Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43383 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43383 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Procuratore, AVV_NOTAIOssa COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
uditi i difensori:
l’avvocato NOME COGNOME COMPAGNUCCI SPAGNOLI si associa alle richieste RAGIONE_SOCIALE Procura generale, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; l’avvocato NOME COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo nei limiti che si diranno, l’appello RAGIONE_SOCIALE parti civili, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria di primo grado, ha condannato NOME COGNOME COGNOME al risarcimento del danno in relazione alle dichiarazioni lesive RAGIONE_SOCIALE reputazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente, legale rappresentante e direttore tecnico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contenute nel punto 4 RAGIONE_SOCIALE missiva del 1° luglio 2019, indirizzata all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE.
In tale brano RAGIONE_SOCIALE comunicazione si affermava che il contratto di incarico che la COGNOME aveva sottoscritto con l’RAGIONE_SOCIALE era affetto da nullità, in quanto la società aveva «apportato un cambiamento sostanziale al contratto tipo OBBLIGATORIO, limitando la scelta RAGIONE_SOCIALE ditta appaltatrice, che invece deve essere effettuata liberamente dalla Committente, ad un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE». L’affermazione si correlava alla pattuizione in forza RAGIONE_SOCIALE quale il committente avrebbe invitato alla selezione concorsuale RAGIONE_SOCIALE imprese solo quelle compatibili con il professionista e prospettava la configurabilità dei reati di turbativa d’asta e di associazione a delinquere.
Il Tribunale, in particolare, ha rilevato: a) che la previsione negoziale appena indicata non era una modifica sostanziale dello schema tipo del contratto di conferimento di incarico professionale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE; b) che, al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del contratto, la COGNOME COGNOME era consapevole del fatto che quest’ultimo fosse leggermente diverso dallo schema tipo, secondo quanto riportato nell’incipit del documento; c) che la previsione era finalizzata non a circoscrivere indebitamente le imprese esecutrici, ma ad assicurare la massima trasparenza nell’affidamento RAGIONE_SOCIALE incarichi, alla luce RAGIONE_SOCIALE previsioni di incompatibilità previste dall’art. 34, comma 4, d.l. n. 189 del 2016; d) che, del resto, la RAGIONE_SOCIALECOGNOME aveva scelto l’impresa esecutrice senza incontrare alcun condizionamento da parte di RAGIONE_SOCIALE; e) che l’espressione “RAGIONE_SOCIALE” e l’evocazione RAGIONE_SOCIALE possibile commissione di reati quali la turbativa d’asta e l’associazione a delinquere risultavano lesive dell’onore e RAGIONE_SOCIALE dignità professionale RAGIONE_SOCIALE parti civili e del tutto gratuite e si inserivano nel disegno denigratorio perseguito dalla COGNOME COGNOME che, sin da prima RAGIONE_SOCIALE trasmissione RAGIONE_SOCIALE esposti disciplinari, aveva informato inopinatamente e inutilmente terze persone del fatto che la società RAGIONE_SOCIALE era coinvolta in un procedimento penale – peraltro archiviato – a L’Aquila.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale escluso la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., con argomenti che contraddicevano le premesse argomentative sulle quali si basa il provvedimento impugnato. In particolare, si lamenta che il giudice d’appello non avrebbe fatto applicazione del principio – che aveva condotto alla conferma, nel resto, RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria – per il quale sussiste la scriminante del diritto di critica quando l’accusatore sia fermamente ed incolpevolmente convinto RAGIONE_SOCIALE veridicità dei fatti affermati. In particolare, rileva il ricorso, la sentenza non avrebbe spiegato per quale ragione la COGNOME avrebbe agito nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE non veridicità dei fatti attribuiti o perché sussisterebbe, alla luce dell’età RAGIONE_SOCIALE donna e RAGIONE_SOCIALE sua avvedutezza e competenza giuridica, una sua colpa nella interpretazione dei fatti sulla base RAGIONE_SOCIALE quale ha esercitato il suo diritto di critica.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, per il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanza scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. e la mancata applicazione dell’art. 598 cod. pen. Chiarito che quest’ultima previsione non richiede che le offese abbiano un contenuto di verità, si osserva che le valutazioni espresse dalla COGNOME COGNOME – insuscettibili di essere apprezzate, come ogni critica, in termini di veridicità – avevano rappresentato la modalità con la quale la donna aveva inteso investire gli organi titolari del potere disciplinare sui professionisti al fine di prevenire un’attività ritenuta, per sua intima convinzione, scorretta o illecita (ossia la decisione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di recedere dal contratto chiedendo un immediato pagamento del corrispettivo, qualora la committente avesse scelto un’impresa “incompatibile”).
