Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 174 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 174 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ProRAGIONE_SOCIALEtore NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore delle parti civili, AVV_NOTAIO del foro di Catania, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Catania, che ha depositato comparsa conclusionale, alla quale si è riportato, unitamente alla nota spese, e ha insistito per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Rieti, che si
è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 27 ottobre 2022 nei confronti di NOME COGNOME, imputato dei delitti di diffamazione aggrava ta di cui all’art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. in danno di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, decidendo sull’appello proposto dalle parti civili, ha affermato la responsabilità civile di NOME COGNOME per i fatti di
cui all’addebito e l’ha condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
1.1. A NOME COGNOME era stato contestato di avere offeso la reputazione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, attribuendo loro, nel corso di una conferenza stampa, qualità e fatti specifici suscettibili di esporli a riprovazione nel contesto sociale di appartenenza: segnatamente, quanto a NOME COGNOME, di essere un «pluripregiudicato» nonché un «fallito», di essere stato «già rinviato a giudizio» e «il 4 dicembre rischia una condanna dai 5/10 anni e l’interdizione perpetua dagli incarichi societari perpetua … per bancarotta fraudolenta», di avere «tentato di impossessarsi dell’azienda fallita (‘RAGIONE_SOCIALE‘) attraverso una società intestata a prestanome, utilizzando denaro frutto di riciclaggio» e di «essersi appropriato degli incassi della clinica senza emettere fatture»; quanto a NOME COGNOME, di essere parte di un sistema di potere all’interno della Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa, finalizzato a perseguire interessi illeciti nelle procedure concorsuali tramite il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di cui era socio.
1.2. L’assoluzione di COGNOME era stata giustificata dal Tribunale di Messina con il riconoscimento in suo favore dell’esimente putativa del diritto di critica, avendo egli espresso la propria opinione su fatti che, ancorché non veri, aveva supposto fossero tali.
1.3. La decisione di primo grado è stata ribaltata in grado di appello, ancorché ai soli effetti civili, avendo la Corte territoriale escluso che dell’esimente del diritto di critica, anche solo nella forma putativa, ricorressero i presupposti; questo, perché: I.) difettava la verità dei fatti attribuiti da COGNOME a COGNOME e a COGNOME, visto che alla data del 20 ottobre 2015 COGNOME non era stato rinviato a giudizio e che non vi era prova dell’esistenza presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa di un sistema di corruttela; II.) l’onere di verificare la v eridicità dei fatti attribuiti a COGNOME e a COGNOME avrebbe dovuto essere espletato da COGNOME con un rigore superiore rispetto a quello richiesto ad altri, in ragione della sua professione di avvocato; III) egli aveva oltrepassato il limite della continenza formale, avendo affidato la manifestazione delle sue opinioni sul COGNOME di COGNOME e di COGNOME ad espressioni che, lungi dal veicolare il suo pensiero critico sul loro operato, si erano rivelate uno strumento per sferrare un deliberato attacco personale alle loro figure morali e, quindi, per gratuitamente denigrarli.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, affidando l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
– Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su due documenti decisivi ai fini della conferma del proscioglimento di COGNOME; documenti che sarebbero stati tali da dimostrare: I.) come non fosse provato che la conferenza stampa del 20 ottobre 2015 presso l’Hotel Alfeo di Siracusa avesse avuto effettivamente luogo (segnatamente il documento di cui all’allegato n. 2, co ntenente la dichiarazione della struttura alberghiera che comunicava che «Non era stato possibile risalire al nominativo di chi fece richiesta d’affitto della sala per quella data, ma che vi era una fattura intestata alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE» ); II.) come l’AVV_NOTAIO avesse provveduto a verificare la qualità assunta dal COGNOME , tanto desumendosi dall’atto dal quale risultava che «la ProRAGIONE_SOCIALE della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, aveva richiesto il rinvio a giudizio del AVV_NOTAIO per bancarotta fraudolenta, procedimento nel quale risultava persona offesa la ‘RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO». – Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in riferimento all’esclusione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica nella forma putativa. Ha dedotto, al riguardo, che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l’elemento s oggettivo del reato senza considerare il contesto caratterizzato da forte animosità delle parti civili nei confronti di COGNOME che aveva agito come difensore della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e che era stato anche destinatario di una missiva dal contenuto intimidatorio inviatagli dal COGNOME, la quale avrebbe dovuto essere inserita ai sensi dell’art. 165 -bis , comma 2, cod. proc. pen. nel fascicolo degli atti delle prove delle quali era stata chiesta la trasmissione in Cassazione. Pertanto, le frasi pronunciate dal ricorrente esprimevano meri giudizi di valore ed erano state animate da un intento difensivo, non solo della propria persona ma anche dell’ente ‘RAGIONE_SOCIALE: il che avrebbe giustificato non solo l’esercizio in maniera meno rigorosa dell’onere di verificare la veridicità dei fatti,
ma anche l’uso di espressioni forti nell’esprimere le proprie opinioni.
