Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S. COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l’istanza di concessione di misure alternative proposta nell’interesse di NOME COGNOME, libero in sospensione della pena di anni uno, mesi dieci e giorni ventiquattro di reclusione, di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 10 novembre 2016, reso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello in sede, con SIEP n. 2016/1551.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale in relazione alla partecipazione del condannato all’udienza.
L’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza è stata fissata per il giorno 15 maggio 2024 mentre il condannato si trovava in custodia cautelare agli arresti domiciliari per altro procedimento, con applicazione del braccialetto elettronico.
All’udienza, la difesa ha dedotto l’omessa traduzione del condannato e ha chiesto rinvio per poterne disporre la traduzione. In quella sede si faceva presente che il condannato, all’atto della notifica dell’avviso di fissazione, aveva rinunciato a comparire, ma qualche giorno dopo, in data 7 maggio 2024, aveva sottoscritto dichiarazione inviata a mezzo p.e.c. dello stesso 7 maggio 2024, indirizzata al Tribunale di sorveglianza di Napoli con la quale esprimeva la propria volontà di partecipare all’udienza per rendere delle dichiarazioni.
Detta richiesta veniva depositata in data 15 maggio 2024, unitamente a documentazione attestante l’inoltro all’Autorità giudiziaria della dichiarazione del detenuto.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendo che la richiesta di traduzione andava rivolta all’Autorità giudiziaria per la quale il condannato era in custodia cautelare domiciliare.
La difesa deduce di aver posto l’Autorità giudiziaria in indirizzo a conoscenza della volontà del condannato di essere tradotto per rendere dichiarazioni, dello status cautelare nel quale versava, con la precisazione di tutti i dati del procedimento e dell’autorità giudiziaria procedente.
Si richiama la decisione Sez. U, n. 7635 del 30 settembre 2021, dep. 2022, secondo cui la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata e, comunque, comunicata al Giudice procedente, integra legittimo impedimento a comparire che impone il rinvio a nuova udienza onde disporre la traduzione.
Il Sostituto Procuratore generale NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.È pacifico che, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l’eventuale impedimento del condannato rileva nel solo caso in cui egli abbia chiesto, al Tribunale di sorveglianza, di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254701; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, COGNOME, Rv. 219104; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, COGNOME, Rv. 214778).
Il ricorrente assume che, dopo l’espressa rinuncia a comparire, la difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., all’Autorità giudiziaria di sorveglianza (in data 7 maggio 2024) per l’udienza fissata in data 15 maggio 2024, la richiesta di COGNOME di essere sentito, indicando il provvedimento per il quale il condannato era ristretto e il luogo di detenzione domiciliare.
Si tratta di istanza che rappresenta il necessario presupposto della richiesta del condannato di essere condotto al cospetto del Tribunale di sorveglianza, a sua volta, inscindibilmente collegata alla volontà di rendere dichiarazioni nel procedimento finalizzato all’ammissione a misura alternativa alla detenzione.
Invero, il Collegio intende ribadire il principio secondo il quale, nell’ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (cfr. Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 – 01, fattispecie in cui la Corte di legittimità ha ritenuto inidonea a giustificare differimento dell’udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l’impedimento, per motivi di salute, a presenziare all’udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all’udienza; Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254701 – 01; conf. n. 2865 del 2013, Rv. 254701 – 01; n. 5940 del 1996, Rv. 206243 – 01; n. 25891 del 2001, Rv. 219104 – 01).
1.2. Orbene, nel caso al vaglio, la richiesta di rinvio risulta dal verbale di udienza con allegazione di documentazione della richiesta, già preventivamente trasmessa all’Autorità in indirizzo (cfr. verbale dell’udienza del 15 maggio 2024, atto la cui consultazione da parte di questa Corte è necessitata dalla qualità dell’eccezione formulata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv 220092 – 01; Sez. U, n. 21 del 19/7/2012, RAGIONE_SOCIALE).
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Si tratta di richiesta che appare tempestiva, rispetto all’udienza fissata, anche a fronte di una prima dichiarazione di rinuncia a comparire, nonché segnalata anche nel corso di questa, dalla difesa presente.
Del resto, gli effetti della rinuncia a comparire possono permanere sino a revoca formale.
Invero, il Collegio intende ribadire l’indirizzo interpretativo secondo il quale gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell’imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell’imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (cfr. Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, COGNOME, Rv. 264670 – 01, fattispecie in cui l’imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un’udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento).
1.3.Quindi, se da un lato è noto l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in base al quale si reputa (tra le altre, Sez. 4, n. 28558 del 13/05/2005, Bruschi, Rv. 232436 – 01) che, nel caso in cui una persona si trovi in stato di arresto o detenzione domiciliare per altra causa e debba comparire per ragioni di giustizia davanti all’Autorità giudiziaria, questa ha l’onere, allorché intenda farlo, di chiedere al giudice competente (giudice della cautela o magistrato di sorveglianza) l’autorizzazione all’allontanamento dal luogo di detenzione per il tempo necessario; ciò in quanto non sussiste per contro alcun obbligo di provvedere a carico dell’Autorità procedente, la quale non ha la disponibilità dello stato di libertà del soggetto, che, invece, possiedono il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competenti, ai quali soltanto spetta, ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., di disporre, a seguito della richiesta, l’accompagnamento o la traduzione del soggetto qualora ritengano le esigenze di sicurezza prevalenti.
D’altro canto, al Tribunale di sorveglianza, nel caso di specie, il condannato aveva chiesto di essere sentito personalmente, sicché detta Autorità giudiziaria aveva l’onere di intervenire, eventualmente rinviando l’udienza, considerato che, ormai, era emerso che la richiesta al giudice della cautela non era stata proposta dall’interessato, ma costituendo, comunque, l’assenza del detenuto per altra causa, impedimento a celebrare efficacemente il procedimento in cui questi aveva chiesto di rendere dichiarazioni (cfr. istanza di presenziare e “partecipare” all’udienza – da interpretare come evidente manifestazione di volontà di rendere dichiarazioni – nonché attestazione di spedizione di istanza di autorizzazione a presenziare per l’udienza del 15 maggio 2024, all’indirizzo di posta elettronica
del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 7 maggio 2024 ore 18:19 depositata all’udienza del 15 maggio 2024).
A tale conclusione, il Collegio perviene richiamando anche Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806 – 01, secondo la quale la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso.
Tanto, considerato che, nella specie, COGNOME aveva preventivamente richiesto, al Tribunale di sorveglianza competente, di presenziare per essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. cit.).
2.Consegue a quanto sin qui esposto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza competente per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso, il 13 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente