Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5925 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5925 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte depositate dall’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 febbraio 2025, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’articolo 595 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.
1.1. I fatti ascritti all’imputato, componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, consistevano nell’invio di un esposto al RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e ad altri destinatari, nel quale venivano utilizzate espressioni ingiuriose e calunniatorie nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, per le condotte da questo tenute nell’ambito di una controversia insorta tra la RAGIONE_SOCIALE e la suddetta società per il recupero di un credito. In particolare, l’imputato affermava che nella comparsa di costituzione e risposta depositata in detto giudizio, l’AVV_NOTAIO « Sembra ricostruire la vicenda mediante artifici e raggiri con possibile rischio di indurre il giudice in errore al fine di ottenere una sentenza favorevole »; « l’avvocato, al fine di ottenere benefici e giustificare la sua parcella, produce certificati medici, dichiarazioni false, testimoni estranei alla nostra assistenza e consulenza, foto del nostro sito parziali e video senza fornire la nostra descrizione a tutela del consumatore »; « il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME sembra proprio coprire e giustificare una parcella che sarebbe servita per alla COGNOME per definire la nostra legittima richiesta senza dover esporre la COGNOME COGNOME a spese e cause che potrebbero gravarne la situazione economica ».
1.2. La Corte d’appello, analogamente al Tribunale, ha ritenuto che dette espressioni, di contenuto offensivo, esorbitassero dal diritto di critica, in quanto evRAGIONE_SOCIALEve di condotte truffaldine, e non improntate a lealtà, prospettando la possibile commissione di gravi reati con affermazioni non corrispondenti a verità, alla luce di quanto emergeva dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti RAGIONE_SOCIALEa causa civile. Infatti, benché espresse in forma dubitativa, le frasi incriminate erano «certamente suggestive e tendenziose» e idonee a ingenerare il convincimento RAGIONE_SOCIALEa effettiva rispondenza al vero del fatto adombrato.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost. La sentenza impugnata, nell’escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa scriminante del diritto di critica, non avrebbe correttamente inquadrato il reale significato RAGIONE_SOCIALEe frasi contenute nell’esposto, attraverso il quale il ricorrente, che non è un avvocato, intendeva sottoporre all’organo di disciplina la valutazione di determinati comportamenti tenuti dall’AVV_NOTAIO che, secondo la convinzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, attraverso gli atti difensivi predisposti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa controversia civile, aveva espresso giudizi di discredito nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa società per cui egli lavorava.
La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare che il COGNOME, non essendo un avvocato, non era consapevole che le espressioni utilizzate evocavano una specifica figura delittuosa.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. La sentenza impugnata in modo illogico avrebbe ritenuto che le frasi utilizzate erano idonee ad ingenerare il convincimento RAGIONE_SOCIALEa rispondenza al vero del fatto indicato, senza considerare che destinatario RAGIONE_SOCIALE‘esposto era il RAGIONE_SOCIALE, organo deputato a vagliarne la verità e che scopo RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente era chiedere un accertamento sulla correttezza del comportamento del COGNOME.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in RAGIONE_SOCIALE al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen. La motivazione resa sul punto sarebbe meramente tautologica, limitandosi a richiamare la gravità RAGIONE_SOCIALEe offese indirizzate al COGNOME al fine di escludere la particolare tenuità del fatto.
2.4. Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena nel minimo edittale e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono fondati.
La vicenda in esame attiene all’invio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato di un esposto al RAGIONE_SOCIALE contenente espressioni ritenute offensive nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per condotte da questo tenute nell’ambito di un giudizio civile.
2.1. È opportuno innanzitutto considerare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione altrui, si concretizza nella manifestazione di un’opinione, vale a dire di un giudizio valutativo. Essa si inserisce nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU. Proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione,
purché venga esercitato nel rispetto dei limiti RAGIONE_SOCIALEa veridicità dei fatti, RAGIONE_SOCIALEa pertinenza RAGIONE_SOCIALE argomenti e RAGIONE_SOCIALEa continenza espressiva.
Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALEa veridicità dei fatti oggetto di critica, si è rilevato che se è ben vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, tuttavia il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”. Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268044 -01; Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 – dep. 02/04/2008, COGNOME, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base RAGIONE_SOCIALEe opinioni e RAGIONE_SOCIALEe valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.
