Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1242 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1242 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Bulgaria il 04/10/1963, avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del Tribunale del riesame di Venezia; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. ratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento CID r rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 luglio 2024 il Tribunale di Venezia conf3rmava l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Verona del 14 giugno 2024 con la qt ale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confrenti del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comrrin 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché trasportava sedici panetti di cocaina del eso di complessivi kg 17, occultati all’interno di un vano ricavato appositame ite nel portabagagli, apribile mediante un congegno elettromagnetico azionato ca una calamita, dell’autovettura Citroen DS5, tg. TARGA_VEICOLO, condotta dal ricorrente.
Avverso l’indicata ordinanza, ricorre NOME COGNOME che, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione di legge processuale penale, violazione degli artt. 104, comma 4-bis, e 143 cod. pro pen., violazione dell’art. 111, comma 3, Cost., nonchè mancanza e manifesta il iogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal cc ntrasto con il contenuto di atti del processo (verbale di nomina di ausiliario ci P.G., informazione ai fini della conoscenza del procedimento, verbale di perquisizione e sequestro, verbale di udienza di convalida del 14/06/2024) sul diritto dell’ir dagato ad essere assistito da un interprete di lingua allo stesso nota; omessa analisi e travisamento del contenuto degli atti sopra indicati ai fini di valutare quale fosse la lingua nota all’indagato ai fini del diritto ad essere assistito da un interi ‘ -ete di lingua a costui nota; motivazione apparente.
Premette la difesa che il Tribunale del riesame di Venezia rigettava l’ec :ezione di nullità dell’ordinanza genetica, ritenendo che il ricorrente conoscesse ii I modo sufficiente la lingua inglese come emergeva dal verbale di arresto dell’11/0e72024 (nel quale il ricorrente stesso, nella immediatezza del suo arresto, aveva isposto ai militari in inglese di non detenere sostanza stupefacente, né danaro cc) ‘tante) e dal verbale dell’udienza di convalida del 14/06/2024 (nel quale il ricorrer te, con l’ausilio del solo interprete di lingua inglese, aveva risposto a tutte le dernande riguardanti le sue qualità personali).
A fronte di tanto, la difesa lamenta l’omessa valutazione di altri atti r,./erbal di nomina di ausiliario di RG., informazione ai fini della conoscer za del procedimento, verbale di perquisizione personale e sequestro) tutti redatti in data 11/06/2024, nell’immediatezza dell’arresto, nei quali emerge come si sia resa necessaria la nomina ad opera della P.G. di un interprete di lingua bulgara.
Non solo, ma, prima dell’inizio dell’udienza, la difesa aveva anche inlormato il Giudice che l’assistito non conosceva la lingua inglese, tanto che il G.I.P. di Verona aveva autorizzato l’interprete, con l’ausilio del proprio cellulare, ad avvalersi dell’applicativo Google Translator, e l’interprete si era D/valso dell’applicativo per tradurre in lingua bulgara tutte le domande poste dal i ;.I.P. e tutte le risposte fornite dall’indagato.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce erronea applicazione ci legge processuale penale, violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., della noi mativa comunitaria, della direttiva 64/2010/UE, dell’art. 6 CEDU, nonchè manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato sulla qualità dell’interpretazione e della traduzione; inidoneità dell’app licativ informatico Google Translate a garantire lo standard di qualità nella traduzione e nell’interpretazione richiesto in primis dal diritto dell’unione europea.
Premette la difesa come la normativa comunitaria (Direttiva n. 201Ci, 64/UE, con riferimento sia all’interpretazione, art. 2 punto n. 8, sia alla traduzionE , art. punto n. 9, e art. 6 CEDU) e, di conseguenza, quella italiana (art. 143 coli, proc. pen.) prevedano il diritto dell’indagato all’assistenza di un interprete di lingua a lu nota ed uno standard elevato di qualità dell’interpretazione/traduzione.
A fronte di tanto, la difesa lamenta come lo strumento di traduzione u ilizzato non abbia in alcun modo garantito al ricorrente un’adeguata compn!nsione dell’accusa mossa a suo carico, sicchè la motivazione del Tribunale del i iesame aveva violato il disposto dell’art. 143 cod. proc. pen. e della Direttiva 201C /64/UE (che richiama l’art. 6 CEDU).
Non solo, ma la motivazione dell’ordinanza impugnata era anche manifestamente illogica nella parte in cui asseriva che la sottoscrizione, da parte del ricorrente, del verbale di udienza in cui si attestava la traduzione p intuale dell’intera ordinanza cautelare, anche avvalendosi di applicativo informatico, dal momento che la questione era logicamente antecedente, riguardando l’idt neità o meno dello strumento utilizzato per la traduzione a garantire gli standard di qualità richiesti a livello comunitario e nazionale.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce erronea applicazione di legge processuale penale, violazione degli artt. 104, comma 4-bis, 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 111, comma 3, Cost., nonché mancanza della motivazione sulla lesione del diritto dell’indagato ad essere assistito, p-ima di rendere interrogatorio, da un interprete di lingua a lui nota per conferir ! con i proprio difensore; motivo di doglianza espressamente sollevato all’udieiza del 05/07/2024, motivazione inesistente.
Premette la difesa che, all’udienza del 05/07/2024, innanzi al Tribur ale del riesame, la difesa aveva eccepito la nullità dell’ordinanza genetica anche sotto il profilo del non aver potuto il difensore conferire con l’assistito prima dell’udienza di convalida, con l’ausilio di un interprete di lingua bulgara; contesto in cui peraltro, non era disponibile neanche l’applicativo informatico RAGIONE_SOCIALE ;late di cui l’interprete di lingua inglese presente sarebbe stato dotatu solo successivamente durante il corso dell’udienza.
A fronte di tanto, la motivazione dell’ordinanza impugnata non aveva p reso in esame il profilo di doglianza in parola, la cui analisi era stata intenrnente pretermessa; mentre il pregiudizio concretamente subito dal ricorrer te era evidente, poiché, non essendo in grado il ricorrente di comprendere la lingua inglese, era stato impossibile elaborare una strategia difensiva e, quindi, es.; -citare compiutamente il diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché cc – nessi, sono fondati nei termini di seguito indicati;
1.1 Occorre anzitutto ricordare le fonti normative sul diritto dell’ir clagato alloglotta ad essere assistito gratuitamente da un interprete e ad otte iere la traduzione in una lingua conosciuta di atti fondamentali, tra cui i provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale nei suoi confronti.
L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al terzo paragrafo, riconosce il diritto di ogni persona accusata di un reato di: «a) essere int( mato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende ed in maniera dettagl ata del contenuto dell’accusa contro di lui».
L’art. 111 Cost., così come novellato dalla legge cost. 23 novembre :I 99, n. 2, che, nel suo terzo comma’ prevede che la persona accusata di un real o «sia, nel più breve termine possibile, informata riservatamente della natura e de motivi dell’accusa elevata a suo carico », «disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa » e «sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».
La Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Dttobre 2010, all’art. 2, par. 1, stabilisce: «Gli Stati membri assicurano che gli incagati gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione sono assistiti senza indugio da un interprete nei procediment penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di poli2ia, tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari». Tale dispo:Azione, a sua volta, deve essere correlata con quella dell’art. 3, par. 1, della stessa
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Direttiva, che prevede: «Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, er tro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti d e sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti dellz difesa e per tutelare l’equità del procedimento».
La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 4 marzd 2014, n. 32, intitolato «Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritt all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali», che ha riformulato l’art. 143 cod. proc. pen., costituente il modello normativo su cui è costruito il diritto del soggetto alloglotta di ottenere la traduzione degli atti fondamentali i una lingua conosciuta.
L’art. 143 cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 32 del 2014 che ha recepito la direttiva 2010/64/UE, prevede, al primo comma: «L’imputato c he non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine c i poter comprendere l’accusa contro di lui formulate e di seguire il compimento do .gli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assstenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria n( I corso del procedimento». Il secondo comma della norma in esame stabilisce: «Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difes dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’av iso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti pE nali di condanna».
L’art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen., stabilisce, al primo comrr a, che «l’imputato ha diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per un colloqui ) con difensore » e che se «l’esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgirrento più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l’assistenza gratuita dell’interprete può essere assicurata per più di un coli , quio». L’art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., stabilisce: «Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all’articolo 143, comma 2, del codice l’autorità giudizia dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redgendo contestualmente verbale».
Scopo evidente della cornice normativa in esame é quello di porre il soggetto alloglotta, si dalla fase delle indagini preliminari, nelle condizioni di compi endere
gli atti del procedimento e, per quanto qui interessa, l’accusa che gli viene m onde poter esercitare compiutamente i diritti della difesa.
1.2 Tanto premesso, come anticipato, sono fondate le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, da rapportare alla questione proposta a n Anti al Tribunale del riesame, ovverosia l’eccezione di nullità dell’ordinanza caute adottata dal G.I.P. in quanto tradotta da interprete di lingua diversa da que l all’indagato (lingua inglese, anziché bulgara), in mancanza di modalità idone garantire il diritto di difesa (applicativo Google Translate da parte dell’inte
Dagli atti che la Corte è autorizzata a compulsare in ragione delle doglia sollevate dalla difesa risulta il seguente quadro.
Dal verbale di arresto emerge come il ricorrente, di nazionalità bulga . a, non comprendendo la lingua italiana, avesse risposto a due specifiche domanc e del P.G. in lingua inglese, asserendo che non aveva con sé sostanza stupeface’te, denaro contante. Dal verbale di perquisizione e sequestro e dall’informativa di emerge come il ricorrente fosse assistito da interprete di lingua bulgara.
Dal verbale di udienza di convalida emerge, invece, come il ricorrent: fos stato assistito in quella sede da interprete di lingua inglese; emerge altre! la difesa dell’arrestato avesse preliminarmente informato il giudice ch.E i assistito non conoscesse la lingua inglese e che, subito dopo tale informa; io giudice avesse autorizzato l’interprete, con l’ausilio del proprio cellulz , ad avvalersi dell’applicativo “Google Translator”; emerge infine come l’int3rpr avesse proceduto alla integrale ed immediata traduzione di quanto detto duran l’udienza con il supporto dell’applicativo del suo cellulare ed infine che, con ‘ dell’applicativo, l’interprete avesse permesso la regolare celebrazione dell’u i avendo l’arrestato risposto a tutte le domande poste dal giudice.
1.3 II rilievo della difesa si incentra sulla mancata conoscenza della l inglese da parte del ricorrente e, dunque, sulla mancata effettiva conoscen, :a contestazioni e delle emergenze processuali.
L’ordinanza impugnata risponde, sul punto, in maniera contradnittoria valorizzando, per un verso, la traduzione a mezzo di un applicativo infornutic per altro verso, l’asserita conoscenza della lingua inglese da parte dell’indr
Coglie nel segno, dunque, il rilievo della difesa, allorquando ri l’inconciliabilità delle motivazioni del Tribunale del riesame che, da un valorizzano la conoscenza della lingua inglese da parte dell’indagato, e, dE n’a avvalorano la intervenuta conoscenza delle contestazioni e dell’ordlna cautelare emessa dal G.I.P., da parte dell’indagato, attraverso l’uso applicativo informatico – sulle cui modalità di utilizzo e sulla cui attendibilità qualsiasi passaggio motivazionale -, valorizzando apparentemente l’assu lto c
effettivamente l’indagato non conoscesse la lingua inglese, non comprendendosi altrimenti la necessità di procedere secondo le modalità indicate.
L’ordinanza impugnata non ha poi fornito alcuna risposta all’u terio doglianza, lamentata in sede di riesame, di non aver il ricorrente fruito de d all’assistenza linguistica per le comunicazioni con il difensore prima di re interrogatorio; doglianza che, riproposta in questa sede con il terzo metiv ricorso, è anch’essa fondata.
In proposito, sebbene il verbale di udienza di convalida dia atto che il di e avesse potuto conferire con l’arrestato prima dell’inizio dell’udienza di col con l’ausilio dell’interprete di lingua inglese, rimane l’obiezione del difens ricorrente, verbalizzata prima dell’udienza di convalida, secondo cui l’assisti conoscesse la lingua inglese, così rimanendo, anche sotto questo profi o, non chiarito in che termini il ricorrente avesse potuto comunicare con il cr difensore con un interprete di lingua inglese, in quel frangente neanche aut c rizzato all’utilizzazione dell’applicativo.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, si rnp l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Venezia.
Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-te r, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribu iale d Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, con ma ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.