Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 363 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Salerno il 17/07/1985
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 22/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 febbraio 2023 il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 de provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., per non essere stato esaminato dal Giudice dell’esecuzione personalmente, previa traduzione ovvero mediante collegamento a distanza, nonostante fosse detenuto presso la Casa circondariale di Salerno e ne avesse fatto espressamente richiesta.
Si era, in questo modo, concretizzata una nullità assoluta e insanabile, rilevante ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., derivante dal fatto che nell’avviso di fissazione dell’udienza del 22 febbraio 2023, che si sarebbe dovuta celebrare davanti al Tribunale di Reggio Emilia, veniva utilizzata la Formula normativa previgente dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., che prevedeva la possibilità per l’istante detenuto di essere sentito il giorno prima dell’udienza dal magistrato di sorveglianza competente, senza tenere conto delle modifiche introdotte dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che l’avviso di fissazione dell’udienza del 22 febbraio 2023, che si sarebbe dovuta celebrare davanti al Tribunale di Reggio Emilia, conteneva la formula normativa precedente al novellato art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Nella precedente formulazione, in particolare, tale disposizione prevedeva: «L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudi0e, è
sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».
Viceversa, nel caso di specie, l’avviso avrebbe dovuto fare riferimento alla nuova formulazione art. 666, comma 4, cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022.
Tale disposizione, infatti, ha sostituito il periodo «; tuttavia, se è detenuto internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» con il periodo «. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato».
Per effetto della nuova sequenza procedimentale prefigurata dall’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., NOME COGNOME che era detenuto a Salerno, in un luogo diverso dalla circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia, avendo richiesto di essere sentito personalmente, avrebbe dovuto essere esaminato mediante traduzione ovvero mediante collegamento a distanza, e soltanto nell’ipotesi in cui avesse rifiutato l’audizione a distanza, avrebbe potuto essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, ovvero dal Magistrato di sorveglianza di Salerno.
Ne discende che può ritenersi incontroverso che, nei confronti di Citro, si concretizzava una violazione della sequenza procedimentale prefigurata dalla nuova formulazione dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non essendosi proceduto a sentire il ricorrente con le modalità previste dalla novellata disposizione.
Tuttavia, tale violazione, tenuto conto della giurisprudenza consolidatasi nel vigore della previgente disciplina, non può che essere ricondotta alle ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, prefigurate dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che le due formulazioni dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., succedutesi nel tempo, lasciano immutato il nucleo essenziale del diritto dell’istante a essere sentito, la cui attivazione è rimessa alla su iniziativa. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., l’interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l’udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex,..
art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi che la nullità di ordine generale a regime intermedio, verificatasi nei confronti di NOME COGNOME avrebbe dovuto essere sollevata all’udienza camerale celebrata davanti al Tribunale di Reggio Emilia il 22 febbraio 2023, con la conseguenza che non essendo stata tale violazione della sequenza procedimentale eccepita tempestivamente nell’interesse del condannato, la stessa deve ritenersi sanata, per effetto del c:ombinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2023.