Come affermato dalla giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè ‘giudizi di valore’, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un ‘sufficiente riscontro fattuale’ (Corte EDU, sent. del 27.10.2005 caso RAGIONE_SOCIALE c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso COGNOME c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei giudizi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).
Pertanto, la critica, a differenza RAGIONE_SOCIALEa cronaca, del resoconto, RAGIONE_SOCIALEa mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un’opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, COGNOME, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, COGNOME, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018, Cordova, Rv. 276167; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, COGNOME Mambro, Rv. 275409 -).
2.2. Con riguardo al requisito RAGIONE_SOCIALEa continenza, si deve rammentare che essa concerne sia un profilo sostanziale che un profilo formale. La continenza sostanziale, o materiale attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e RAGIONE_SOCIALEe opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al dirittodovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione RAGIONE_SOCIALE‘informazione in funzione del tipo di resoconto e RAGIONE_SOCIALE‘utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità RAGIONE_SOCIALEa manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, “corretta” in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali, postulano una forma espositiva corretta RAGIONE_SOCIALEa critica -e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione -e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione. Tuttavia, essa non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647). Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone RAGIONE_SOCIALEa continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio-temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).
Tale principio deve trovare applicazione, in primo luogo, nel caso di opinioni veementi rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico, e sono, perciò, giustificate dalla sentita necessità di rispondere anche con durezza a un esercizio del potere percepito come arbitrario o illegittimo, salvi, ovviamente, i non ammessi argumenta ad hominem (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv. 275554). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).
2.3. Con specifico riferimento all’inoltro di un esposto o segnalazione al competente RAGIONE_SOCIALE, contenente accuse di condotte
deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, questa Corte ha ritenuto che esso costituisce esercizio di legittima tutela RAGIONE_SOCIALE interessi di quest’ultimo, attraverso il diritto di critica, per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente ) convinto di quanto afferma; limiti che, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione. (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 250406 -01). Nel caso in cui l’esposto al RAGIONE_SOCIALE contenga dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, si è affermato che ricorre la causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, in quanto tale atto risulta preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALEe regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268044 – 01).
Più in RAGIONE_SOCIALE, questa Corte regolatrice ha affermato che l’invio di un esposto all’autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall’art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene RAGIONE_SOCIALEa dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 239825 – 01).
Nella specie la Corte d’appello, pur richiamando gli arresti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, non si è attenuta i principi dalla stessa espressi.
La motivazione, invero, è da un lato imperniata sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse mosse dall’imputato all’AVV_NOTAIO, attraverso l’esame del contenuto RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione e risposta da questo depositata nel giudizio civ ile, fondatezza che viene esclusa; dall’altro sulla gravità RAGIONE_SOCIALEe censure rivolte al legale, le quali consisterebbero nella attribuzione alla persona offesa RAGIONE_SOCIALEa commissione di gravi reati, pervenendo alla conclusione che sarebbero stati travalicati i limiti del diritto di critica.
Tale conclusione non è conforme agli approdi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando la condotta RAGIONE_SOCIALE‘agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di argumenta ad hominem , intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 – dep. 10/02/2011, P.M. in proc. Simeone e altri, Rv. 249239; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998).
Nel quadro dei principi sopra delineati, ritiene il Collegio che le espressioni incriminate non presentino il contenuto diffamatorio ad esse attribuito dai giudici del merito, dal momento che, attraverso l’esposto inviato al RAGIONE_SOCIALE, l’imputato ha manifestato critiche legittime all’operato professione del legale. In tale contesto, le frasi utilizzate non trasmodano nell’abuso del diritto di critica, non assumendo significato di offesa gratuita, né di argumentum ad hominem volto all’unico scopo di aggredire la reputazione del soggetto interessato, o di attaccarlo nella sua dimensione privata, ma sono tutte rivolte a criticare le modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione svolta quale legale nell’ambito di un processo civile e finalizzate a motivare una richiesta di intervento disciplinare da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo a ciò preposto. In definitiva, pertanto, le espressioni utilizzate dall’imputato, collocate nel loro contesto comunicativo, rientrano certamente nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa scriminante del dir itto di critica.
Alla luce dei principi e RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 129 cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato avendo l’imputato agito in presenza di una causa di giustificazione. Tale determinazione assorbe gli altri motivi del ricorso.
L’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata determina la revoca di tutte le statuizioni civili adottate nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così è deciso il 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME