Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28028 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28028 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il .DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 07/11/2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania, decidendo sui reclami riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, proposti da NOME COGNOME rispettivamente avverso il decreto 14/08/2018 (con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva dichiarato non luogo a provvedere in merito ad una richiesta di permesso premio avanzata dalla moglie del condannato) e il decreto 19/07/2023 (con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siracusa respingeva ulteriore istanza proposta dal COGNOME ex art. 30 ter ord. pen.), accoglieva il reclamo avverso il decreto 14/08/2018 e respingeva il reclamo avverso il decreto 19/07/2023.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza riteneva fondato il reclamo avverso il decreto 14/08/2018, atteso che ai sensi dell’art. 57 ord. pen.,, anche i prossimi congiunti del condannato possono proporre istanze volte all’ottenimento di benefici; quanto al decreto 19/07/2023, il reclamo veniva respinto non potendo accogliersi l’istanza di concessione del permesso premio, non avendo fornito il detenuto elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, stante anche la piena operatività del clan di appartenenza, e non essendo sufficiente per l’ottenimento del beneficio richiesto la regolare condotta carceraria o la partecipazione al programma rieducativo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, AVV_NOTAIO, deducendo i vizi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dl legge, ed in particolare del diritto di difesa. Il Tribunale ha deciso due distinti reclami senza averne mai disposto la formale riunione: l’avviso di fissazione dell’udienza per il 7 novembre 2023 recava come oggetto esclusivamente il reclamo avverso il decreto 14/08/2018; trattandosi di reclamo certamente fondato (ed infatti è stato accolto), la Difesa decideva di non presenziare all’udienza, nel corso della quale tuttavia, con violazione del diritto di difesa, il Tribunale decideva anche il reclamo avverso il decreto 19/07/2023.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale nel respingere il reclamo avverso il decreto 19/07/2023 ha erroneamente ritenuto che NOME stesse scontando l’ergastolo ostativo; ha poi omesso di prendere in considerazione il percorso detentivo protrattosi da 28 anni e l’indubbio cambiamento della sua personalità. Del tutto sganciate da concreti elementi sono le affermazioni del Tribunale circa la mancanza di concreta dissociazione e recisione di contatti con il clan di appartenenza, e l’assenza di elementi che escludano il
collegamento con la criminalità organizzata. Il Tribunale peraltro ha omesso di considerare che in passato NOME aveva già goduto in due occasioni di permessi premio.
Il Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, ha c:hiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto mancante della nomina del difensore in relazione al provvedimento oggetto di ricorso.
La Difesa ha depositato una memoria con cui ulteriormente argomenta ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal AVV_NOTAIO Generale in seno alla sua requisitoria scritta.
Questa Corte, già con la sentenza Sez, U, n. 10296 del 12/10/1993, Rv. 195000, ha stabilito che «L’art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen. che commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen. – norma, questa, che postula, tra l’altro, l’indicazion del provvedimento impugnato – deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del “favor impugnationis”». In applicazione di tale principio, è stato quindi più volte ribadito che «Per il principio del “favor impugnationis”, l’omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l’inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell’individuazione dell’atto» (Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Rv. 262935).
Nel caso di specie, osserva il Collegio come dall’esame dell’atto di ricorso appaia chiara la volontà del detenuto di impugnare l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 07/11/2023, pur in presenza degli errori, rilevati dal AVV_NOTAIO Generale, in seno alla procura speciale depositata unitamente al ricorso (per non essere stata indicata la data del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania, per essere stata indicata erroneamente la data del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa -03/07/2023 anziché 19/07/2023-, e per l’erronea indicazione del numero di procedimento).
Gli errori evidenziati dal AVV_NOTAIO Generale, pur effettivi, non inficiano la validità dell’atto dal quale, come detto, è chiaramente evincile la volontà di impugnazione.
Ciò si rileva innanzitutto dalla corretta indicazione dell’autorità emittente (Tribunale di sorveglianza di Catania), dell’oggetto (reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa) e dalla data di rilascio della procura speciale (29/11/2023), coincidente con la data del ricorso.
Tali elementi, complessivamente considerati, non hanno determinato alcuna incertezza o difficoltà nella individuazione dell’atto impugnato.
È fondato il primo, assorbente, motivo con il quale la Difesa lamenta la violazione del diritto di difesa.
Coglie infatti nel segno la censura difensiva che lamenta la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in relazione al reclamo avanzato avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa il 19/07/2023.
L’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio denunciato, ha permesso di verificare che l’unico avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza di Catania (per l’udienza 07/11/2023), regolarmente notificato alla parte, reca come n. SIUS il NUMERO_DOCUMENTO TdS Catania, relativo al reclamo avverso il provvedimento del MdS 14/08/2018, e non rnenziona invece il n. NUMERO_DOCUMENTO TdS Catania attinente il reclamo avverso il provvedimento del MdS del 19/07/2023; neppure dall’esame del fascicolo è dato rinvenire alcun provvedimento di formale riunione dei proc. nn 2361/23 e nn. 4311/23; riunione che, come evidenziato dal ricorrente, neppure risulta essere stata disposta a verbale nell’udienza 07/11/2022, alla quale il difensore del COGNOME non risulta avere partecipato.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 10/04/2024