Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7625 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile NOME COGNOME, quale presidente dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Motta di Livenza (TV) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d ‘ appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 settembre 2024, la Corte d ‘ appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 18 settembre 2018, che aveva dichiarato NOME responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa (condannandola alla pena sospesa di euro 3.000,00 di multa e al pagamento di euro 8.000,00, quale risarcimento dei danni in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da NOME NOME ), ha assolto l ‘ imputata perché il fatto non sussiste e, per l ‘ effetto, ha revocato le statuizioni civili.
L ‘ imputazione si riferisce alla pubblicazione, il 4 giugno 2013, sul quotidiano ‘ La Tribuna di Treviso ‘ (in versione online e cartacea), di un articolo dal titolo ‘«Sesso e violenza»: stop alla festa hard’, in cui veniva riportato il contenuto di una lettera anonima (firmata da sedicenti ‘genitori preoccupati’) indirizzata a diverse autorità locali e alla proprietà di Villa Giol. In tale articolo, l ‘ evento denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – da tenersi nella Villa Giol in data 8 giugno 2013 e
organizzato dalla menzionata RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” – era accostato a pratiche estreme quali ‘orge di sesso libero e violenza’, ‘ feticismo, bondage, sadomasochismo, bdsm, sospensioni con corde, mummificazione, catene, penetrazioni con aghi sotto pelle, gente picchiata a sangue e altro ancora’ e all ‘ uso di droghe, anche sintetiche (tra cui cocaina). Secondo l ‘ accusa, la pubblicazione aveva indotto l ‘ Amministrazione Comunale a diffidare la proprietà e aveva portato all ‘ annullamento dell ‘ evento.
La Corte d ‘ appello ha, tuttavia, assolto l ‘ imputata perché ha ritenuto scriminato l ‘ articolo dall ‘esercizio del diritto di cronaca. La ‘notizia’ era l ‘ annullamento della serata e le sue ragioni (l ‘ esposto anonimo ricevuto dalle autorità) e l ‘ articolo, letto per intero, si era limitato a riportare fedelmente detto esposto, dando, poi, conto delle posizioni del sindaco e dell ‘ RAGIONE_SOCIALE. Il giudice d ‘ appello ha, inoltre, ritenuto che l ‘ articolo si mantenesse nei limiti della continenza.
Da qui l ‘assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ e la revoca delle statuizioni civili.
Avverso la predetta sentenza d ‘ appello, il difensore della parte civile ha proposto ricorso per Cassazione, limitatamente alle sole statuizioni civili.
Il ricorso è affidato ad un complesso motivo con cui si deducono violazioni di legge (in particolare degli artt. 595 e 51 cod. pen.) e vizi motivazionali.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia errato nell ‘ applicazione dell ‘ esimente del diritto di cronaca, confondendo la verità del fatto concernente l ‘ esistenza della lettera anonima con la verità del suo contenuto, legittimando la pubblicazione di uno scritto diffamatorio senza un preventivo controllo sulla veridicità della notizia in esso contenuta. A supporto, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una fonte anonima, l ‘ esimente presuppone la prova della verità reale o putativa dei fatti, non bastando la mera verifica circa l ‘ esistenza effettiva della fonte.
Si evidenzia, inoltre, l ‘ errore della Corte nell ‘ affermare il rispetto del requisito della continenza, poiché il titolo stesso, ‘«Sesso e violenza»: stop alla festa hard’, indirizzava inequivocabilmente l ‘ attenzione del lettore sugli aspetti maggiormente lesivi della reputazione.
Si sottolinea, poi, il travisamento della prova e l ‘ illogicità motivazionale della sentenza impugnata laddove ha scritto che la giornalista avesse preventivamente interpellato l ‘ RAGIONE_SOCIALE. Tale circostanza era stata, in realtà, smentita dalla stessa imputata, la quale, nel suo esame, aveva dichiarato di non aver mai contattato l ‘ RAGIONE_SOCIALE prima di scrivere l ‘ articolo (essendosi limitata
a visitare il sito e il profilo Facebook del RAGIONE_SOCIALE , ritenendo vi fosse ‘qualche corrispondenza’ con le accuse ) e di aver interloquito solo con la proprietà di Villa Giol, senza svolgere ulteriori verifiche, né instaurare un contraddittorio con chi era interessato dall ‘ articolo, come doveroso per un giornalista. Inerzia protrattasi anche dopo che l ‘ ufficio stampa del RAGIONE_SOCIALE , il 5 giugno 2013, aveva inviato al direttore della Tribuna di Treviso un comunicato stampa. Al riguardo, parte ricorrente evidenzia c he il virgolettato attribuito agli ‘organizzatori’ era stato , in realtà, reperito dalla COGNOME sulla pagina Facebook dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e non si riferiva alla lettera anonima, di cui questa non era ancora a conoscenza.
