Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5152 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato il 24/04/1976 a Budapest (Ungheria) avverso la ordinanza del 09/01/2025 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di NOME COGNOME, cittadino ungherese, attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, allo Stato richiedente (Austria) in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 29/05/2018 dalla Corte Regionale di Graz per l’esecuzione della residua pena di anni uno, mesi dieci e giorni tredici di reclusione inflittagli per i delitti di furto aggravato (capo A), distruzione di documento (capo B) e appropriazione indebita di mezzi di pagamento (capo C).
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullament della ordinanza.
2.1. Con il primo motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 6 CEDU, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 143 cod. proc. pen., assumendo che erroneamente la Corte ha ritenuto che NOME conoscesse la lingua francese quella per la quale gli è stato nominato un interprete, al posto di un interprete della lingua ungherese – in modo tale da consentirgli di comprendere le questioni giuridiche a lui sottoposte in relazione alla esecuzione del mandato.
Si argomenta che nella stessa ordinanza è espresso il dubbio che COGNOME il quale ha prestato il suo consenso alla consegna, sia stato in grado di comprendere le meno facili questioni pertinenti al principio di specialità, all’applicazione del quale egli non ha rinunciato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 2 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo, il 21 marzo 1983, per non avere sospeso il procedimento in corso per svolgere gli accertamenti connessi alla richiesta di NOME di scontare la pena residua in Ungheria (suo paese di origine e di residenza), anche considerando che, in base alla legge penale ungherese (art. 28, comma 1) la pena che NOME dovrebbe scontare risulta prescritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo dei motivi di ricorso è infondato.
Va ribadito che il diritto all’interprete previsto dall’art. 143 cod. proc pen. no è violato se l’interprete nominato non conosce la lingua-madre del destinatario di un mandato di arresto europeo, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con quest’ultimo in maniera efficace, e la valutazione circa la effettiva comprensione della comunicazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 6, n. 9919 del 28/01/2014, Rv. 259252; Sez. 3, n. 34444 del 09/07/2001, Rv. 220110).
Nella fattispecie, la Corte di appello ha rilevato che NOME ha dichiarato di comprendere la lingua francese e, all’udienza di convalida del suo arresto, il contenuto del mandato di arresto e le sue ragioni.
iInoltre,yekrtisiderato che, in occasione dell’udienza citata 4 NOME è stato «assistito da difensore di ufficio con il quale ha avuto ampia facoltà di colloquio in presenza di un interprete di lingua francese» e ha prestato il suo consenso («ribadito anche dopo accurata sollecitazione del giudice») alla consegna, mentre non ha rinunciato al principio di specialità.
Su queste basi nonirragionevolmente , la Corte di appello ha argomentato che proprio il fatto che NOME ha prestato il consenso alla sua consegna senza
rinunciare, tuttavia, all’applicazione del principio di specialità mostra che egli h compiuto la sua scelta con consapevolezza.
Vale, peraltro, osservare che la nullità generale a regime intermedio che si sarebbe ipoteticamente prodotta con una violazione dell’art. 143 cod. proc pen. deve essere eccepita ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. – anche evidenziando il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione – in occasione della decisione sulla convalida; sicché, in assenza di tale tempestiva eccezione, la nullità risulta comunque sanata (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356; Sez. 6, n. 34201 del 18/07/2024, non mass.; Sez. 1, n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283861).
Nella fattispecie il difensore d’ufficio non ha sollevato eccezione in occasione della convalida dell’arresto, l’ha sollevata il difensore di fiducia, ma soltant successivamente, davanti alla Corte d’appello.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Correttamente la Corte di appello ha ritenuto non raccoglibile la richiesta di NOME di essere consegnato all’Ungheria, del quale egli è cittadino, perché su tale richiesta deve decidere lo Stato (nel caso in esame, l’Austria) che ha emesso il mandato di arresto europeo, tanto più che lo Stato al quale il ricorrente vorrebbe essere consegnato (l’Ungheria) non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso, come, invece, sarebbe necessario ex art. 2, comma 2, della Convenzione citata.
Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc,fr nft.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/20055.
Così decisa il 6/02/2025