Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34043 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34043 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
NOME
COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 della Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni e art. 611 c.p.p. del PM in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME del 20/09/2025 che ha chiesto disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esa -me.
Letta le memoria del 22/09/2025 a firma dell’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE -lano per NOME NOME che ha chiesto il rigetto del primo motivo di impugnazione rimettendosi alle decisioni della Corte per quanto concerne il secondo e il terzo motivo.
Letta la memoria del 23/09/2025 dell’AVV_NOTAIO del Foro di Bergamo, difensore e procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liqui-dazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano del 4/10/2024 con la quale non è stato approvato il conto della gestione da lui depositato, quale custode e amministratore giudiziario, in uno con NOME COGNOME, in relazione al periodo compreso tra il maggio 2009 ed il novembre 2021 e, conseguentemente, è stata rigettata l’istanza di liquidazione dei compensi presentata da questi ultimi . L’incarico era stato svolto in relazione ad un importante ed eterogeneo compendio di beni oggetto di sequestro preventivo di urgenza ritenuti riconducibili, direttamente o indirettamente, ad una serie di indagati, successivamente imputati e poi assolti, in relazione ad una pluralità di reati tributari ex d.lgs. 74/00.
Il ricorrente lamenta, con i primi due motivi, la nullità e l’abnormità dell’ordinanza per violazione degli articoli 37 e 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui si è ritenuto necessario l’obbligo di deposito di un conto della gestione suddiviso per masse e, con un terzo motivo, la violazione dello stesso articolo 43 della parte in cui non è stato garantito il contraddittorio nei confronti dei custodi amministratori giudiziari in relazione alle ulteriori osservazioni depositate dalle parti.
Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.
Il processo, chiamato dinanzi a questa Corte all’udienza non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen. del 21 gennaio 2025 veniva definito, sulle conclusioni rese dal PG e dal difensore del ricorrente, con l’ordinanza n. 10483, depositata il 17 marzo 2025, con cui, sulla scorta anche dei precedenti costituiti dall’ordinanza 35913/21 e del provvedimento della AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aggiunto del 17 marzo 2025, venivano rimessi gli atti alla AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’assegnazione alle Sezioni Civili.
In data 26 marzo 2025 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME avanzava istanza alla AVV_NOTAIO tesa ad ottenere la riassegnazione alla Sezione Penale di provenienza con cui precisava che il proprio
ricorso afferiva solo alla parte in cui l’ordinanza del Tribunale di Milano «non ha approvato il conto di gestione e non la mancata liquidazione dei compensi al ricorrente (rispetto al quale è stato introdotto parallelo giudizio dinanzi alla Corte d’Appell o di Milano (quale organo giudiziario competente) ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e del d.lgs. n. 150/2011 nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281decies e ss. cod. proc. civ.» (così pag. 3 dell’istanza).
Con provvedimento del 2 aprile 2025 la AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO disponeva la restituzione del procedimento a questa Sezione ritenuta tabellarmente competente ai fini della trattazione del ricorso.
Fissata la nuova trattazione per l’udienza del 28 maggio 2025, in data 21 maggio 2025 perveniva istanza di integrazione del contraddittorio da parte dell’AVV_NOTAIO del Foro di Bergamo, difensore e procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento e in data 27 maggio dell’AVV_NOTAIO per NOME NOME, tutti soggetti ammessi al contraddittorio, come peraltro COGNOME NOME, nel procedimento di fronte alla Corte di Appello e presenti all’udienza de l 3.11.2023, che non erano stati iscritti a ruolo quali parti del presente giudizio di legittimità e conseguentemente non avevano avuto l’avviso dell’udienza.
Il Collegio, pertanto, ritenuto che si tratta di soggetti che hanno assunto qualità di parte nella fase procedimentale di merito, onde non potevano rimanere estranei al giudizio di legittimità, rinviava la trattazione a nuovo ruolo, disponendo la chiesta integrazione del contraddittorio.
Veniva quindi fissata l’odierna udienza per la quale le parti hanno reso le conclusioni indicate in epigrafe.
Il PG ha reiterato le proprie conclusioni, ritenendo fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso proposto dal COGNOME e chiedendo pertanto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato -e, per la sua natura processuale, da ritenersi assorbente rispetto ai primi due – è il terzo motivo di ricorso.
Ed invero -come rilevato anche dal PG – la Corte d’Appello di Milano, con il provvedimento oggi impugnato reso in data 4 ottobre 2024, ha accolto le ulteriori osservazioni e contestazioni sollevate dalle parti dopo il 10/06/2024, senza
consentire ai custodi amministratori giudiziari di poter a loro volta chiarire gli aspetti in contestazione.
Di fatto, come si avrà meglio modo di esplicitare, pur avendo tenuto un’udienza camerale in data 03/11/2023, ha vanificato il senso della decisione in contraddittorio che è alla base del disposto normativo di cui all’articolo 43, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.
Rileva a tal fine ricapitolare gli snodi procedimentali del presente procedimento.
In data 18/11/2022 veniva depositata Relazione finale sull’amministrazione dei beni sequestrati da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il primo odierno ricorrente, già nominati amministratori giudiziari del vasto compendio di beni riconducibili – direttamente o indirettamente – agli imputati del procedimento n. 4010/2019 RGA, concluso con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 13.09.2021 di declaratoria di prescrizione e contestuale restituzione dei beni in sequestro ai legittimi aventi diritto.
Successivamente, venivano proposte istanze e formulati rilievi dalle parti aventi diritto alle disposte restituzioni; in conseguenza la Corte milanese emetteva i provvedimenti del 28/04/23 e 19/05/23 con i quali si invitavano gli amministratori giudiziari ad integrare il resoconto presentato.
In particolare, si faceva rilevare che il conto di gestione deve essere dettagliato per ciascuna posizione e deve contenere analiticamente l’indicazione delle somme “pagate e riscosse” su quel conto e imputabili a quella posizione, in modo tale che all’esito della procedura, in caso di revoca della confisca – come nella specie – si possa risalire agevolmente alle somme imputabili al titolare del conto/bene amministrato ovvero a quelle addebitabili all’Erario. Nel caso di specie, invece, il rendiconto non presentava alcuna contabilità separata in relazione ai vari soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti: in particolare, mancava l’annotazione specifica per ciascuna posizione delle spese addebitabili alla gestione di quel conto, come pure della quota proporzionale delle spese comuni imputabili a ciascun bene.
A seguito dell’ ordinanza del 19.05.2023, che disponeva l’effettuazione di specifico resoconto in ordine alla entità e destinazione delle liquidità sequestrate o comunque confluite nell’amministrazione giudiziaria relativa al procedimento penale in oggetto, a cura dei custodi giudiziari COGNOME NOME e COGNOME NOME, veniva depositato il Resoconto di gestione in data 31/07/2023 a firma dei predetti amministratori.
La Corte territoriale disponeva notifica del deposito a tutte le parti interessate alle disposte restituzioni (persone fisiche e giuridiche), concedendo termine entro
il 30/09/2023 per eventuali osservazioni. E a seguito dell’intervenuto deposito in cancelleria delle osservazioni e contestazioni al resoconto di gestione, proposte entro il prescritto termine del 30.09.2023 dalle parti interessate, la Corte – ritenuta la ricorrenza della ipotesi prevista dall’art. 43, comma 4, d.lgs 159/2011 – fissava udienza di comparizione delle parti con procedimento in camera di consiglio per la data del 03/11/2023.
A tale udienza, presente il COGNOME ed assente il COGNOME per gravi motivi di salute documentati in atti, le parti intervenute esponevano le osservazioni ed i rilievi al conto di gestione.
La Corte, all’esito dell’udienza, invitava il COGNOME ad integrare il rendiconto di gestione con i chiarimenti richiesti dalle parti, mandando nel contempo l’Ufficio FUG di relazionare sulle eventuali giacenze attive ancora presenti sui conti della procedura. Si dava atto, poi, della presentazione di istanza di liquidazione dei compensi da parte degli amministratori (proc. Siamm n. 1585/23 e 1586/23) e si invitava il COGNOME a specificare l’entità dei compensi liquidati dall’Autorità giudiziaria per ciascuna fase, nonché indicare gli ulteriori compensi liquidati come amministratori delle società in sequestro.
In data 26/01/2024 il COGNOME depositava integrazione al resoconto di gestione.
La Corte territoriale, tuttavia, con ordinanza del 26.02.2024 dava atto di ritenere che il contenuto dell’integrazione non rispondesse ai quesiti posti a seguito dell’espletata udienza e non colmava le gravi lacune già rilevate con precedente provvedimento del 19/05/2023.
In particolare, ritenevano i giudici milanesi che, anche a seguito della predetta integrazione, il rendiconto di gestione disattendesse interamente i criteri prescritti dall’art. 37, comma 5, d.lgs. 19/2011 sulla necessità di tenere contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti, con l’annotazione analitica in ciascun conto delle entrate e uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Nel caso di specie, si dava atto in quel provvedimento che, dalle brevi note integrative trasmesse il 26/01/2024 si rilevava la perdurante omissione della indicazione dei dettagli analitici delle relative voci di spesa corredate da causale, autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e riscontro contabile, per ciascun bene e per ciascuna posizione.
La Corte milanese, richiamato il costante ed uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, che prescrive come la fase contenziosa introdotta dalla formulazione di rilievi critici e contestazioni specifiche delle parti possa concludersi soltanto con l’approvazione del rendiconto o con l’invito rivolto all’amministratore a sanare le irregolarità riscontrate, contenuto in ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero, diffidava
nuovamente l’amministratore COGNOME a sanare le irregolarità rilevate nel conto di gestione, con l’indicazione analitica delle spese di gestione separata per ciascun bene e per ciascuna posizione, assegnando termine di giorni sessanta. Nel contempo, si riservava di valutare eventuali responsabilità dell’amministratore giudiziario per condotte negligenti, come pure di determinare la congruità degli acconti e compensi liquidati nelle varie fasi, con riferimento alle richieste di liquidazione dei compensi pendenti.
In data 23/04/2024, il COGNOME depositava ulteriore integrazione al rendiconto di gestione, allegando nuovamente la documentazione già prodotta.
Successivamente -come si legge ancora nel provvedimento impugnato pervenivano le osservazioni delle parti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE/in relazione alle quali la Corte invitava il COGNOME. COGNOME a fornire chiarimenti.
In data 10/06/2024 il COGNOME depositava ulteriori chiarimenti in relazione a tali posizioni. La Corte disponeva notifica dell’atto alle parti in causa e assegnava ulteriore termine per il deposito di eventuali note esplicative.
Successivamente, come la stessa Corte milanese dà atto nel provvedimento impugnato, pervenivano in cancelleria le osservazioni proposte dalle parti interessate, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento. Inoltre, la Corte di appello di Milano provvedeva all’acquisizione ex officio di una nota proveniente dal Funzionario dell’Ufficio Fondo Unico Giustizia.
Orbene, come fondatamente lamenta il ricorrente con il terzo motivo di ricorso, i custodi-amministratori non sono stati posti in condizione di poter adeguatamente contraddire in relazione alle ulteriori osservazioni e contestazioni formulate dalle parti. Ciò anche perché -come lamenta il ricorrente- le osservazioni da ultimo depositate e la nota del Funzionario del FUG non sono mai stati trasmessi ai custodi-amministratori giudiziari, i quali – pertanto – non hanno potuto. contraddire sui vari punti.
Ritiene il Collegio, conformemente alla richiesta in tal senso del PG, che, a fronte della complessa procedura ripercorsa analiticamente sub 2, il fatto di avere fissato un’udienza il 03/11/2023, non soddisfi l’esigenza di contraddittorio fissata dall’ art. 43, comma 4, del citato d.lgs n. 159/2011, norma che stabilisce espressamente che, se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci
contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero.
La ratio sottesa alla norma sopra citata, ad avviso del Collegio, non mira a che si crei un contraddittorio formale, bensì a che una reale interlocuzione di tutte le parti dinanzi al giudice preceda la decisione di quest’ultima.
Questa Corte di legittimità, in situazioni del tutto analoghe a quella che ci occupa -quali quelle in cui il giudice decide a seguito dell’udienza ex art. 127 cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione o per la camera di consiglio de libertate -ha affermato principi che, mutatis mutandis , appaiono per la loro ratio applicabili anche ad un caso come quello che ci occupa.
Ad esempio, è stata ritenuta affetta da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione sulla base anche di documenti acquisiti dopo la discussione e di cui le parti non hanno potuto tener conto in sede di conclusioni (così Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009 , COGNOME‘Argenio, Rv. 244032 -01, nella cui motivazione la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza camerale al fine di consentire alle parti di esaminare i nuovi documenti e rassegnare, all’esito, eventuali diverse o ulteriori conclusioni).
Nel medesimo solco ermeneutico, in altro caso afferente al giudizio di esecuzione, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, COGNOME, Rv. 262555 -01). E, ancora in tema di procedimento d’esecuzione, è stato ribadito in altra pronuncia che il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio (Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814 -01).
Il principio, come si diceva, è stato anche affermato in materia di misure cautelari personali e 127 cod. proc. pen. sin dal dictum di Sez. 6, n. 1971 del
17/05/1995, COGNOME, Rv. 202307 -01, che non vede orientamenti successivi difformi, secondo cui il tribunale, in sede di appello avverso provvedimento in materia di misure cautelari personali all’udienza di discussione può acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Ma ciò deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall’art. 178 primo comma cod. proc. pen. (e affermando siffatto principio la Corte di legittimità, in un caso nel quale non può non rilevarsi la similitudine con quello che ci occupa, ebbe ad annullare un’ordinanza del tribunale che ebbe ad utilizzare per la decisione un documento prodotto dal P.M. dopo la chiusura della discussione, sul quale, pertanto, la difesa non aveva avuto alcuna possibilità di interloquire).
Ancora, di recente, è stato ribadito che, in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione (così Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021, Strazzeri, Rv. 281331 -01 in un caso in cui la Corte ha escluso che la mancata valutazione di documentazione depositata dalla parte successivamente all’udienza camerale avesse inficiato la decisione del Tribunale del riesame; conf. Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282753 – 01 in cui la Corte ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale sulla base di informazioni in ordine alle condizioni di salute del ricorrente, acquisite presso la direzione dell’istituto penitenziario ove era ristretto con provvedimento adottato fuori dall’udienza e senza che l’esito dell’accertamento fosse stato portato a conoscenza delle parti che, di conseguenza, non avevano potuto interloquire sul punto).
Applicando i principi sopra ricordati al caso in esame, ritiene il Collegio che, in seguito al deposito di osservazioni e contestazioni, che, come visto, ci sono state, e plurime, la Corte territoriale doveva fissare una nuova udienza al fine di consentire ai custodi-amministratori giudiziario di poter contraddire.
Nel caso di specie, tale seconda fase è stata pretermessa e i giudici milanesi hanno, di fatto accogliendosi le ulteriori osservazioni e contestazioni sollevate dalle parti dopo il 10/06/2024 (vedasi, ad esempio, il richiamo a pag. 7 alle attestazioni ricevute dall’ufficio FUG di Milano), senza consentire ai custodi-amministratori giudiziari di poter a loro volta chiarire gli aspetti in contestazione (in tal senso corretto appare il richiamo al dictum di Sez. 2 n. 18434/2024).
Va rilevato, peraltro, come fondatamente lamenta il ricorrente, che, anche a voler ritenere che l’ulteriore contraddittorio potesse essere esperito in via cartolare, gli atti suvvisti non risultano nemmeno portati a conoscenza degli amministratori custodi, così da consentire loro di presentare ulteriori osservazioni scritte.
S’impone, pertanto, trattandosi di provvedimento emesso in violazione del diritto al contraddittorio, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso, cui va anche demandata la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso alla Corte di appello di Milano, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME