Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40604 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Napoli
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato quella emessa il 29 luglio 2021 dal locale Tribunale, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva contestata e la diminuente di rito, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 2, commi 3 e 4, I. n.134/2021 e 344-bis cod. proc. pen. per avere la Corte omesso di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale, nonostante il superamento del termine biennale di durata massima del giudizio di impugnazione. Sostiene che, trattandosi di reato commesso il 29 luglio 2021 e di appello depositato nel settembre successivo, nel caso di specie trova applicazione la norma transitoria di cui al comma 4 dell’art. 2 I. n. 134/21, secondo la quale per le impugnazioni i cui atti erano già pervenuti alla Corte di appello i termini di improcedibil decorrono dalla data di entrata in vigore della legge ovvero il 19 ottobre 2021. Segnala, inoltre, di aver tempestivamente dedotto l’eccezione nelle conclusioni inviate via p.e.c. il 5 gennaio 2024, ma la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul punto e persino di darne atto nel verbale di udienza.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 23 bis d.l. n.137/2020 e artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello tenuto l’udienza in presenza, nonostante non fosse stata richiesta dalle parti, e per avere illegittimamente sostituito il difensore di fiducia.
Deduce che sia l’udienza del 22 gennaio che quella del 25 marzo 2024 sono state celebrate in presenza, benché nessuna parte avesse chiesto la trattazione orale, tant’è che la difesa aveva depositato conclusioni scritte il 5 gennaio, invece, la Corte aveva celebrato le udienze in presenza, provvedendo a nominare un difensore di ufficio in violazione del diritto di difesa.
1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rinviato la prima udienza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato, senza comunicare il rinvio dell’udienza al 25 marzo 2024 al difensore, illegittimamente sostituito da quello d’ufficio nominato alla precedente udienza.
1.4. Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione del contraddittorio in quanto le udienze sono state celebrate in presenza, come già detto, e al difensore non sono mai state comunicate le conclusioni del Procuratore generale con conseguente impossibilità per la difesa di replicare o controdedurre, integrante una nullità di ordine generale, deducibile con ricorso per cassazione.
Con memoria il difensore ha ribadito i motivi e concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti risulta che per il reato di evasione commesso il 28 luglio 2021 il giudizio di primo grado fu definito con sentenza del 29 luglio 2021 avverso la quale fu proposto appello, depositato il 30 agosto 2021, ed emesso decreto di citazione in appello il 4 dicembre 2023.
La tesi dell’intervenuta improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. sul presupposto che al giudizio di gravame in oggetto non possa applicarsi la disciplina di cui al comma 5 dell’art. 2 della I. n. 134 del 2021, ma solo quella d cui al precedente comma 4, con la conseguenza che il termine massimo di durata del giudizio di appello sarebbe pari a due anni, termine che è decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (25 marzo 2024) è manifestamente infondata, atteso che la disciplina contenuta nel comma 5 dell’art. 2 I. n. 134 del 2021 -che stabilisce che “per i procedimenti di cui comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024 i termini previsti … sono … di tre anni per il giudizio di appello”- si a all’ipotesi in cui l’atto di appello sia già pervenuto alla Corte di appello pri dell’entrata in vigore della legge n. 134 cit.
La tesi del ricorrente secondo la quale a questi appelli dovrebbe applicarsi l’ordinario termine di improcedibilità biennale (invece, stabilito per la fase “regime”) non trova riscontro nella lettera della disposizione – poiché è evidente che tra i procedimenti “nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024” rientrano anche quelli pervenuti al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Peraltro, il regim transitorio previsto è diretto a consentire, in attesa di un riassetto delle risors necessarie per consentire la celere definizione dei giudizi dinanzi alle Corti territoriali, tempi più ampi di quelli stabiliti “a regime” per la definizione impugnazioni che, alla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina, siano già pendenti presso le Corti di appello ovvero vengano proposte entro il dicembre del 2024.
Non è censurabile l’omessa pronuncia sulla eccepita improcedibilità, stante l’originaria inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. E’ infatti inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in
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4),
sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).
Sono, invece, fondati gli altri motivi, trattabili congiuntamente essendosi verificato sia il mutamento del rito – da rito camerale non partecipato a rito a trattazione orale – in assenza di richiesta delle parti, sia la violazione diritto al contradditorio e all’esercizio effettivo del diritto di difesa.
Non risulta, infatti, che alcuna delle parti avesse richiesto la trattazione orale del processo, sicché la difesa dell’imputato aveva presentato conclusioni scritte, delle quali non vi è traccia nel verbale della prima udienza, rinviata pe difetto di notificazione dell’atto di citazione all’imputato, senza, tuttav comunicare il rinvio al difensore di fiducia, che non aveva ricevuto le conclusioni del PG, ma neppure fu posto in condizioni di partecipare al processo e formulare le proprie conclusioni, come si rileva dal verbale di udienza e dalla stessa sentenza.
Lo svolgimento del processo in assenza del difensore dell’imputato determina una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., che impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso, 8 ottobre 2024