Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37076 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143 e 178, comma 1, c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di conoscenza della lingua italiana da par dell’imputato con riferimento agli avvisi ex artt. 349, 369, 369-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, non solo ha evidenziato, in con i giudici di merito che avevano precedentemente rigettato analoga eccezione, che l’imputato aveva aperto una partita i.v.a. il 2 maggio 2007 e, quale titolare di una d individuale, si interfacciava quotidianamente con cliente e fornitori – considerando che controllo fiscale è avvenuto il 5 luglio 2019 – ma che, invitato dai militari della G.d.F. a tutta la documentazione contabile per il quadriennio 2014-2014, lo NOME aveva mostrato i registi i.v.a. acquisti e vendite dal 2014 al 2016, nonché alcune fatture di acquisto e di ven emesse tra il 2014 e il 2017: ciò che, evidentemente, dimostra come l’imputato avesse ben compreso il tenore dell’invito; oltre a ciò, la Corte territoriale ha rimarcato che il ricorre luglio 2019 si era recato presso gli uffici del reparto della RAGIONE_SOCIALE dichiarando le proprie generalità e il domicilio presso la propria residenza, qualificandosi co imprenditore, lasciando un recapito telefonico e riservandosi di nominare un difensore di fiducia: il tutto in lingua italiana, senza l’ausilio di un interprete;
considerato che si tratta di una motivazione logica ed esauriente, aderente al principio secondo cui, in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs 32 del 2014, il diritto all’assistenza all’interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto indefettibile dell’accertata incapaci comprensione della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 273246 01), ciò che, nella specie, è smentito dagli elementi fattuali appena indicati;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che nel riprendere le argomentazioni del ricorso, insiste per l’accoglimento del ricorso medesimo;
rilevato che, stante il rito in esame, che si svolge in camera di consiglio senza la partecipazi delle parti, non possono trovare accoglimento le istanze del difensore di trattazione orale ricorso e di differimento dell’orario dell’udienza;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.