2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 598 cod. pen., tenuto conto dell’inalienabile diritto dell’imputata di richiedere la valutazione dell’attività dei tecnici da lei incaricati da parte RAGIONE_SOCIALE autorità disciplinari – ciò che comporterebbe l’esclusione dell’antigiuridicità ai sensi dell’art. 51 cod. pen. – e del rilievo che la diffamazione presuppone che l’offesa sia arrecata in assenza del soggetto passivo, in tal modo precludendo ogni possibilità di difesa, al contrario assicurata nel procedimento disciplinare, destinato a svolgersi nel contraddittorio con l’incolpato.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta il carattere apparente RAGIONE_SOCIALE motivazione alla quale il Tribunale affida la dimostrazione dell’intenzione, da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, di offendere la reputazione RAGIONE_SOCIALE parti civili. Si osserva che la
sentenza impugnata valorizza circostanze estranee ai capi di imputazione e mai provate, in quanto oggetto di mere asserzioni RAGIONE_SOCIALE parte civile.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16 ottobre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
1. Il primo e il quarto motivo, di carattere assorbente, sono fondati. Come ribadito di recente da Sez. 5, n. 9803 del 11/02/2021, Businaro, n. m., secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all’esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato – sotto il profilo materiale – la condotta di colui che invi comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa RAGIONE_SOCIALE comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che l’autore RAGIONE_SOCIALE missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (ex multis, v. Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229). La destinazione funzionale dell’esposto all’attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell’organismo destinatario impone la necessaria valutazione RAGIONE_SOCIALE possibile sussistenza RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. o RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità ex art. 598 cod. pen., rilevabili ex officio anche in sede di legittimità (Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, COGNOME, Rv. 250458), ricorrendo l’esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto RAGIONE_SOCIALE loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella delineata prospettiva, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l’agente abbia esercitato il diritto di
critica ed assolto l’onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti (v., ad es., Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268044; Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 – dep. 2015, Dalla Corte, Rv. 262720).
In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto RAGIONE_SOCIALE prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALE interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito RAGIONE_SOCIALE continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (v., ad es., Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273573 – 0; Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 269093) ed alla sede dell’esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela RAGIONE_SOCIALE reputazione.
Nel caso di specie, la comunicazione sottoscritta dalla ricorrente, come si desume dal complessivo contesto e dallo stesso incipit, era funzionale a contrastare la pretesa di pagamento di una parcella e intendeva dedurre la nullità del contratto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE
Anche il punto n. 4 RAGIONE_SOCIALE comunicazione inizia con il prospettare l’invalidità negoziale e richiama in termini puntuali il contenuto RAGIONE_SOCIALE clausola, anche se ne trae conseguenze erronee. Era infatti possibile concludere, anche in forza del cd. principio di conservazione, che la previsione RAGIONE_SOCIALE “compatibilità”, pur non accompagnata da specificazioni normative, rinviasse non ad un arbitrario criterio selettivo RAGIONE_SOCIALE imprese esecutrici, ma all’insussistenza di cause di incompatibilità legali.
Cionondimeno, considerando la strumentalità difensiva RAGIONE_SOCIALE comunicazione, quale sopra delineata, e il contenuto non immediatamente ricostruibile RAGIONE_SOCIALE clausola contrattuale per il cittadino medio, la sollecitazione critica ad individuare la sussistenza di illeciti penali mirava ragionevolmente ad incrinare la validità del contratto e non si poneva, al pari RAGIONE_SOCIALE altre affermazioni per le quali è già pervenuta assoluzione, al di fuori dello spettro RAGIONE_SOCIALE continenza e, ancor prima, come espressione di gratuita aggressione alla persona dei destinatari.
L’argomento che la sentenza impugnata trae da altra corrispondenza intercorsa tra il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili e la ricorrente è del tutto generico e
non riesce a dimostrare il presupposto di precedenti aggressioni poste in essere dalla seconda, peraltro in contesti che non vengono minimamente ricostruiti. Ne segue la che la sentenza impugnata va annullata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 16/10/2023.