Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di AVV_NOTAIO in data 04/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 4 gennaio 2024 (depositata alle ore 11,39), il G.I.P. presso i Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 02/01/2024, notificato in pari data alle ore 12,30, con cui aveva imposto a NOME COGNOME l’obbligo di comparizione presso la Questura di AVV_NOTAIO al 30° minuto di gioco di ogni partita della “RAGIONE_SOCIALE“, per la durata di anni cinque.
La richiesta di convalida era stata trasmessa dal pubblico ministero in data 3 gennaio 2024 alle ore 13,38.
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Avverso l’ordinanza del G.I.P. il COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha propo ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
2.1. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 co della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo dell’ecces compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che la richiesta di convalida è stata trasme dal pubblico ministero in data 3 gennaio 2024 alle ore 13,38 e la convalida del GIP è stata depositata il 4 gennaio 2024 alle ore 11,39, non rispettandosi così il termine di 48 stabilito da giurisprudenza della Corte di cassazione per attivare il contraddittorio cartolare..
2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine all valutazione delle ragioni di necessità e urgenza che giustificavano l’emissione della misura.
2.3. Con il terzo motivo oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine a pericolosità del sottoposto.
2.4. Con il quarto motivo lamenta omessa motivazione in ordine all’.obbligo di presentazione in occasione delle partite c.d. “amichevoli”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente sui residui motivi.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario de provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogament a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta conval del provvedimento del AVV_NOTAIO innpositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizi non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessat poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa causa di nullità generale.
Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie detto termine non è stato rispettato, come correttamente evidenziato dal ricorrente, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio cartolare.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza.
Da ciò consegue la cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 2 gennaio 2024, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente all libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo
configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (cf Sez. 3, n. 5621 dell’8 luglio 2016).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l’effic:acia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 02/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 30/05/2024.