Diritto alla Traduzione: Quando la Conoscenza della Lingua Diventa un Onere
Il processo penale garantisce numerosi diritti all’imputato, tra cui il fondamentale diritto alla traduzione degli atti per chi non comprende la lingua italiana. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che questo diritto non è automatico, ma sorge da un preciso onere dell’interessato. Il caso analizzato riguarda un cittadino straniero che ha visto il suo ricorso respinto proprio perché non ha mai dichiarato, nelle fasi precedenti del giudizio, di non conoscere la lingua italiana.
I Fatti del Caso: un Appello Basato sulla Lingua
Un imputato, condannato sia in primo che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di ricorso era la presunta nullità delle sentenze precedenti per mancata traduzione, in violazione dell’articolo 143 del codice di procedura penale. L’imputato sosteneva che, non comprendendo l’italiano, avrebbe dovuto ricevere i provvedimenti in una lingua a lui nota per poter comprendere appieno le accuse e le motivazioni delle decisioni.
In via preliminare, la Corte ha anche rilevato un vizio procedurale: la difesa aveva depositato una memoria scritta solo quattro giorni prima dell’udienza, violando il termine di quindici giorni liberi previsto dalla legge. Già questo primo errore ha reso la memoria irricevibile.
Il Principio del Diritto alla Traduzione: Non un Automatismo
Il cuore della questione, tuttavia, non è procedurale ma sostanziale. La Corte Suprema ha affermato che il diritto alla traduzione non può essere invocato per la prima volta in Cassazione se non si è mai fatto presente prima il problema linguistico. La legge, infatti, tutela l’imputato che non è in grado di comprendere la lingua italiana. Ma come fa il giudice a saperlo se l’interessato non lo dichiara?
La decisione si basa su un principio logico e giuridico: la mancata conoscenza della lingua è il “presupposto fondante” del diritto. Senza questo presupposto, il diritto stesso non sorge. L’imputato ha l’onere di manifestare questa sua difficoltà. Se tace durante il primo e il secondo grado di giudizio, il sistema presume che sia in grado di comprendere gli atti processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su un ragionamento chiaro e lineare. I giudici hanno spiegato che la nullità per mancata traduzione non era stata sollevata con l’atto di appello né, tantomeno, era stata mai eccepita la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato. Citando un precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il diritto alla conoscenza degli atti giudiziari in una lingua comprensibile è strettamente legato alla dichiarata incapacità dell’imputato di comprendere l’italiano.
Di conseguenza, non avendo l’imputato mai sollevato tale questione, la sua richiesta è stata ritenuta pretestuosa e non consentita. L’omissione ha precluso la possibilità di far valere la presunta violazione in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: i diritti processuali devono essere esercitati attivamente e tempestivamente. Per gli imputati stranieri, è cruciale che, tramite il proprio difensore, dichiarino immediatamente la loro incapacità di comprendere la lingua italiana. Il silenzio può essere interpretato come una tacita ammissione di comprensione, precludendo future contestazioni. La sentenza rafforza l’idea che il processo non è un meccanismo automatico di tutela, ma richiede la collaborazione e la diligenza delle parti per garantire che i diritti siano effettivamente protetti.
Un imputato straniero ha sempre diritto alla traduzione degli atti processuali?
No. Secondo la Corte, il diritto alla traduzione non è automatico. È subordinato alla condizione che l’imputato dichiari di non conoscere la lingua italiana, essendo questo il presupposto fondamentale per l’esercizio di tale diritto.
Cosa succede se la mancata conoscenza della lingua italiana non viene dichiarata durante il processo di appello?
Se la mancata conoscenza della lingua italiana non viene dedotta con l’atto di appello, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il presupposto del diritto non è stato fatto valere nei tempi e modi corretti.
Una memoria difensiva presentata pochi giorni prima dell’udienza in Cassazione è valida?
No. La memoria deve essere depositata nel rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza, come previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Se presentata tardivamente, come nel caso di specie, non può essere presa in considerazione dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2149 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2149 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
preso atto che in data 14/11/2025 il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (da ultimo Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2022, Altese, Rv. 287766);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancata traduzione delle stesse ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen., non è consentito non essendo stata dedotta con l’atto di appello, e neppure con la presente impugnazione, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato che è il presupposto fondante il diritto alla conoscenza dei provvedimenti giudiziari in idioma a lui noto (da ultimo Sez. U. n. 10 del 29/09/2025, NOME, allo stato non massimata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.