Con memoria in data 26 settembre 2025 il difensore delle parti civili ha replicato alle deduzioni del ricorrente osservando quanto segue:
che la tesi secondo cui non era provato che la conferenza stampa del 20 ottobre 2015 presso l’Hotel Alfeo di Siracusa avesse avuto effettivamente luogo era smentita dagli elementi di fatto raccolti nel corso del giudizio di primo grado (testimonianze, articoli di stampa, registrazioni audio e video) atti a confermare l’evento e le dichiarazioni diffamatorie pronunciate da COGNOME; del resto , lo stesso documento allegato al ricorso sarebbe tale da corroborare il detto assunto, dimostrando che la fattura era stata rilasciata ad una società riconducibile NOME COGNOME, assistito da COGNOME;
che il contesto conflittuale e minaccioso in seno al quale NOME COGNOME avrebbe espletato il proprio mandato difensivo sarebbe stato allegato ma non provato dall’interessato, dal momento che la presunta ‘missiva minacciosa’ inviata da NOME a COGNOME non era mai stata prodotta né acquisita agli atti;
che alla data del 20 ottobre 2015 (giorno della conferenza stampa) non vi era stato alcun rinvio a giudizio per il rag. COGNOME, ma solo la fissazione dell’udienza preliminare;
che le frasi pronunciate erano oggettivamente offensive, attingendo la figura morale delle parti civili e il riscontro di essa nell’opinione dell’ambito sociale di riferimento, e, come tali, non erano giustificabili alla stregua dell’esercizio del diritto di critica;
che la professione di avvocato svolta avrebbe imposto a COGNOME un peculiare dovere di verifica dei fatti riferiti, cui, invece, si era sottratto.
La trattazione del ricorso ha avuto luogo in forma partecipata essendone stata fatta tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è privo di pregio.
I documenti di cui la Corte di appello avrebbe omesso l’esame sono tutt’altro che decisivi, nel senso che quanto da loro rappresentato non è tale da disarticolare il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata e, quindi, da condurre ad un esito processuale differente per il ricorrente.
Il documento di cui all’allegato 1), ossia , la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla ProRAGIONE_SOCIALE della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di NOME COGNOME per bancarotta fraudolenta, reato del quale risultava essere persona offesa la ‘RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO, non dimostra affatto che NOME COGNOME, alla data del 20 ottobre 2015, era stato rinviato a giudizio. Infatti, alla stregua delle acquisizioni documentali disposte dalla Corte di appello in sede di rinnovazione istruttoria, risulta che, alla data della conferenza stampa nel corso del quale l’AVV_NOTAIO aveva diffuso le notizie lesive della reputazione di COGNOME, era stato emesso, nell’ambito del procedimento R.G.N.R. 5411/2014 istaurato a carico di questi, solo l’ avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
Il documento di cui all’allegato 2), ossia la dichiarazione con la quale la struttura alberghiera, che avrebbe ospitato la conferenza stampa, aveva comunicato alla Polizia Giudiziaria che «Non era stato possibile risalire al nominativo di chi aveva fatto r ichiesta d’affitto della sala per quella data, ma che vi era una fattura intestata alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE», non dimostra inequivocabilmente che la conferenza stampa in oggetto non avesse avuto luogo o che il ricorrente non vi avesse partecipato. Ciò, tanto più perché, nell’istruttoria dibattimentale, era stata raccolta una messe di elementi di fatto (testimonianze, articoli di stampa, registrazioni audio e video) tutti deponenti per l’esistenza della conferenz a stampa e per la collocazione in essa delle condotte denigratorie di COGNOME COGNOME danno di NOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOME.
2. Il secondo motivo è infondato.
Le dichiarazioni rese da NOME COGNOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME nell’ambito della conferenza stampa tenutasi presso l’Hotel Alfeo di Siracusa il 20 ottobre 2015, valutate nel loro complesso, danno COGNOME della correttezza d el giudizio formulato dalla Corte di appello in ordine all’esclusione dell’esimente del diritto di critica, anche nella forma putativa, evocata in riferimento alla loro attitudine lesiva della reputazione di quelli.
2.1. L’ AVV_NOTAIO COGNOME, infatti, non si era limitato ad affermare che NOME COGNOME era stato rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta in danno della fallita ‘RAGIONE_SOCIALE, da lui rappresentata e difesa, ma si era espresso anche nel senso che costui sarebbe stato condannato, di lì a poco più di un mese, per quel gravissimo delitto e che, in ogni caso, si era macchiato pure di condotte di riciclaggio; aveva, altresì, affermato che l’AVV_NOTAIO NOME, tramite il ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui era socio, aveva partecipato ed alimentato un sistema di corruttela che aveva interessato la Sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa. Dunque, secondo la Corte di merito, COGNOME, lungi dal l’essersi limitato ad ostendere una notizia inesatta circa lo status processuale di ‘rinviato a giudizio’ di NOME COGNOME, status sul quale, comunque, egli non sarebbe dovuto cadere in errore attesa la sua specifica competenza professionale, aveva dimostrato di volere trasmodare rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica rivolto all’operato delle parti civili, avendole d ipinte come persone che avevano piegato l’esercizio delle loro attività professionali (quanto a COGNOME, di ragioniere amministratore di società e, quanto a COGNOME, di avvocato) al perseguimento di finalità illecite.
