Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SCIPIONATO NOME nato a Dolo il 23/05/1970
avverso l’ordinanza emessa il 14/11/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/11/2024, il G.i.p. del Tribunale di Verona ha convalidato il DASPO applicato dal Questore di Verona a COGNOME NOME per la durata di anni cinque, unitamente all’obbligo di presentazione per la stessa durata all’autorità di P.S. in concomitanza con le manifestazioni calcistiche cui
partecipa la squadra del VENEZIA, in relazione alla condotta tenuta dal ricorrent in occasione dell’incontro tra le squadre dell’HELLAS VERONA e del VENEZIA.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla lesione dei diritti di difes contraddittorio, correlata alla mancata ostensione degli atti del procedimento. difesa ricostruisce le iniziative adottate per accedere agli atti del procedim sia presso il Tribunale di Verona – Ufficio Misure di Prevenzione in data 12/11/202 (poche ore dopo la notifica al SCIPIONATO del provvedimento del Questore, avvenuta alle ore 8.42), sia presso la Questura di Verona nel pomeriggio del stesso 12/11/2024 (istanza di accesso agli atti rigettata il giorno successiv “mancanza di nulla osta”), sia presso la Procura della Repubblica (altra istanz accesso agli atti nella tarda mattinata del 13/11, rimasta senza rispost deduce altresì che l’istanza difensiva era stata trasmessa al G.i.p. unitament richiesta di convalida e all’intero fascicolo processuale, alle 12.40 del 13/ orario di chiusura al pubblico). Si evidenzia altresì che gli atti erano stati fin messi a disposizione della difesa solo nel tardo pomeriggio del 14/11, ovve alcune ore dopo l’emissione dell’ordinanza di convalida (avvenuta alle ore 9 de —“N stesso giorno).
In tale contesto, la difesa lamenta il mancato rispetto del termine dilator 24 ore individuato da parte della giurisprudenza (avendo il P.M. trasmesso fascicolo con la richiesta di convalida nella tarda mattinata del 13), ma sotto che il diverso e più rigoroso indirizzo che non riconosce tale termine, attribue rilievo solo a quello delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del Quest all’interessato, postula la possibilità, per quest’ultimo, di disporre in qu temporale del fascicolo, consultandolo anche presso la Segreteria del Pubblic Ministero o anche in Questura, prima del suo arrivo all’Ufficio G.i.p.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando – sulla base della ricostruzi ricorrente – che questi non risultava essersi attivato presso il G.i.p. 13/11/2024.
Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. evidenziando che la richiesta di accesso era sta formulata in Procura alle 12.03 del giorno 13, ovvero prima della trasmissione d fascicolo al G.i.p. avvenuta alle successive 12.40 e quindi in orario di chiusu pubblico (avvenuta alle 12.30). Si osserva altresì che la richiesta di ac formulata al Pubblico Ministero era stata da questi allegata al fascicolo trasme al G.i.p., ma era rimasta inevasa anche da parte di quest’ultimo, se non i momento successivo alla emissione dell’ordinanza di convalida. In definitiva,
scansione temporale illustrata nel motivo di ricorso dimostrava che non vi era m stato, prima di tale emissione, un momento in cui il fascicolo era rimast disposizione della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui «nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di pubblica sicure durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termi dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentir deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduc la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condi nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida» (Sez. 3, n. 17411 d 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660 – 02).
· Nella medesima prospettiva – volta a conferire un dirimente .rilie all’assolvimento, da parte della difesa, di attivarsi tempestivamente per acced agli atti del procedimento – si è ulteriormente precisato, per un verso, ch tema di convalida del provvedimento del questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’esercizio da parte della difesa del diritto di ac agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segrete del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari» ( 3, n. 12355 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284235 – 01), Per altro verso, vien rilievo Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, COGNOME, Rv. 267197 – 01, secondo la quale «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il term a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositi dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna pro qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla even chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria giudice per le indagini preliminari, l’interessato può ovviare accedendo agli att lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia».
Alla luce del panorama giurisprudenziale qui appena richiamato, e delle risultanze allegate in copia dal ricorrente, può allora concludersi nel senso ch da un lato non appare condivisibile l’assunto difensivo circa l’esistenza e il man rispetto di un termine dilatorio di 24 ore decorrente dal deposito della richie convalida alla cancelleria del G.i.p. (avuto anche riguardo al carattere alqu risalente dei precedenti giurisprudenziali richiamati in tal senso), d’altro lato ampiamente raggiunta la prova di alcuni tempestivi quanto vani tentativi dell
difesa di accedere agli atti, durante il decorso del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore.
2.1. Sono state infatti allegate, all’odierno ricorso, le prove delle relative richieste, sia in data 12/11/2024 alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Verona (iniziativa erronea assunta a poche ore dalla predetta notifica), sia, nella stessa mattinata del giorno 12, alla Questura di Verona (istanza rigettata con provvedimento del giorno successivo per mancanza di “nulla osta”: cfr. all. 6 al ricorso), sia in data 13 novembre (con una nuova istanza depositata presso la locale Procura della Repubblica, rimasta anch’essa inevasa perché poco dopo trasmessa, unitamente al fascicolo processuale, alla cancelleria del G.i.p. in orario di chiusura al pubblico), sia in data 14 novembre (presso l’assistente del P.M. delegato). Tale istanza sarebbe stata alla fine accolta dall’ufficio G.i.p. con la messa a disposizione degli atti, peraltro comunicata solo alle 16.50, ovvero diverse ore dopo l’emissione dell’ordinanza di convalida (avvenuta alle ore 9 del giorno 14).
Coglie allora nel segno la censura difensiva rivolta a tale provvedimento, nella parte in cui ha dato atto del mancato pervenimento di memorie o deduzioni difensive: risultando ampiamente provato il ripetuto tentativo della difesa di accedere agli atti del procedimento, ed essendo emersa con uguale chiarezza la conseguente violazione dei diritti del SCIPIONATO, con specifico riferimento alla facoltà di approntare una linea difensiva depositando memorie, allegando documentazione ecc., sulla base di una effettiva conoscenza degli atti, preclusa per l’accertata impossibilità di accedervi, nonostante le reiterate richieste del suo difensore.
2.2. Non è d’altra parte possibile, a tale ultimo riguardo, condividere quanto prospettato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, secondo cui tale violazione dei diritti di difesa dovrebbe ritenersi insussistente, dal momento che non vi era prova del fatto che il giorno 13, con il termine di 48 ancora in corso, il difensore del COGNOME si sia attivato presso la Cancelleria del G.i.p.
Sul punto, anche con la memoria di replica, il difensore ha infatti efficacemente osservato che la trasmissione degli atti dal P.M. al G.i.p. era avvenuta il giorno 13, ma in orario successivo alla chiusura al pubblico: con la conseguente impossibilità, per la difesa, di avere notizia di tale trasmissione e di poter quindi sollecitare ulteriormente un tempestivo accoglimento, da parte del G.i.p., della propria istanza già presentata al P.M.
Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione agli uffici di RAGIONE_SOCIALE, imposto al SCIPIONATO dal Questore di Verona (cui andrà comunicato il presente dispositivo) con il provvedimento emesso in data 04/11/2024; d’altro lato, e conseguentemente, deve dichiararsi l’inefficacia in parte qua di tale provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia de provvedimento del Questore di Verona del 4 novembre 2024, limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il present dispositivo al Questore di Verona.
Così deciso il 27 marzo 2025
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Il Consig ere stensore
Il Presidente