Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da
NOME, nINDIRIZZO (Svizzera) DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 22/23 della Corte di appello di Palermo del 27/11/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo di censura
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento per motivi procedurali di sua precedente pronuncia, ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna del cittadino svizzero NOME COGNOME all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca, che l’aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso in data 6 giugno 2019 per l’esecuzione di un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Essen il 12 luglio 2017 in ordine alle accuse provvisorie di gestione non autorizzata di rifiuti (artt. 326, 330 StGB, codice penale tedesco) e spedizione illegale di rifiuti pericolosi (art. 18 legge speciale in materia), per fa commessi dal mese di maggio del 2011 a quello di dicembre del 2013.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, attraverso il suo difensore, deducendo sei motivi di ricorso.
2.1. Con la prima doglianza si chiede a questa Corte di cassazione di promuovere in via d’urgenza una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea circa l’interpretazione dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 8, par. lett. c) della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 e succ. modifiche nonché dell’art. 47 della Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell’Unione europea al fine di verificare la competenza dei Tribunali Regionali Tedeschi ad emettere il mandato europeo, che secondo il ricorrente non rivestono la qualifica di giudici nazionali, non essendo di conseguenza abilitati ad emetterlo.
2.2. Con il secondo motivo di censura la difesa del ricorrente chiede alla Corte di cassazione di volere sollevare la questione di legittimità cosl:ituzionale dell’art. 18-ter della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. ed all’art. 6, par. 1 e 3 Conv. EDU nella parte in cui non prevede che il motivo facoltativo di rifiuto alla consegna riguardi, oltre al caso dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, anche l’ipotesi del mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una misura cautelare privativa della libertà personale applicata all’esito di un provvedimento in cui l’interessato non è comparso personalmente e non ha avuto conoscenza del procedimento e/o della misura cautelare.
2.3. Con il terzo motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 179 cod. proc. pen. e 22, comma 6, della legge n. 69 del 2005 per avere la Corte di appello omesso di notificare il decreto di fissazione dell’udienza di rinvio unitamente al
verbale di udienza del 23 novembre 2023.
2.4. Con il quarto motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 123, 143, 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost e 6, comma 3, Conv. EDU per non avere la Corte di appello dichiarato nulle le dichiarazioni di COGNOME di rinuncia a presenziare alle udienze nonostante l’omessa traduzione delle stesse in lingua tedesca.
2.5. Con il quinto motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, lett. f), 2 e 16, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005 per omessa indicazione nel mandato di arresto della pena minima stabilita dalle legge dello Stato di emissione.
2.6. Con il sesto ed ultimo motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 16 della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 25, comma 2, 27 e 111 Cost. in relazione agli artt. 6 e 49 Conv. EDU , 157 cod. pen. e 4, n. 4 della Decisione quadro 2002/584/GAI per violazione del principio della doppia incriminazione e di quello di legalità.
La difesa del ricorrente sostiene che la normativa italiana di riferimento quando venivano commessi i fatti di reato debba essere individuata nel d. Igs. n. 25 del 5 marzo 2013 in relazione al Regolamento CE n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio stesso e al relativo stoccaggio in sicurezza.
Pertanto, al fine di verificare se la condotta ipoteticamente delittuosa contestata la COGNOME rientrasse in una in una fattispecie penale o amministrativa, la Corte di appello avrebbe dovuto chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato emittente documentazione integrativa d’indagine comprovante l’esatta percentuale di mercurio presente nei rifiuti oggetto di trattamento.
Peraltro, anche a volere in astratto ritenere integrato il reato di attivi organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. Igs. n. 152 del 2006 e art. 452-quaterdecies cod. pen.), come ritenuto dalla Corte di appello, sarebbe stato determinante rilevare il dato ponderale della quantità di mercurio indicato dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1108 del 2008, dal momento che non si sarebbe venuta a configurare alcuna attività di traffico illecito di rifiuti se quantitativo di mercurio fosse stato al di sotto della soglia del 95% quanto una violazione sistematica di illeciti di carattere amministrativo.
Infine, la sussunzione della condotta del consegnando nella eventuale fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 25 del 2013 avrebbe determinato la prescrizione del reato a far data dal dicembre 2017 o dal 2018, certamente antecedente alla data di emissione del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria tedesca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al quarto motivo di censura.
Con esso la difesa del ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 123, 143, 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost e 6, comma 3, Conv. EDU per avere la Corte di appello omesso di dichiarare nulla la sua dichiarazione di rinuncia a presenziare all’udienza del 27 novembre 2023 pur in mancanza di traduzione della stessa in lingua tedesca, a lui nota.
In tal modo, per quanto in maniera impropria con riferimento ad una propria dichiarazione anziché al modulo prestampato cui è stata affidata, il ricorrente ha posto il tema dell’impedita partecipazione ad un momento rilevante della procedura di consegna a causa della sua mancanza di conoscenza della lingua italiana.
La doglianza è fondata.
L’art. 143, comma 1, proc. pen. contempla il diritto dell’imputato – cui è assimilabile il soggetto richiesto in consegna ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge n. 69 del 2005 – che non conosce la lingua italiana di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine sia di poter comprendere l’accusa formulata nei suoi confronti (nel caso in esame: i motivi della richiesta di consegna formulati dallo Stato di emissione del mandato d’arresto europeo) sia di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha, inoltre, diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazion con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento e per analogia una dichiarazione nell’ambito dello stesso.
Risulta dagli atti della procedura trasmessi a questa Corte di cassazione a seguito del ricorso che, in data 23 novembre 2023, il ricorrente ha sottoscritto un modulo prestampato del Ministero della Giustizia, estratto dal Registro NUMERO_DOCUMENTO correntemente in uso presso gli uffici matricola degli istituti penitenziari e quindi anche in quello di Trapani dov’è ristretto, compilato a penna in alcune sue parti e sottoscritto dal Coordinatore dell’Ufficio e da un delegato del Direttore dell’Istituto, con cui dichiarava di rinunciare all’udienza del 27 novembre in cui sarebbe stata pronunziata la sentenza oggi impugnata.
Erra, dunque, la difesa a pretendere che egli dovesse ottenere la traduzione del modulo, compilato o meno, in lingua tedesca, così come l’emissione di un superfluo nuovo decreto di fissazione dell’udienza, dal momento che il primo atto
non è ricompreso nel novero né di quelli che ai sensi dell’art. 143, comma 2 cod. proc. pen. debbono essere obbligatoriamente tradotti in favore dell’imputato alloglotto né di quelli che facoltativamente il giudice può disporre di far tradurre ai sensi del comma 3 della stessa previsione di legge.
Ha errato dal suo canto la Corte di merito a rispondere all’eccezione con un argomento riferito al significato da conferire alla condotta tenuta dall’interessato che, per quanto plausibile (v. pag. 3-4 sentenza), resta di natura largamente congetturale.
Costituisce, invece, dato indiscutibile che al fine di offrirgli la possibilità comprendere senza equivoci il significato del predetto modulo, compilato o meno nelle parti da riempire, l’interessato avrebbe dovuto essere assistito da un interprete, quale garanzia minima e necessaria stabilita dall’art. 143, comma 1, cod. proc. pen. per una completa e consapevole partecipazione alla procedura in corso.
Si è, pertanto, determinata una nullità assoluta di carattere AVV_NOTAIO, come tale insanabile, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. ed al profilo dell’intervento dell’imputato (o al soggetto a questi assimilato) al procedimento in corso.
La dichiarazione di nullità dell’atto (modulo contenente la dichiarazione di rinuncia) comporta l’annullamento di tutti quelli ad esso inscindibilmente collegati, tra cui la stessa sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale per rinnovazione dell’atto nullo e celebrazione di nuovo giudizio, restando assorbiti tutti gli altri motivi di censura, atteso il carattere preliminare de doglianza.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
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