2.2. Di tanto dato atto, deve riconoscersi che la sentenza impugnata rispetta la gerarchia fra i valori costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, sub specie dell’esercizio del diritto di critica, e del diritto alla tutela della reputazione,
quale diritto della personalità, come fissata nelle fonti e nella interpretazione consolidata della Corte costituzionale e della CEDU. Gerarchia che si risolve in favore del diritto di critica quando l ‘ esternazione del pensiero di disapprovazione rispetto ad un accadimento si riferisca ad un fatto dotato di potenziale interesse pubblico, verificato nel suo nucleo di verità e divulgato in una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità perseguita: solo ove ricorrano tali requisiti, si riscontra, infatti, nel caso concreto, il bilanciamento tra i detti valori costituzionali effettuato una volta per tutte dal legislatore.
Ciò posto, se è vero che, in tema di diffamazione, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all’esercizio del diritto di critica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, tuttavia anche l’esercizio del diritto di critica incontra, quale proprio limite immanente, «il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di ” argumenta ad hominem “» (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 – 01), di modo che non è configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di critica qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Rv. 250218 -01).
Stando a tali criteri, le affermazioni oggettivamente lesive della reputazione di COGNOME e di COGNOME non potevano, quindi, dirsi giustificate dal legittimo esercizio da parte di COGNOME del suo diritto di criticarne l’operato, neppure sotto il profilo scusante di una mancanza di rigore nel controllo delle fonti di conoscenza circa i fatti oggetto delle sue esternazioni. I documenti allegati dal ricorrente non solo non rappresentano nella loro verità storica i fatti posti a fondamento delle notizie diffuse nella conferenza stampa, ma non ne avallano neppure un’eventuale, scusabile, lettura travisata: la scriminante dell’esercizio del diritto di critica in forma putativa è configurabile, infatti, soltanto se chi la invoca abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Rv. 275554 -01; conf. Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Rv. 277958 – 01). Anche nella loro forma espressiva, del tutto ultronea rispetto ai canoni di una civile comunicazione, ancorché caratterizzata da toni accesi, tali affermazioni tradiscono il solo intento di COGNOME di sferrare un attacco personale nei confronti di NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO.
2.3. Né a conclusioni diverse, quanto alle notizie diffuse sul COGNOME di NOME COGNOME, si potrebbe pervenire facendo applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di cronaca giudiziaria, non integra un’ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d’agenzia riportante l’erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l’effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d’indagine funzionale alla sua progressione» (Sez. 5, n. 15093 del 27/01/2020, Rv. 279152 – 01), avendo la Corte di legittimità precisato, nella motivazione della stessa sentenza cui si deve l’enunciazione direttiva riportata, che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell’erronea notizia a termini della quale una persona «è stata rinviata a giudizio», implicando quest’atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice (cfr. pag. 5 della sentenza citata).
Peraltro, poiché, nel caso al vaglio, oggetto di scrutinio è solo l’affermazione della responsabilità civile del ricorrente, non è possibile prescindere dal richiamo del principio di diritto, di recente enunciato dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con la sentenza n. 13200 del 18/05/2025 (Rv. 674788 -01), secondo cui «In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell’ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis cod. proc pen.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti». Trattasi, infatti, di enunciazione direttiva che pone l’accento sulla necessità di assegnare decisiva rilevanza, al fine di riconoscere prevalenza al diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero nel bilanciamento di tale diritto con la tutela dell’altrui reputazione, alla circostanza che chi ne alleghi il legittimo esercizio dimostri di avere verificato in maniera rigorosa la verità sostanziale del fatto storico posto a fondamento della divulgazione di notizie riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale altri siano rimasti coinvolti.
Né valgono ad escludere la responsabilità civile del ricorrente le deduzioni protese a ricondurre le sue affermazioni sul COGNOME di NOME e di COGNOME all’esercizio del mandato difensivo in favore della fallita ‘RAGIONE_SOCIALE ovvero all’a mbito di applicazione della causa di non punibilità della ragionevole reazione rispetto al fatto ingiusto altrui, segnatamente alle intimidazioni rivoltegli da NOME.
Quanto al primo aspetto, in disparte la loro genericità, le deduzioni al riguardo sono infondate, posto che «L’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. – concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa – è circoscritta all’ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede» (Sez. 5, n. 20058 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv. 264070 – 01); quanto al secondo aspetto, i rilievi di ricorso sono sviluppati senza tener COGNOME che, secondo la giurisprudenza di questa Corte «In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell’autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l’illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso» (Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, COGNOME, Rv. 281653 -01; Sez. 1-civ., n. 2197 del 04/02/2016, Rv. 638583 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME