Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34246 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO e dalla parte civile COGNOME NOME nel procedimento a carico di: COGNOME nato a CASTELLANA SICULA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Agrigento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per la parte civile, l’AVV_NOTAIO, comparso in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la conferma delle statuizioni civili contenute nella prima sentenza; udito, per gli imputati, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza e il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Termini Imerese in data 15 aprile 2022, NOME COGNOME e NOME COGNOME furono condannati, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del terzo comma dell’art. 595 cod. pen., alla pena di 1.000,00 euro di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, in quanto riconosciuti colpevoli, nelle qualità rispettivamente di presidente del consiglio comunale e di consigliere comunale del comune di Castellana Sicula, del delitto di diffamazione nei confronti di NOME COGNOME, segretaria comunale del predetto comune, offendendone la professionalità e la competenza con le se seguenti frasi: «che se ne vada a casa, che si dimetta … anche perché ci costa parecchio … senza fari nenti … senza fari nenti» «… è un segretario della Giunta…»; fatto commesso in Castellana Sicula in occasione della seduta consiliare del 29 gennaio 2016.
Con sentenza in data 30 novembre 2023, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i due imputati perché il fatto non sussiste, con consequenziale revoca delle disposte statuizioni civili, ritenendo che le frasi dagli stessi pronunciate all’indirizzo della persona offesa fossero state scriminate dall’esercizio del diritto di critica.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il travisamento della prova e per l’effetto contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla inapplicabilità della scriminante del diritto di critica, atteso che le espressioni usate dagli imputati sarebbero offensive e diffamatorie, nonché la inapplicabilità della scriminante della critica politica in quanto il segretario comunale sarebbe estraneo all’agone politico e, quindi, allo scontro dialettico tra le parti contrapposte.
La Corte di appello fonderebbe il ragionamento assolutorio su dati probatori diversi da quelli reali, avendo la stessa ridimensionato e omesso una parte rilevante delle espressioni pronunziate, affermando che l’unica espressione teoricamente diffamatoria utilizzata dagli imputati sia quella «senza fari nenti» che, in tesi, si presterebbe «a interpretazioni non univoche» (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). In realtà, gli imputati avrebbero usato espressioni ampie e articolate
di valenza offensiva e diffamatoria («… che se ne vada a casa, che si dimetta … anche perché ci costa parecchio …. senza fari nenti … senza fari nenti» … è il segretario della Giunta …»). Inoltre, la sentenza impugnata trascurerebbe la disapprovazione che gli imputati avevano coltivato ai danni della parte civile (cfr. pag. 7 e ss. trascriz. testimoniale COGNOME, ud. del 7 febbraio 2022), sicché sarebbe contraddittorio e illogico quanto riportato circa l’asserita assenza di «personale preconcetta ostilità» (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) degli imputati nei confronti della COGNOME, essendo state acquisite note di critica inviate al AVV_NOTAIO per rappresentare la asserita inadeguatezza della persona offesa e chiederne la rimozione.
Quanto al diritto di critica politica, il segretario comunale, non partecipando alla «competizione politica» non potrebbe essere coinvolto nelle contrapposizioni politiche, per cui le espressioni rivolte alla sua persona non potrebbero, in ogni caso, essere ricondotte alla scriminante di cui all’art. 51 cod. perì., tanto più che esse valicherebbero i limiti della continenza espressiva, entrando nel merito di qualità e competenze professionali e della sua imparzialità e configurando un vero e proprio attacco alla professionalità e, in definitiva, all’onore, al decoro e all’imparzialità della parte civile.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, i cui contenuti sono sostanzialmente sovrapponibili al ricorso della parte civile, al quale conseguentemente è opportuno rinviare per ragioni di sintesi.
Le difese degli imputati e delle parti civili hanno ritualmente presentato delle memorie scritte, contenenti le conclusioni già riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione. Infatti, è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749 – 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, COGNOME, Rv. 256706 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 – 01; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, COGNOME,
Rv. 278145 – 01); e una volta verificata la capacità offensiva delle espressioni utilizzate, deve valutarsi se, in ogni caso, esse configurino un legittimo esercizio di manifestazione del pensiero e, in particolare, del cd. diritto di critica determinando la sussistenza di tale causa di giustificazione il venir meno della antigiuridicità del fatto contestato.
Il diritto di critica, infatti, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta o a un’affermazione altrui, costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10, Convenzione EDU, che può assumere rilevanza scriminante ai sensi dell’art. 51 cod. pen. rispetto al delitto di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e dell continenza espressiva.
3.1. In particolare, va in primo luogo richiamato il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231395 – 01; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 – 01), rispetto al quale deve ribadirsi che «non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili» (così Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, COGNOME, Rv. 228900 – 01; in termini Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, COGNOME, Rv. 236524 – 01; Sez. 1, n. 35646 del 4/07/2008, COGNOME, in motivazione) dovendo, dunque, ritenersi che «un nucleo di veridicità» sia «comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 245098 – 01). In ogni caso, il diritto di critica «si concretizza nell’espressione di un giudizi o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, COGNOME, Rv. 216534 – 01), sicché il requisito della verità va limitato all’«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, COGNOME, Rv. 237711 – 01; conf. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, COGNOME, Rv. 221904 –01). Il diritto di critica, dunque, «presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle op e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, COGNOME, Rv. 236362 – 01), sicché pur non richiedendosi che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, è necessario che «il nucleo e il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato» (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, NOME, Rv. 227754 – 01; conf. Sez. 1, n. 4496 del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
14/01/2008, COGNOME, Rv. 239158 – 01; nella giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici trova un limite nella esistenza di un «sufficiente riscontro fattuale»: così Corte Edu, sentenza 27/10/2005 caso RAGIONE_SOCIALE c. Austria rie. n 58547/00, nonché sentenza 29/11/2005, caso COGNOME c. Portogallo, ric. n 75088/01; Corte EDU, sentenza 1/07/1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).
3.2. In secondo luogo, va altresì riaffermato che l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione, dovendo consentirsi l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, abbiano anche il significato di un mero giudizio critico negativo, di cui tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279133 – 01; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084 – 01; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 – 01; Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessi’, Rv. 250174 – 01; Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647 – 01).
4. Tanto premesso, deve ritenersi che la Corte di appello abbia correttamente ritenuto configurabile il diritto di critica nelle espressioni proferite dai due imputati
Quanto al sostrato fattuale del giudizio espresso, deve, infatti, osservarsi che il pur acuminato giudizio espresso da costoro si radicava sulla circostanza che le ripetute assenze del segretario comunale, dovute ai suoi molteplici impegni professionali, rendevano difficile programmare i lavori del consiglio, ivi compresa l’adunanza in cui le espressioni asseritamente diffamatorie erano state pronunciate, nel corso della quale avrebbe dovuto essere discusso il RAGIONE_SOCIALE Anticorruzione del comune di Castellana Sicula, redatto dalla stessa AVV_NOTAIOssa COGNOME; sicché anche la frase «senza fare nenti», cui i ricorsi annettono un particolare significato diffamatorio, assumeva l’obiettiva valenza di un giudizio, severo ma non giuridicamente illecito, sulla inefficacia dell’azione svolta dalla parte civile rispetto alle esigenze di buona amministrazione del consiglio comunale.
Con riferimento, poi, alla continenza formale delle frasi adoperate, la sentenza impugnata ha condivisibilmente evidenziato l’assenza di espressioni volte al dileggio o alla gratuita aggressione dell’onorabilità del funzionario, nei cui confronti erano state rivolte critiche da parte dello stesso soggetto istituzionale, il presidente dell’assemblea, chiamato a garantirne l’operatività, fortemente vulnerata dalla estrema difficoltà di far coincidere le sedute con la presenza della AVV_NOTAIO COGNOME, frequentemente impegnata presso altre amministrazioni. In questo modo, coerentemente con la già richiamata cornice di principio, la sentenza ha puntualmente rilevato come le frasi in questione, e in particolare quella «senza fare nenti», non si connotassero come una mera invettiva personale, espressiva
di un atteggiamento di gratuita denigrazione delle capacità professionali del funzionario, ma riguardassero, nell’ambito di una animata discussione tra i componenti dell’organo assembleare, il problematico funzionamento dell’azione amministrativa.
Quanto, infine, all’ulteriore frase, riferita sempre alla COGNOME, «è un segretario della giunta», la sentenza impugnata ha chiarito che essa era stata pronunciata da un consigliere non identificato, mentre NOME si era solo limitato a ripeterla, senza esprimere alcun commento adesivo che consentisse di riferire il relativo giudizio anche all’imputato.
Ne consegue, conclusivamente, che nessun travisamento della prova può fondatamente ravvisarsi nel caso esaminato e, al contempo, che non possano condividersi nemmeno le censure difensive riferite alla sussistenza del diritto di critica, su cui la sentenza impugnata ha fornito una motivazione adeguata e conforme alla elaborazione giurisprudenziale più sopra riassunta; motivazione che non appare inficiata dallo sporadico riferimento da parte della Corte territoriale alla nozione di critica «politica», non pertinentemente richiamabile nel caso di specie attesa la natura non politica dell’attività oggetto dei giudizi espressi dagli odierni imputati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna della sola parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna il solo ricorrente privato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente