Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
Depositata in Cancelleria
Oggi, 23 MAG. 2024
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le Preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento emesso in data 26/09 dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, notificato al ricorrente in data 02/10/2023, con il qua disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in cui si svolg competizioni sportive calcistiche e l’obbligo di presentazione all’autorità di Pubblica in occasione di tutte le partite calcistiche delle squadre di calcio delle serie A, amichevoli, per la durata di anni sei.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e v motivazione, non avendo il giudice effettuato alcuna valutazione in ordine alla c pericolosità della condotta ascritta al ricorrente, né esposto le ragioni di ecceziona ed urgenza poste alla base della convalida delle prescrizioni. Inoltre, il giudi pronunciato sulla congruità della durata e sulle modalità dell’obbligo di presentazione uffici di pubblica sicurezza.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole in ordine alla erronea app dell’art.6, comma 5, legge 401/1989 in relazione al presupposto della recidiva amminis rappresentando che i fatti per i quali è stata contestata la recidiva sono successi avvenuti in data 19/05/2023, ascritti con il provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, conv con l’ordinanza impugnata. In particolare, evidenzia che la recidiva amministrativa co concernerne fatti commessi in data 01/06/2023; di talché, al momento della emission provvedimento emesso dal questore di AVV_NOTAIO, i fatti contestati costituenti il presuppo c.d. “recidiva amministrativa” non erano stati ancora commessi.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione del contraddittorio, non avendo il Giudice di merito vagliato le argomentazioni difensive fo dal ricorrente con memoria depositata a mezzo pec in data 04/10/202:3, alle ore 17,2 risulta non pervenuta al giudice, il quale dà atto della mancata ricezione di osservazioni Al riguardo, rappresenta che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorren 02/10/2023, alle ore 17,30, e che la convalida da parte del Gip. è stata emessa in c in data 04/10/2023, alle ore 9,40. Il giudice non ha, dunque, vagliato le controd difensive formulate nella memoria, seppur regolarmente e tempestivamente depositata, peraltro, si sollevava la questione della recidiva.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in or mancata l’indicazione delle ragioni per le quali l’obbligo di presentazione si estend occasione delle partite amichevoli.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, h l’annullamento senza rinvio.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente artic approfondito la formulazione dei motivi di ricorso, insistendo per l’ accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La disamina del ricorso esordisce dal terzo motivo, in quanto fondato ed assorben
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di present all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensa per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al m della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui i può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga).
2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorren 02/10/2023, alle ore 17,30, e la convalida da parte del Gip è stata emessa in data 04 alle ore 9,40, prima dello scadere del termine mimino a difesa. Il giudice non ha quindi le controdeduzioni formulate nella memoria difensiva, ove peraltro, si contestava la q della recidiva, seppur tempestivamente depositata a mezzo pec in data 04/10/2023, a 17,23. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determ l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedime AVV_NOTAIO del 26/09/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 26 marzo 2024 il Consigliere estensore
Il Presidente