Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato.
udito il difensore, avvocato COGNOME, che si riporta ai propri scritti e chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato COGNOME, il quale si riporta ai propri scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Cagliari, confermando la sentenza del Giudice di pace RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di diffamazione in danno di NOME COGNOME, perché, in una missiva inviata all’amministratore del condominio RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Cagliari, aveva appellato la persona offesa come “tale COGNOME“, lo aveva definito come soggetto “ospitato” nell’appartamento RAGIONE_SOCIALEa moglie, aveva affermato che egli avesse minacciato velatamente strascichi legali, lo aveva accusato di essersi introdotto in luogo privato senza autorizzazione e di aver partecipato alle assemblee condominiali senza titolo, nonché di aver tenuto un comportamento minaccioso verso l’amministratore e di avere a tal fine utilizzato la carta intestata del suo RAGIONE_SOCIALE legale.
Per tali fatti l’imputato è stato condannato alla pena di euro 900 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEa costituita parte civile, alla quale è stata assegnata a titolo di provvisionale la somma di euro 1.500.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 595 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen. Secondo il ricorrente difetterebbe l’elemento soggettivo del reato contestato, dal momento che egli non aveva inteso offendere COGNOME, bensì semplicemente stigmatizzare, nell’esercizio del diritto di critica, il comportamento da costui tenuto di aspra critica RAGIONE_SOCIALEa delibera condominiale del 3 maggio 2019, evidenziando come COGNOME non avesse alcun titolo in proposito né come privato cittadino, non essendo un condòmino, ma solo il coniuge di una dei condomini, né come legale, non avendo ricevuto alcun incarico professionale al riguardo. Per tale ragione COGNOME aveva censurato l’uso improprio RAGIONE_SOCIALEa carta intestata del suo RAGIONE_SOCIALE professionale al fine di contestare all’amministratore la delibera assunta, in difetto di procura. Aveva altresì inteso contestare la mancanza di autorizzazione a partecipare alle assemblee condominiali. Le frasi incriminate, seppure dal tono “sferzante”, sarebbero pertinenti alla delibera contestata da COGNOME e rientrerebbero nell’esercizio del diritto di critica.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi oggettivi e soggettivi che avrebbero consentito di valutare il reale disvalore RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata.
Il Procuratore generale ha depositato una memoria chiedendo l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sul rilievo che le espressioni utilizzate dall’imputato non avrebbero contenuto intrinsecamente offensivo, e che l’invio di un esposto al RAGIONE_SOCIALE contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale RAGIONE_SOCIALEa condotta del COGNOME non integra il delitto di diffamazione.
La parte civile NOME COGNOME ha depositato una memoria con la quale deduce l’inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe trasmodato dai limiti posti dall’art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000 dal momento che, pur formalmente denunciando l’errore di diritto, avrebbe in realtà chiesto una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, il Collegio si richiama al principio consolidato di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice di legittimità può conoscere e valutare l’offensività RAGIONE_SOCIALEa frase che si assume lesiva RAGIONE_SOCIALEa altrui reputazione, perché rientra nel suo sindacato procedere, anzitutto, a considerare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa materialità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa portata offensiva RAGIONE_SOCIALEe frasi ritenute diffamatorie (così, tra le molte, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Fabi, dep. 2020, Rv. 278145), dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Dennofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749).
3. Il primo motivo è fondato.
Deve escludersi che le espressioni utilizzate dal ricorrente abbiano contenuto diffamatorio. Invero, esse, pur dando una connotazione negativa del loro destinatario, sono prive di valenza offensiva o denigratoria RAGIONE_SOCIALEa sua reputazione. Secondo l’insegnamento di questa Corte, occorre calare il comportamento asseritamente offensivo nel contesto ambientale e temporale in cui il medesimo è stato tenuto al fine di far emergere i modi e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa esternazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 – 01).
3.1. Nel caso in esame la lettera inviata dall’imputato all’amministratore del condominio RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE fa riferimento a COGNOME, indicandolo con il termine “tale” e definendolo come “ospitato” nell’appartamento RAGIONE_SOCIALEa moglie. Si tratta di espressioni, che, lungi dall’avere un’intrinseca valenza denigratoria e dal costituire un attacco diretto alla persona offesa, o una aggressione verbale RAGIONE_SOCIALEa medesima, erano inserite nel contesto di una missiva volta a sottolineare il fatto oggettivo che COGNOME, pur abitando nel condominio, non era un condòmino, non essendo proprietario di alcuno RAGIONE_SOCIALE appartamenti che ne facevano parte, e dunque non aveva titolo a contestare la deliberazione approvata dall’assemblea condominiale il 3 maggio 2019. Del tutto analogo il significato RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore espressione incriminata, con la quale si affermava che la persona offesa si era introdotta «in un luogo privato senza alcuna autorizzazione», risolvendosi tale frase non già nell’attribuzione di un reato, ma in
un modo enfatico e paradossale, finanche ironico, di sottolinearne l’estraneità rispetto all’assemblea dei condomini e dunque a contestare la mancanza di legittimazione del COGNOME ad intervenire su decisioni concernenti il condominio.
Prive di contenuto offensivo sono, altresì, le frasi con cui il ricorrente ha affermato che COGNOME, inviando una lettera all’amministratore, aveva minacciato velatamente «fastidiosi strascichi legali» e aveva utilizzato la carta intestata del suo RAGIONE_SOCIALE legale. In tal modo COGNOME, oltre a rappresentare un fatto vero, ha inteso stigmatizzare l’uso improprio RAGIONE_SOCIALEa qualifica professionale da parte RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, la quale, pur non avendo ricevuto un incarico professionale da alcuno, aveva redatto su carta intestata del suo RAGIONE_SOCIALE legale la lettera con cui contestava la delibera assembleare e con la quale si minacciavano azioni legali. In tale contesto, il contenuto RAGIONE_SOCIALEe espressioni utilizzate non travalica la forma civile di esposizione e non si risolve in una aggressione alla persona offesa, ma costituisce una critica, sia pure sferzante e sarcastica, alla condotta RAGIONE_SOCIALEa persona offesa sia per la sua ritenuta impropria intromissione nelle questioni condominiali, sia per l’uso RAGIONE_SOCIALEa carta intestata RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE legale al di fuori RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua attività professionale.
D’altra parte, anche sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica rispett a frasi oggettivamente inquadrabili nel reato di diffamazione, questa Corte ha affermato la necessità di contestualizzare le espressioni incriminate, riportandole nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa liceità ove non trasmodino nella gratuita ed immotivata aggressione RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione, e ove abbiano anche significati di mero giudizio critico negativo, da valutarsi anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., cit.; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020 Lunghini, Rv. 279133 – 01).
3.2. Quanto poi all’inoltro RAGIONE_SOCIALEa missiva al RAGIONE_SOCIALE, la giurisprudenza di legittimità – cui il Collegio intende dare continuità – ha ritenuto che non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii un esposto a detto RAGIONE_SOCIALE, contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALEe regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268044 – 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l’imputato, controparte del cliente assistito dall’avvocato, aveva comunicato al RAGIONE_SOCIALE che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire “un tentativo di truffa”; in senso conforme, Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, COGNOME, Rv. 248422 – 01). Si è più in generale affermato che, l’invio di un esposto all’autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall’art. 21
Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene RAGIONE_SOCIALEa dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825 – 01).
3.3. Nel caso in esame, l’iniziativa del ricorrente era legittimamente finalizzata ad ottenere il controllo da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo competente in RAGIONE_SOCIALE ad eventuali violazioni di regole deontologiche poste in essere da COGNOME allorché aveva utilizzato la carta intestata del suo RAGIONE_SOCIALE legale pur al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa sua attività professionale. La condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato rientra quindi nell’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen., non avendo egli inteso divulgare fatti attinenti alla persona offesa, né lederne la dignità e reputazione, ma solo richiedere all’organo istituzionalmente a ciò deputato la valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato del legale, sicché alcuna rilevanza assume l’intervenuta l’archiviazione del procedimento da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili già disposte.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore