Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46496 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46496 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 AVV_NOTAIO CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
lette le conclusioni del difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha riformato solo sotto il profilo sanzioNOMErio la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani, in data 18 giugno 2021, aveva condanNOME NOME COGNOME, anche a fini civili, per il delitto di diffamazione commesso attraverso l’utilizzo AVV_NOTAIO piattaforma “Facebook”, il 14 giugno 2017, nei confronti dell’allora AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO.
La vicenda riguardava la frase che il ricorrente aveva pubblicato, a commento AVV_NOTAIO c.d. campagna vaccinale disposta dopo un’epidemia di morbillo, in questi termini: «AVV_NOTAIO obbliga gli italiani popolo sano a 12 vaccini. Siete i politici più corrotti del mondo fatevi un vaccino anticorruzione».
La Corte di appello di Palermo ha ritenuto che il commento fosse senza dubbio rivolto al AVV_NOTAIO, in quanto responsabile politico del decreto-legge che portava il suo nome, e che fossero stati travalicati i limiti del diritto di critica.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, che viene di seguito enunciato negli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Si deducono i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza AVV_NOTAIO scriminante del diritto di critica.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe arbitrariamente attribuito alla frase pubblicata su Facebook un significato diverso ed ulteriore rispetto a quello fatto proprio dal senso delle parole usate: che, cioè, l’obbligo vaccinale fosse stato introdotto in ragione di accordi corruttivi tra il AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche. Al contrario, quella usata dal ricorrente era una frase priva di riferimenti personali, dal tono sferzante ed ironico.
L’aggettivo “corrotto” ha ormai un significato non infamante, e dunque il suo utilizzo non è di per sé incompatibile con il rispetto AVV_NOTAIO continenza espositiva.
Il riferimento alla necessità di un “vaccino anticorruzione” avrebbe un significato ironico.
In ogni caso, il dibattimento avrebbe dimostrato il contesto di critica politica nel quale la frase è stata pubblicata: il ricorrente, infatti, sarebbe stato iscritto a un movimento politico che in quel momento criticava le scelte del governo.
Infine, il commento era di interesse pubblico e pertinente ad un vivace dibattito che aveva accompagNOME l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i minori.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Richiamata la giurisprudenza AVV_NOTAIO Corte di Strasburgo in materia, il Procuratore generale ha osservato che nel caso concreto sussiste la verità del fatto, sotto il profilo di una “base fattuale sufficiente”: il post ritenuto diffamatorio, infatti, era stato pubblicato in segui all’emanazione di un decreto del AVV_NOTAIO a seguito di un’epidemia. Ciò premesso, secondo il Procuratore generale non sono travalicati i limiti del diritto di critica: tenuto conto AVV_NOTAIO posizione pubblica rivestita dalla persona offesa e dell’interesse AVV_NOTAIO notizia, le espressioni pur forti usate dall’imputato nella seconda parte AVV_NOTAIO frase incriminata dovrebbero ritenersi scriminate, non potendosi pretendere, nell’ambito AVV_NOTAIO critica politica, che i giudizi espressi siano rigorosamente obiettivi ed asettici. Le espressioni usate dal ricorrente sarebbero state dirette all’attività politica svolta dalla persona offesa e non già alla su persona. Infine, il Procuratore generale ha sottolineato che si tratta di un post pubblicato in risposta ad altro commento di un esponente politico di opposizione, e che in ogni caso il tono usato è stato satirico e pertanto “iperbolico”.
Il difensore AVV_NOTAIO parte civile, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, replicando alle osservazioni del Procuratore generale che, nel caso di specie, non si discute del nucleo essenziale di verità AVV_NOTAIO prima parte AVV_NOTAIO frase, riferita evidentemente al dato non discusso AVV_NOTAIO emanazione del c.d. decreto vaccini; quanto piuttosto AVV_NOTAIO seconda parte AVV_NOTAIO frase, nella quale si è accusata la AVV_NOTAIO di essere corrotta.
La parte civile ricorda giurisprudenza AVV_NOTAIO Corte di cassazione che si è occupata di diffamazioni nei confronti di magistrati definiti “corrotti”, nonché di fatti analoghi commessi ai danni di altri pubblici ufficiali, ed evidenzia il danno alla reputazione insito in affermazioni quale quella di cui si discute, che allude ad una decisione presa dal AVV_NOTAIO non già in vista AVV_NOTAIO tutela di interessi pubblici, quanto di interessi privati aventi causa in accordi corruttivi con le RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche. Osserva che il commento è indubbiamente diretto, come si evince anche dalla prima parte AVV_NOTAIO frase, nei confronti dell’allora AVV_NOTAIO e non già di tutta la classe politica, e contesta si tratti di una risposta ad altro post, trattandosi invece d commento pubblicato nella pagina personale dell’imputato. I limiti del diritto di critica sono dunque travalicati. Per tali ragioni il difensore AVV_NOTAIO parte civile h chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso ed ha depositato nota spese.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, si è riportato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva AVV_NOTAIO altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno AVV_NOTAIO materialità AVV_NOTAIO condotta contestata e quindi AVV_NOTAIO portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, COGNOME, Rv. 256706).
2. Ciò detto, il ricorso è fondato.
Nel caso di specie non si discute AVV_NOTAIO verità o veridicità del fatto esposto, né dell’interesse pubblico alla notizia.
Non è in discussione che, nel momento in cui il commento del quale si discute fu pubblicato, fosse in corso un dibattito sul c.d. decreto AVV_NOTAIO e che fosse del tutto corrispondente all’interesse pubblico l’approfondimento ed il dibattito, anche in chiave critica, di tutte le questioni che l’obbligo vaccinale da tale decreto introdotto comportava.
In materia di diffamazione a mezzo stampa o, come nel caso sottoposto a giudizio, con «altro mezzo di pubblicità», il diritto di critica politica consentito, ch trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori, non deve comunque essere avulso da un nucleo di verità (Sez. 5, n. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909).
Il nucleo di verità insito nel commento critico è, appunto, relativo alla decisione che il AVV_NOTAIO aveva proposto.
Detto ciò, non si discute del diritto del ricorrente di esprimere la propria opinione, anche con toni aspri proprio in ragione AVV_NOTAIO natura pubblica del personaggio oggetto di attacchi, e cioè del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che si identificava con la persona e con la responsabile dell’istituzione direttamente coinvolta nella scelta politica sottoposta a censura.
Si discute, invece, del tono e delle espressioni utilizzate, nella prospettiva del riconoscimento, o meno, dell’invocata scriminante.
La parte civile, nella memoria con la quale ha replicato alle argomentazioni del Procuratore generale, ha correttamente osservato che non corrisponde alla verità o veridicità del fatto storico la circostanza che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO fosse corrotta; ed altrettanto correttamente ha osservato che la frase utilizzata dal
ricorrente (si discute, come è chiaro, AVV_NOTAIO seconda parte del commento, quello cioè nel quale si parla di “politici più corrotti del mondo” e di “vaccino anticorruzione”) fosse suscettibile di ledere la reputazione del soggetto preso di mira.
Partendo dall’ultima osservazione, nel momento stesso in cui si invoca, da parte del ricorrente, la scriminante del diritto di critica si dà per presupposto che la reputazione sia stata lesa, perché se la frase di cui si discute non fosse stata offensiva mancherebbe la stessa tipicità del fatto, e cioè appunto l’offesa alla reputazione; il ricorrente, invece, invoca il diritto di critica che incide, come ogni causa di giustificazione, sull’antigiuridicità del fatto, certamente tipico.
Dunque, non si discute dell’offensività AVV_NOTAIO frase, ma AVV_NOTAIO sua illiceità alla luce del diritto di critica politica.
Nemmeno coglie nel segno l’ulteriore osservazione che riguarda la “verità” del fatto. Non si discute certo AVV_NOTAIO verità o veridicità di una notitia criminis di corruzione, bensì AVV_NOTAIO notizia relativa all’annunciato decreto vaccinale. Su di esso si è innestata la reazione critica del ricorrente (e di altri frequentatori dell piattaforma sulla quale il commento fu pubblicato), espressa con la frase di cui si discute, e AVV_NOTAIO quale dunque non va valutata la verità o veridicità, ma solo la continenza, secondo gli approdi cui è giunta la giurisprudenza AVV_NOTAIO Corte di cassazione in tema di c.d. critica politica.
4. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postuland l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).
La critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).
Nondimeno, occorre rispettare il requisito AVV_NOTAIO “continenza” delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione.
Nella valutazione di tale requisito non si può prescindere dal considerare le “espressioni utilizzate” (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, COGNOME, Rv. 219651), il lessico (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282), la modalità espositiva e il tenore del linguaggio (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021,
COGNOME, Rv. 280571; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 250218; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, COGNOME, Rv. 237248).
