Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 4/02/1962
avverso l’ordinanza del 14/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
y> GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 settembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte nell’interesse di NOME COGNOME condannato alla pena di 4 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e sottoposto, al passaggio in giudicato della condanna, alla misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
1.1. Con sentenza n. 24777 in data 8 marzo 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevandone la carenza di motivazione per mancata valutazione della condotta tenuta dal condannato durante il periodo trascorso in regime di arresti donniciliari cd. esecutivi.
1.2. Con ordinanza in data 14 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare proposte nell’interesse di Grumo. Secondo il Collegio, infatti, il soggetto si era reso responsabile della commissione di reati dopo la concessione, per due volte, della detenzione domiciliare e aveva commesso violazioni della legge penale anche nel corso degli arresti domiciliari, sicché la misura domestica si era dimostrata inidonea a prevenire il rischio di recidiva. Pertanto, considerata la mancanza di prospettive lavorative e/o risocializzanti e tenuto conto dell’assenza di segnali da cui evincere un inizio di rivisitazione critica rispetto alla pregressa impostazione di vita, il Tribunale ha concluso per l’insussistenza delle condizioni per concedere le misure alternative richieste.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 127, 666 cod. proc. pen., 47 e 47-ter Ord. pen. per difetto di notifica del condannato, non presente all’udienza del procedimento rescissorio. A seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte, il contradditorio tra le parti non sarebbe stato instaurato correttamente, con violazione del diritto di difesa in relazione alla partecipazione del condannato al procedimento di sorveglianza. Infatti, il decreto di fissazione della prima udienza sarebbe stato notificato soltanto a uno dei due difensori di fiducia. Alla prima udienza camerale la Difesa avrebbe eccepito il difetto di notifica al difensore di fiducia del detenuto e alla presenza di quest’ultimo, i quale avrebbe confermato la nomina fiduciaria.
Il Tribunale avrebbe, indi, emesso un nuovo avviso di udienza per il 14 febbraio 2025, notificato ai due difensori di fiducia senza specificarne l’orario e senza autorizzare lo stesso Grumo a presenziare alla nuova udienza e senza disporre l’eventuale nuova traduzione. Il Difensore avrebbe eccepito, all’udienza del 14 febbraio 2025, la mancata autorizzazione alla traduzione del detenuto, ma il Tribunale avrebbe disposto procedersi oltre, incorrendo, per tale motivo, in una nullità assoluta e insanabile del provvedimento. Ciò in quanto la volontà di comparire all’udienza da parte del detenuto – manifestata tempestivamente produrrebbe i suoi effetti non solo in relazione all’udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito del rinvio a udienza fissa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza della motivazione in relazione alla errata valutazione delle violazioni riscontrate durante la prosecuzione degli arresti domiciliari da parte di Grumo, il quale avrebbe avanzato ben 4 istanze di autorizzazione ad allontanarsi da casa per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, mai decise dal Magistrato di sorveglianza; così come non sarebbe stato valutato il suo comportamento nei quattro anni di prosecuzione degli arresti domiciliari. Inoltre, mentre la prima evasione non comparirebbe nel certificato dei carichi pendenti, la seconda non integrerebbe il delitto de quo, atteso che Grumo si sarebbe trovato sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., situazione estranea al perimetro dell’art. 385, comma terzo, cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle misure alternative nonché all’apparente valutazione dell’attualità della pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza, oltre a richiamare i precedenti penali di Grumo, avrebbe valorizzato due episodi di presunta violazione delle prescrizioni, ledendo la legittima aspettativa maturata dal soggetto con la buona condotta, atteso che non si sarebbe tenuto conto del comportamento da lui serbato nell’arco di 4 anni. Inoltre, si sarebbe ritenuto che il condannato avesse già fruito due volte della detenzione domiciliare, mentre, in realtà, egli non ne avrebbe mai beneficiato.
In data 30 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo di ricorso, deve rilevarsi la correttezza delle deduzioni difensive concernenti la violazione dei diritti di difesa dell’odierno ricorrente.
Invero, secondo quanto emerso dagli atti, accessibili al Collegio in ragione della natura di errores in procedendo dei vizi dedotti, dinnanzi ai quali la Corte di cassazione è «giudice anche del fatto» (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01), NOME COGNOME era personalmente comparso alla prima udienza, fissata a seguito dell’annullamento disposto dal Giudice di legittimità, allorché, accogliendo l’eccezione della Difesa, il Tribunale di sorveglianza aveva rinviato la trattazione del procedimento al fine di consentire la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al secondo Difensore di fiducia, cui non era stata data la relativa comunicazione. Dunque, in occasione della prima udienza, Grumo aveva fatto richiesta di essere sentito personalmente ed era stato, perciò, autorizzato a presenziarvi, secondo la previsione generale dettata, in materia di procedimento di esecuzione, dall’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., richiamato, per il procedimento di sorveglianza, dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Per tale ragione, egli avrebbe dovuto essere nuovamente autorizzato a presenziare anche all’udienza successiva, fissata a seguito del rinvio disposto per rinnovare la notifica al secondo Difensore. Ciò alla luce del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «la volontà di comparire all’udienza da parte del detenuto – manifestata tempestivamente – produce i suoi effetti non solo in relazione all’udienza alla quale essa sia formulata ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa». Di modo che, in ipotesi siffatta, «la mancata traduzione del detenuto alla udienza di rinvio determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza» (Sez. 4, n. 45392 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257559 – 01; così anche Sez. 2, n. 15939 del 19/02/2016, COGNOME, non massinnata; Sez. 1, n. 10508 del 05/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278814 – 01; Sez. 2, n. 45076 del 6/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 8635 del 30/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 26121 del 07/03/2024, Istraila, non nnassimata).
Ne consegue che la mancata autorizzazione al riguardo, riscontrabile dalla lettura del verbale di udienza, ha certamente determinato un vulnus alle facoltà difensive, il quale, tempestivamente dedotto, avrebbe dovuto essere rilevato dal Giudice del merito, che avrebbe dovuto disporre un ulteriore rinvio al fine di
4
consentire la presenza dell’interessato che, in origine, aveva chiesto di essere sentito personalmente; donde la fondatezza delle odierne doglianze.
3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva che i restanti motivi devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi nella successiva fase rescissoria.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,
al Tribunale di sorveglianza di Roma.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in data 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presid