Diritti dei detenuti e arredo della cella: i limiti della scelta soggettiva
Il tema dei diritti dei detenuti riguarda non solo la libertà personale, ma anche le condizioni materiali di vita all’interno degli istituti penitenziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra le facoltà dell’amministrazione e le pretese dei ristretti in merito all’allestimento delle celle.
Il caso oggetto del contendere
Un soggetto in stato di detenzione ha presentato ricorso lamentando l’impossibilità di scegliere la tipologia di seduta (sedia o sgabello) all’interno della propria cella. Secondo la difesa, la normativa vigente e le circolari ministeriali avrebbero dovuto garantire una preferenza basata anche sulle condizioni di salute del condannato. Inoltre, veniva sollevata una questione di disparità di trattamento rispetto ai detenuti sottoposti a regimi speciali.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come la scelta tra sedia o sgabello rientri nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione penitenziaria, purché sia garantito un allestimento standard dignitoso. Non esiste, dunque, un diritto soggettivo del detenuto a imporre una specifica preferenza sull’arredo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso ex art. 35-bis, comma 4, dell’ordinamento penitenziario. Tale strumento è esperibile esclusivamente per violazione di legge. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già correttamente valutato l’insussistenza di ragioni sufficienti per derogare all’allestimento standard. La circostanza che la norma parli di sedia o sgabello non implica un diritto di opzione per il detenuto. Inoltre, le doglianze relative allo stato di salute e alla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sono state ritenute estranee al perimetro del giudizio di legittimità, poiché attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce che i diritti dei detenuti devono essere bilanciati con le esigenze organizzative carcerarie. La Cassazione ha confermato che non ogni disagio o preferenza individuale può tradursi in una violazione di legge. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sottolineando l’importanza di presentare ricorsi fondati su precise violazioni normative piuttosto che su questioni di merito già ampiamente vagliate.
Un detenuto può scegliere tra sedia e sgabello per la sua cella?
No, la scelta tra le diverse tipologie di seduta previste dalla normativa rientra nella discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria e non costituisce un diritto soggettivo del detenuto.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione per i detenuti?
Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Non è possibile richiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti o le condizioni di salute se queste sono già state valutate dal giudice di merito.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50907 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50907 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t -)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’argomento dedotto in ricorso sul contenuto dell’art. 3 della Circolare D.A.P. ottobre 2017 è stato, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, valutato dal giudice del me nel senso che non esistano ragioni sufficienti per garantire al detenuto un allestimento della ce diverso da quello standard, e la circostanza che la norma parli di “sedia o sgabello” non comporta il diritto del detenuto ad ottenere tra i due il tipo di seduta che preferisce; la deduzione differenza di trattamento riservata ai detenuti nel regime dell’art. 41-bis ord. pen. e q secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori per approfondire lo s di salute del condannato esorbita dai limiti del ricorso ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. ch ammesso soltanto per violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.