Occorre però tener presente che, ferma l’esigenza di evitare gratuite ed immotivate aggressioni, il diritto di critica consente l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133); e che occorre considerare il significato che le espressioni assumono nel contesto comune, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, per effetto del mutamento AVV_NOTAIO sensibilità e AVV_NOTAIO coscienza sociale (cfr. Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961). Ciò è tanto più vero quando si discuta di commenti pubblicati sui soda! networks, dove è frequente l’uso di espressioni forti in chiave di immediato e poco meditato commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite solo laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284044): pena, altrimenti, la violazione dei principi che la giurisprudenza interna ha stabilito, in ossequio alla giurisprudenza AVV_NOTAIO Corte di Strasburgo sull’art. 10 AVV_NOTAIO Convenzione europea per i diritti dell’uomo, che richiede la più ampia tutela e protezione AVV_NOTAIO libertà di espressione, specie quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubblico (su quest’ultimo punto si veda Corte EDU, Antunes Emídio e Soares COGNOME da Cruz c. Portogallo, 24/09/2019).
Inoltre, anche una frase che pure abbia connotazioni indubitabilmente offensive può connotarsi in termini di mero giudizio critico negativo, a seconda del contesto nel quale essa viene pronunciata (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866). Da questo punto di vista, va sottolineato che il commento pubblicato dal ricorrente si inseriva in un più ampio contesto, inaugurato da un messaggio offensivo che proveniva da un esponente politico di opposizione, al quale avevano fatto seguito diversi messaggi, dal tono più o meno pesante. Si trattava, dunque, di un contesto nel quale l’oggetto del dibattere era costituito dal decreto vaccini, rispetto al quale i partecipanti alla discussione esprimevano il proprio punto di vista di radicale dissenso.
Non va taciuto, nella ricostruzione del contesto, che se non vi è dubbio che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO salute pro tempore fosse nominativamente indicata, sia nel messaggio in oggetto che in altri messaggi, come il soggetto cui erano indirizzate le critiche, la frase che riveste tono offensivo è in questo caso rivolta alla classe
politica intera, apostrofata in chiave critica attraverso l’uso, in termini generici e grossolani, dell’aggettivo “corrotta”.
L’espressione finale, poi, si caratterizza per una formula iperbolica (attraverso il riferimento al “vaccino anticorruzione”) tipica di un linguaggio volutamente polemico e acceso, ma non contenente un argomento ad hominem.
La parte civile ricorda una sentenza di questa Sezione che non ha ritenuto scriminata l’accusa di “corruzione” rivolta ad un magistrato, ed invoca parità di trattamento per un esponente politico.
In generale l’osservazione va naturalmente condivisa, ma occorre considerare che il caso citato dalla parte civile (Sez. 5, n. 27930 del 13/04/2018, COGNOME, non massimata) era decisamente diverso da quello qui esamiNOME, sia perché il commento offensivo definiva espressamente il giudice preso di mira, indicato per nome, come “giudice corrotto”, sia perché l’affermazione offensiva era accompagnata dall’allegazione di circostanze false, sicché difettava anche il preliminare requisito AVV_NOTAIO verità o veridicità del fatto commentato. Verità o veridicità che, nel contesto qui giudicato, sussiste con riguardo al fatto al quale il commento offensivo si riferisce, e cioè all’iniziativa politica dell’odierna parte civile.
A proposito di quest’ultimo aspetto, ed in conclusione, si deve tener conto anche AVV_NOTAIO perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260): come ha correttamente osservato il Procuratore generale, «il livello e l’intensità, pur notevoli delle censure indirizzate a mo’ di critica a coloro che occupano posizioni di rilievo nella vita pubblica, non escludono l’operatività AVV_NOTAIO scriminante, poiché nell’ambito politico risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento AVV_NOTAIO vita democratica».
In conclusione, le espressioni offensive utilizzate, pur aspre, sono strettamente connesse all’attività politica del soggetto passivo, tanto più che il commento davvero irriverente è genericamente riservato, quale chiosa all’esposizione del dato vero AVV_NOTAIO volontà politica del AVV_NOTAIO che il ricorrente non apprezzava, all’intera classe politica.
Il fatto tipico dunque sussiste, ma esso non è antigiuridico in quanto scrimiNOME ai sensi dell’art. 51 cod. pen.
Pertanto la sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 27/10/2023