L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l’inefficacia del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, limitatamente all’obbligo di presentazione.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia de provvedimento del AVV_NOTAIO del 27/09/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il present dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 03/04/2024 il Consigliere estensore
Il Presidente