Si evidenzia, altresì, che la Corte d ‘ appello aveva valorizzato il contenuto di un articolo cartaceo a firma della COGNOME, pubblicato il giorno seguente rispetto a quello online , non riferibile ai fatti di cui all ‘ imputazione.
Si contesta, infine, la tesi della Corte d ‘ appello secondo cui l ‘ annullamento dell ‘ evento fosse già stato disposto prima della pubblicazione dell ‘ articolo in questione: laddove, nonostante alcune difficoltà precedenti, solo con la detta pubblicazione v ‘ era stata la definitiva rottura del rapporto con il gestore di Villa Giol, come confermato dal teste COGNOME.
Alla luce di tanto, parte ricorrente chiede la cassazione della sentenza e il conseguente riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., quantificato (come ritenuto dalla sentenza di primo grado) in euro 8.000,00, in ragione dell ‘ annullamento della serata e del discredito subito, che aveva successivamente impedito l ‘ organizzazione di eventi simili in provincia di Treviso e nelle località contigue.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con un unico e articolato motivo di ricorso, la parte civile lamenta la violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell ‘ esimente del diritto di cronaca. Sostiene, in sintesi, che la Corte d ‘ appello di Venezia abbia errato nel riformare la sentenza di primo grado, incorrendo in un ‘ erronea applicazione dei principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che regolano l ‘ esercizio del diritto di cronaca in presenza di una fonte anonima, e in un manifesto travisamento dei fatti e delle prove acquisite.
Le censure colgono nel segno.
2.1. Occorre premettere che l ‘ esercizio del diritto di cronaca, quale causa di
giustificazione prevista dall ‘ art. 51 cod. pen., scrimina la condotta diffamatoria a condizione che ricorrano tre presupposti fondamentali: l ‘ interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza), la verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti narrati e la continenza delle espressioni utilizzate (c.d. forma civile dell ‘ esposizione). Si tratta di principi costantemente affermati da questa Corte.
In particolare, per quanto qui di interesse, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un rigoroso orientamento in merito ai doveri del giornalista che si trovi a riferire notizie tratte da fonti anonime. Al cospetto di uno scritto anonimo dal contenuto offensivo, il giornalista non può limitarsi a verificare la mera esistenza materiale della fonte. Al contrario, per poter invocare l ‘ esimente, ha l ‘ onere di dimostrare di aver esperito ogni possibile controllo circa l ‘ attendibilità di tale fonte e, soprattutto, circa la veridicità del suo contenuto.
Dunque, l ‘ accusa anonima è di per sé immeritevole di fede tout court . Invero, è stato condivisibilmente affermato che non sussiste l ‘ esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l ‘ interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l ‘ attendibilità della fonte e la veridicità della notizia (Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242603-01, che, in motivazione, precisa che la verifica del relativo contenuto non può ritenersi effettuata «per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta» su di esso).
Tanto è stato affermato anche in casi in cui l ‘ anonimo sia stato ‘filtrato’ da altri, a cui era indirizzato, prima di essere utilizzato dal giornalista.
Si è, infatti, ritenuto che la scriminante del diritto di cronaca non operi nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito “internet” provenga da uno scritto anonimo, sempre perché, anche in questo caso, si tratta di notizia insuscettibile del controllo di veridicità (Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini, Rv. 284114-01, secondo cui, in tal caso, proprio per la intrinseca incerta affidabilità dell ‘ anonimo, il dovere di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente sua pubblicazione da parte di altre fonti di informazione).
Del resto, persino in caso di interviste in diretta (laddove il controllo da parte del giornalista è, evidentemente, molto più difficile, perché la notizia viene diffusa senza poter esser prima vagliata dallo stesso) si è rimarcato il dovere del giornalista di attenersi alla diligenza in eligendo , nel senso che nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, fermo restando l ‘ obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell ‘ intervista (chiarendo, chiedendo
precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale (Sez. 5, n. 3597 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238872-01; in senso analogo, rimarcando anzi il più gravoso dovere di previa verifica sul ‘contenuto’ delle dichiarazioni , incombente sul giornalista, laddove l ‘ intervista sia diffusa in differita, si veda Sez. 5, n. 42755 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267957-01). Tanto salvo non si ritenga, in ragione della notorietà sia dell ‘ intervistato che della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione, che sussista il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dello stesso intervistato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, COGNOME, Rv. 281264-01; Sez. 5, n. 29128 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 27977501).
Orbene, se persino nelle interviste in diretta il giornalista ha il dovere di selezionare bene le sue fonti, evitando di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati e, dunque, da ritenere previamente come inattendibili, e comunque ha il dovere, a fronte di contenuti diffamatori, di intervenire con richieste di chiarimenti e precisazioni, a maggior ragione deve ritenersi un tale dovere di verifica allorché ci si trovi di fronte a fonti la cui attendibilità è, evidentemente, per loro stessa natura -in quanto anonime -tutta da vagliare.
Insomma, non basta che il giornalista verifichi che ci sia stato un determinato fatto -lo scritto anonimo, ove pure indirizzato ad altri -e che da esso siano derivate ben precise conseguenze (l ‘ annullamento di un evento, pure ammesso che già fosse stato determinato al momento in cui l ‘ articolo è stato pubblicato) per ritenere giustificata la diffusione al pubblico, oltre che di tale notizia (ovvero l ‘ annullamento di un evento a causa di un anonimo), anche del contenuto stesso di detto scritto.
Sempre in tal senso, si veda Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, Bandinu, Rv. 262786-01, che ribadisce il principio secondo cui non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l ‘ interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l ‘ attendibilità della fonte e la veridicità della notizia.
In modo ancor più radicale, è stato di recente ribadito, in sede civile, che, se la notizia è pervenuta al giornalista in modo “irrituale” (ad esempio da fonte confidenziale, tramite colloquio con soggetto non individuato della Polizia di Stato), sono, comunque, necessari i doverosi accertamenti sulla sua veridicità: e se non si ha la possibilità di controllare il fatto riferito, a causa dell ‘ inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell ‘ indagine giudiziaria, tale
inaccessibilità non comporta alcun esonero dall ‘ obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l ‘ insussistenza dell ‘ esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo (così Cass. Civ. Sez. 1, 11/07/2024, n. 19028, Rv. 671680-02).
In definitiva, il principio generale, che qui si intende ribadire, è che il giornalista che raccoglie notizie (in via confidenziale o anonima) può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, la scriminante putativa dell ‘ esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all ‘ onere di controllare e verificare l ‘ informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952-01; Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, COGNOME, Rv. 247524-01).
Se così non fosse, sarebbe, invero, possibile veicolare impunemente, attraverso fonti incontrollabili (per l ‘ appunto, confidenziali o addirittura anonime), ogni genere di notizia diffamatoria, in grave pregiudizio delle persone diffamate, che nulla potrebbero opporre e senza alcun serio vaglio circa la loro effettiva verità oggettiva o, almeno, putativa (in tal senso, ancora, Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277958-01 e Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628-01).
2.2. La Corte d ‘ appello di Venezia non ha fatto buon governo di tali principi. La sentenza d ‘ appello è, anzitutto, intimamente contraddittoria laddove, da un lato, afferma che «NOME non ha dato una notizia utilizzando informazioni contenute in uno scritto anonimo» (pagina 12), per poi, subito dopo, evidenziare che la stessa aveva «divulgato una notizia più ampia e articolata, che partiva dal fatto storico della ricezione di uno scritto anonimo di un certo contenuto da parte di tutta una serie di soggetti, soggetti di interesse pubblico così come di interesse pubblico era l ‘ evento sociale di cui parlava l ‘ esposto e proseguiva dando conto delle ripercussioni che questa ricezione aveva provocato, nelle scelte della proprietà della villa e nelle determinazioni del Comune per finire con il dato rappresentato dal punto di vista degli organizzatori dell ‘ evento»: e, dunque, nel riferire che «la notizia, vera e verificata, era costituita dalla cancellazione dell ‘ evento e delle cause di questa cancellazione» (pagine 12-13 sentenza d ‘ appello).
In precedenza, la medesima sentenza chiarisce che «il pezzo mirava a informare i lettori di un quotidiano di cronaca locale in ordine alle ragioni per le quali un evento che doveva svolgersi all ‘ interno di villa Giol, evento pubblicizzato e dunque di rilievo per la vita sociale della zona, era ‘saltato’ e non si svolgeva più. E queste ragioni erano costituite dal fatto che la proprietà della villa ma anche enti e istituzioni preposti ad assolvere compiti di ordine pubblico e sicurezza (quali
Comune, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) avevano ricevuto un esposto anonimo che aveva un certo contenuto, contenuto che la giornalista ha esattamente riportato».
Dunque, non è affatto vero l ‘ assunto secondo cui «NOME non ha dato una notizia utilizzando informazioni contenute in uno scritto anonimo», avendo la stessa Corte territoriale affermato -come del resto si evince dal testo dell ‘ articolo in esame -che detto «contenuto» era stato dalla giornalista «esattamente riportato».
Insomma, l ‘ articolo non si limita a dare atto che, a causa del detto scritto anonimo, genericamente richiamato, l ‘ evento era stato annullato: avendo lo stesso, per contro, riportato pedissequamente il contenuto di tale anonimo che, però, non era stato in alcun modo verificato nella sua veridicità.
In tal modo, il giudice di secondo grado ha ritenuto di riformare la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova sulla base di un ‘ argomentazione che si rivela sia in fatto che giuridicamente erronea. La Corte territoriale ha sostenuto che «il pezzo mirava a informare i lettori in ordine alle ragioni per le quali un evento era “saltato”» e che, pertanto, la notizia non era il contenuto diffamatorio della lettera, bensì il fatto storico della sua ricezione e delle sue conseguenze.
Tale ricostruzione opera, però, un ‘ inaccettabile dissociazione tra il fatto -notizia (annullamento dell ‘ evento) e le ragioni (anonime) che lo avrebbero determinato, finendo per legittimare la divulgazione di queste ultime, anche se del tutto non verificate. Il giudice d ‘ appello ha confuso la verità di alcuni fatti certamente verificatisi (l ‘ esistenza della lettera anonima, il suo invio ad alcune autorità e la conseguente cancellazione dell ‘ evento: notizie di cui legittimamente si sarebbe potuto scrivere), con quella del contenuto della lettera, pubblicato senza alcuna sua verifica.
Insomma, la pubblicazione non si è limitata a dare conto dell ‘ annullamento dell ‘ evento (ciò su cui non vi sarebbe stato nulla da dire, non avendo, di per sé, contenuto offensivo, ove pure non fosse stato vero, in quel momento), ma ha dato ampio e sensazionalistico risalto alle accuse contenute nella missiva anonima, riportandone testualmente i passaggi più infamanti e ponendoli al centro dell ‘attenzione sin dal titolo (‘«Sesso e violenza»: stop alla festa hard’) : che inevitabilmente orientava il lettore nel senso di accreditare veridicità a quel contenuto. Al riguardo, è appena il caso di ribadire che «l ‘ affermazione circa la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione del contenuto complessivo dello stesso, anche in riferimento al titolo» (Sez. 5, n. 26531 del 09/04/2009, Cosentino, Rv. 244093-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 1, Sentenza n. 47556 del 30/10/2024, non massimata): titolo che, inevitabilmente,
orienta in modo deciso il messaggio da propalare.
In breve, la giornalista è, in tal modo, diventata la cassa di risonanza di notizie gravemente infamanti, mai da lei verificate, provenienti da uno scritto anonimo il cui tenore le è stato reso noto, pur se non direttamente destinato a lei: in violazione dei menzionati principi di diritto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata.
La Corte d ‘ appello, nel ritenere scriminata la condotta dell ‘ imputata, ha violato i principi di diritto che governano l ‘ esercizio del diritto di cronaca e ha fondato la propria decisione su una motivazione illogica e basata su un ‘ erronea lettura delle risultanze processuali.
L ‘ annullamento va disposto con rinvio, ai sensi dell ‘ art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale procederà a un nuovo esame della vicenda uniformandosi ai principi di diritto enunciati in questa sede e considerando gli esatti termini fattuali della vicenda. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così è deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME