Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Altamura il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’indagato, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di NOME COGNOME, indagato per concorso, quale esecutore materiale, nell’omicidio aggravato di NOME COGNOME (commesso in Altamura il 6 settembre 2010), oltre che nel porto e nella detenzione del relativo armamentario.
L’omicidio, come accertato dalla sentenza irrevocabile già pronunciata a carico dei correi, era premeditato e aveva una matrice di stampo mafioso. La vittima era stata eliminata, in quanto capo clan di organizzazione malavitosa egemone sul territorio, contrapposta al clan COGNOME (che l’indagato avrebbe inteso favorire) e responsabile della morte di altro esponente dello stesso clan COGNOME.
COGNOME era stato incriminato in epoca successiva, in base a dichiarazioni di collaboratori di giustizia medio tempore intervenute.
Avverso l’ordinanza di riesame l’indagato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso è articolato in tre motivi.
3.1. Primo motivo. Nullità processuale, conseguente alla mancata traduzione dell’indagato dinanzi al Tribunale, nonostante la richiesta di partecipazione alla relativa udienza fosse stata avanzata nell’istanza di riesame, così come rinnovata entro il termine stabilito per la presentazione dell’impugnazione.
L’eccezione di nullità, espressamente formulata all’udienza camerale, era stata già disattesa dal Collegio incaricato del riesame.
3.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rilievo dell’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.
L’aggravante sarebbe configurabile, a parere del ricorrente, solo rispetto ad organizzazioni mafiose realmente esistenti e il clan COGNOME sarebbe stato operativo, in Altamura, solo a partire dall’anno 2014. L’omicidio andrebbe dunque inquadrato come atto di criminalità comune.
Il dolo specifico, sotteso all’aggravante, non sarebbe inoltre dimostrato, né correlativamente argomentato. Il vantaggio, ripromessosi da parte dell’indagato, sarebbe stato, del resto, di tipo prettamente economico. L’intento, eventualmente concorrente, di favorire il capo clan non sarebbe comunque parificabile alla finalità di favorire l’associazione.
3.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rilievo dell’aggravante del metodo mafioso.
Quest’ultima era stata esclusa nel processo a carico dei correi, definito con sentenza passata in giudicato.
Una contraria valutazione sul punto, se non preclusa in assoluto – come pure farebbe ritenere, per il ricorrente, il disposto dell’art. 59 cpv. cod. pen. s regime di comunicabilità delle aggravanti ai concorrenti – sarebbe potuta avvenire solo con motivazione rafforzata, in realtà mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il vigente art. 309, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce, nel primo periodo, che «on la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente».
Il comma 8-bis aggiunge, nel secondo periodo, che «’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza».
Nel chiarire la corretta interpretazione di tali norme, la cui genesi risale alla legge 16 aprile 2015, n. 47, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di mìsure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest’ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (n. 11803 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278491-01).
Secondo il Tribunale del riesame, avendo COGNOME presentato una prima richiesta di riesame senza formulare istanza di comparizione personale, con ciò solo egli avrebbe consumato la relativa facoltà. L’istanza di comparizione personale, contenuta nella seconda richiesta di riesame, pur presentata nei dieci giorni di legge, risulterebbe (come tale) intempestiva.
Tale esegesi non può essere condivisa.
Come specificato nella citata decisione delle Sezioni Unite, i commi 6 e 8-bis dell’art. 309 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n. 47 de 2015, «si limitano a disciplinare le modalità di esercizio del diritt comparire dinanzi al giudice del riesame, prescrivendo la contestualità della relativa richiesta rispetto a quella di riesame, secondo un modello, che vede l’esercizio di un diritto disciplinato in modo da prescriverne appunto la contestualità con una domanda o una richiesta, già previsto a proposito di altri istituti codicistici» (sentenza n. 11803 del 2020, cit., § 8.3. del Considerato in diritto).
Ciò significa soltanto che non si applicano più dunque, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, le norme generali di cui all’art 127 cod. proc. pen., che consentivano al soggetto in vinculis di chiedere, dopo la ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza funzionale al riesame, la traduzione in udienza, ove egli si trovasse ristretto nella circoscrizione del giudice del riesame, o l’audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo, ove fosse ristretto altrove.
L’interessato ha ora diritto di presenziare sempre fisicamente (salvi i casi in cui è prevista la partecipazione mediante collegamento audiovisivo a distanza), ma la richiesta di partecipazione deve essere «contestuale» all’istanza di riesame, id est concomitante con l’impugnazione tempestivamente introdotta.
Finché pendono i termini di impugnazione, una nuova istanza di riesame può validamente surrogare o integrare la prima, se già non decisa (Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, COGNOME, Rv. 280823-01).
Essa non solo è idonea a dare legittimo e autonomo ingresso al procedimento incidentale di gravame, ma anche ad introdurre temi, a porre questioni e a veicolare richieste accessorie, su cui il giudice del riesame è chiamato a pronunciare.
La richiesta di presenziare, contenuta in una istanza di riesame presentata nei termini, a procedimento ancora pendente, è da ritenere dunque «contestuale», nel significato risultante dall’interpretazione delle Sezioni Unite, e non può essere pretermessa, senza che maturi una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio (Sez. 6, Sentenza n. 48773 del 06/12/2012, C., Rv. 25415901), che nella specie è dunque ravvisabile, avendo il difensore sollevato la corrispondente eccezione in conformità agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio, previo assorbimento dei motivi di ricorso secondo e terzo.
La cancelleria provvederà agli adempimento di cui all’art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ba competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 05/09/2024