Sentenza di Cassazione Penale Sez. U Num. 34036 Anno 2025
Penale Sent. Sez. U Num. 34036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO, nato a Parabita il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 AVV_NOTAIOa Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento AVV_NOTAIOa sentenza impugnata senza rinvio,
o, in subordine, con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2023, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma AVV_NOTAIOa sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce il 25 gennaio 2021, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen., con applicazione AVV_NOTAIOa recidiva infraquinquennale, ed ha rideterminato la pena, riducendola, in tre anni e dieci mesi di reclusione.
Secondo i Giudici di merito, NOME COGNOME, agendo in qualità di dipendente AVV_NOTAIO‘ente RAGIONE_SOCIALE, e segnatamente di responsabile AVV_NOTAIOa sala consulenze di un ufficio postale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe impossessato, nel giugno 2012, AVV_NOTAIOa somma di 23.493,58 euro proveniente dal riscatto di buoni fruttiferi intestati a NOME COGNOME, nonché, con condotte protratte fino al dicembre 2011, AVV_NOTAIOa somma di 30.000,00 euro proveniente dal riscatto di buoni fruttiferi intestati a NOME COGNOME. Precisamente, i fatti risultano così ricostruiti: a) l’imputato avrebbe indotto le due persone offese a riscattare dei buoni fruttiferi postali al fine di effettuare investimenti più convenienti, facendo sottoscrivere a NOME COGNOME un modulo di acquisto di quote del fondo “Banco Posta Obbligazionario giugno 2015” e a NOME COGNOME un modulo di acquisto di buoni postali fruttiferi BFPremia, senza poi registrarli; b) le persone offese avrebbero incassato le somme provenienti dal riscatto dei buoni postali fruttiferi sui loro conti correnti; c) l’imputato, a questo punto, avrebbe effettuato dei versamenti dai conti correnti AVV_NOTAIOe due clienti sui propri conti correnti o su conti correnti a lui riconducibili.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con un atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, articolando cinque motivi, il cui contenuto è sintetizzato a norma di quanto previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 314 cod. pen. e 3 Cost., avendo riguardo alla qualificazione dei fatti in termini di peculato, invece che, eventualmente, di appropriazione indebita.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile il reato di peculato, in quanto le operRAGIONE_SOCIALE realizzate dall’imputato sarebbero tipiche AVV_NOTAIO‘attività bancaria, di natura privatistica, e, quindi, al medesimo soggetto non potrebbe essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si aggiunge che la Corte di cassazione, già in relazione all’applicazione AVV_NOTAIOa misura cautelare nei confronti AVV_NOTAIO‘attuale
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ricorrente, aveva escluso la configurabilità AVV_NOTAIOa qualifica di incaricato di pubblico servizio, e, quindi, del reato di peculato, osservando che è priva di qualunque ragionevole giustificazione la diversità di trattamento dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli AVV_NOTAIOe banche, pur se operanti nel medesimo contesto di attività. Si evidenzia, inoltre, che, ripetutamente, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la configurabilità AVV_NOTAIOa qualifica di persona incaricata di pubblico servizio con riferimento al dipendente di RAGIONE_SOCIALE, e perciò del reato di peculato, anche quando questi proceda alla raccolta del risparmio per conto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (si citano, Sez. 6, n. 39852 del 16/09/2015, e Sez. 6, n. 30/10/2014, n. 18457).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 314 cod. pen., avendo riguardo alla qualificazione dei fatti in termini di peculato, invece che, eventualmente, di truffa, o di abuso di ufficio o di appropriazione indebita.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso che l’imputato sia venuto in possesso AVV_NOTAIOe somme di denaro mediante artifici o raggiri. Si rappresenta, in proposito, che l’imputato ebbe a far sottoscrivere ad entrambe le persone offese “falsi” moduli di investimento, e che tali condotte non costituiscono un post factum rispetto all’appropriazione, bensì l’antecedente di questa, in quanto, per l’avvenuto riscatto dei buoni fruttiferi, le somme non erano più nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Si rimarca che l’imputato non aveva il possesso immediato del «denaro pubblico», come emerge anche dalla necessità, per il medesimo, di recarsi personalmente presso le abitRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe persone offese per ottenere la sottoscrizione dei moduli di investimento.
Si ribadisce, inoltre, che non è configurabile il delitto di peculato, perché l’attività di bancoposta esercitata da RAGIONE_SOCIALE non costituisce «pubblico servizio», e, quindi, l’imputato, avendo agito nel contesto di tale attività, non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia il mancato rilievo AVV_NOTAIO‘insussistenza del dolo necessario per l’integrazione di una condotta delittuosa.
Si deduce che, nella fattispecie in esame, non è rilevabile l’elemento soggettivo del dolo specifico, in quanto non risulta che l’imputato abbia agito per conseguire un profitto. Si osserva che l’imputato ha agito sempre sotto il controllo di dirigenti a lui sovraordinati, e che l’assenza di rilievi da parte di costoro ha indotto l’attuale ricorrente a ritenere di agire in modo lecito.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che la pena irrogata è eccessiva e, alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. GLYPH ///
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia l’improcedibilità per avvenuta prescrizione del reato contestato.
Si deduce che il reato per cui si procede, in quanto commesso nel dicembre 2011, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Con ordinanza del 29 maggio 2024, la Sesta Sezione penale AVV_NOTAIOa Corte di cassazione, cui era stato assegnato il ricorso, ha rimesso gli atti alle Sezioni RAGIONE_SOCIALE ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rilevando l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dipendente di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale, ossia di raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, e, in particolare, in ordine alla ravvisabilità, in presenza di tale fattispecie, AVV_NOTAIOa figura di un incaricato di pubblico servizio o, invece, di un soggetto privato.
3.1. L’ordinanza di rimessione premette che la risoluzione AVV_NOTAIOa questione è rilevante ai fini AVV_NOTAIOa decisione.
Sottolinea che, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’attuale ricorrente, agendo quale consulente AVV_NOTAIOa struttura di bancoposta, si è appropriato AVV_NOTAIOe somme AVV_NOTAIOe clienti, prelevandole direttamente dal loro conto corrente postale e trasferendole su rapporti a lui riferibili o di suo interesse, senza utilizzare a tal fine una condotta truffaldina. Precisa inoltre che l’imputato, nell’esercizio AVV_NOTAIOe sue mansioni, aveva il potere di compiere autonomamente operRAGIONE_SOCIALE sulla giacenza dei conti correnti dei clienti, e che la sua condotta fraudolenta, costituita dalla acquisizione AVV_NOTAIOa sottoscrizione di moduli di investimento e dalla successiva omessa registrazione degli stessi nel RAGIONE_SOCIALE, era funzionale non a conseguire la disponibilità del denaro, bensì ad occultare la propria condotta appropriativa.
3.2. Ciò posto, l’ordinanza di rimessione evidenzia che sul tema AVV_NOTAIOa qualifica soggettiva attribuibile al dipendente di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale si contrappongono due orientamenti.
3.2.1. Il Collegio innanzitutto dà conto AVV_NOTAIO‘orientamento maggioritario.
Rappresenta che, secondo questo indirizzo, il dipendente di RAGIONE_SOCIALE, quando agisce in relazione AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto tale attività ha una specifica connotazione pubblicistica, siccome per legge direttamente ed univocamente finalizzata al perseguimento di interessi pubblici (si citano: Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 – 01; Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 265290 – 01; Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010, COGNOME, Rv. 248271 – 01; Sez. 6, n. 36007 del 15/06/2004, COGNOME, Rv. 229758 – 01; Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, COGNOME, Rv. 218903 – 01).
Espone poi, in sintesi, le ragioni poste a base di tale orientamento.
Questo indirizzo sottolinea, in primo luogo, che il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, rubricato “Regolamento dei servizi di bancoposta”, nell’elencare detti servizi, all’art. 2, comma 1, ha considerato distintamente quello concernente la raccolta del risparmio postale, menzionato alla lett. b), rispetto a quello relativo alla raccolta del risparmio tra il pubblico, indicato alla lett. a), e del tutto assimilato agli ordinari sevizi bancari. Richiama, poi, il disposto AVV_NOTAIO‘art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale e AVV_NOTAIOe telecomunicRAGIONE_SOCIALE), in forza del quale «Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura AVV_NOTAIOe funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale», rimasto vigente anche dopo l’intervento modificativo AVV_NOTAIO‘art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Evidenzia, quindi, che la natura pubblicistica AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale trova conferma: a) nella strumentalità dei fondi raccolti al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati alla RAGIONE_SOCIALE; b) nella peculiare regolamentazione dei prodotti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato, immediatamente liquidabili senza perdite in conto capitale, ed oggetto di monopolio legale; c) nella istituzione, per legge, di un RAGIONE_SOCIALE contabile ed organizzativo “separato”, da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, per la gestione AVV_NOTAIOa raccolta del risparmio postale; d) nella sottoposizione al controllo AVV_NOTAIOa Corte dei Conti sia AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, sia di RAGIONE_SOCIALE
Il Collegio, ancora, aggiunge che l’orientamento maggioritario è stato ribadito di recente da ulteriori decisioni (si citano Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 – 01; Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 28630 de 22/06/2022, COGNOME., non massimata).
Rimarca che queste decisioni hanno valorizzato anche la previsione, per i prodotti del risparmio postale, di forme di tassazione agevolata e di esenzioni da oneri fiscali, nonché la sottoposizione AVV_NOTAIOa relativa attività al potere di indirizzo del AVV_NOTAIO, esercitato, da ultimo, con il d.m. 5 ottobre 2020, nel quale, all’art. 1, si è ribadito che il “risparmio postale costituisce servizio di interesse economico AVV_NOTAIO“.
3.2.2. Il Collegio, poi, riferisce AVV_NOTAIO‘orientamento contrapposto.
Rappresenta che, ad avviso di questo indirizzo, il dipendente di RAGIONE_SOCIALE, anche quando agisce in relazione AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale, svolge un’attività di tipo privatistico, non diversa da quella esercitata dalle banche (si citano: Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, COGNOME, Rv. 274289 – 01; Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263359 – 01; Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262746 – 01).
Espone, in sintesi, le ragioni poste a base di tale orientamento.
Questo indirizzo sottolinea, in primo luogo, che la RAGIONE_SOCIALE opera, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, come un comune RAGIONE_SOCIALEsta, e non interviene nei rapporti con la clientela, mentre i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e la clientela sono regolati esclusivamente dal diritto civile. Rimarca, poi, che riservare ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, nell’espletamento dei servizi del risparmio postale, un trattamento penale più rigoroso di quello applicabile ai dipendenti degli istituti di credito integra una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Osserva, quindi, che gli argomenti addotti dall’orientamento contrapposto non sono plausibili o comunque risolutivi, in particolare perché: a) l’art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973 si colloca nel contesto AVV_NOTAIOa disciplina antecedente alle riforme dei settori bancario e postale ed alla privatizzazione AVV_NOTAIO‘attività bancaria; b) il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ha riguardo ai servizi postali, ma non è in alcun modo riferibile all’attività di bancoposta; c) la separazione organizzativa e contabile nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è solo preordinata ad evitare possibili commistioni nella gestione AVV_NOTAIOa provvista derivante dall’attività bancaria rispetto alle altre; d) RAGIONE_SOCIALE non opera anche “in nome” di RAGIONE_SOCIALE, e, comunque, quand’anche si volesse ritenere ciò, non sono rilevabili interferenze di tale profilo sulle regole di disciplina AVV_NOTAIOa sua attività. Evidenzia, ancora, che RAGIONE_SOCIALE, per realizzare le proprie finalità istituzionali, a norma AVV_NOTAIO‘art. 2 d.lgs. n. 284 del 1999, può avvalersi, in alternativa alla raccolta del risparmio postale, di banche, intermediari finanziari e imprese di investimento «per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE stessa, di cui al comma 1, lett. b)».
Il Collegio aggiunge inoltre che anche altra decisione, pronunciandosi con riferimento ai reati in materia di falso, ha escluso che la condotta di falsificazione di un libretto postale sia soggetta a sanzione penale, in quanto ha premesso che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di RAGIONE_SOCIALE costituisce servizio bancario disciplinato dal diritto privato (si cita Sez. 2, n. 20437 del 07/03/2018, Callea, Rv. 272807 – 01).
3.3. Al termine di questa esposizione, l’ordinanza di rimessione dichiara espressamente di condividere le ragioni poste a base del secondo orientamento, che esclude la qualifica pubblicistica dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, e ne offre analitica spiegazione.
Il Collegio rimettente sottolinea, anzitutto, che la nozione di “servizio economico di interesse AVV_NOTAIO” è riferita, in AVV_NOTAIO, anche ai servizi bancari, come rilevato dalla RAGIONE_SOCIALEe Europea proprio nella procedura Aiuto di stato n. C 49/2006, relativa alla remunerazione a RAGIONE_SOCIALE per il collocamento dei prodotti finanziari del risparmio postale.
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Sviluppa, poi, gli argomenti posti a fondamento AVV_NOTAIOa tesi privatistica, criticando la persuasività di quelli addotti a base AVV_NOTAIOa soluzione pubblicistica.
In particolare, rimarca la natura privatistica dei rapporti con i risparmiatori, richiamando, tra l’altro, l’art. 3 d.P.R. n. 144 del 2001, in forza del quale: «Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto AVV_NOTAIOe norme del codice civile e AVV_NOTAIOe leggi speciali».
Rappresenta, inoltre, che: a) la previsione di cui all’art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973 è irrilevante, perché si riferisce espressamente a tutti i «servizi postali e di bancoposta», ossia anche a quelli ritenuti pacificamente estranei all’area pubblicistica, come, ad esempio, quelli relativi all’emissione di carte di credito; b) la destinazione AVV_NOTAIOa raccolta da risparmio postale al finanziamento AVV_NOTAIOe finalità pubbliche perseguite da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è elemento dirimente, perché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE può acquisire risorse a questi specifici fini anche ricorrendo a banche, intermediari finanziari e imprese di investimento, ex art. 2 d.lgs. n. 284 del 1999; c) le particolari tutele riconosciute ai titolari di buoni postali fruttiferi di libretti postali di risparmio non sono esclusive del risparmio postale, perché possono essere estese ad altri prodotti ex art. 2 d.m. RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO del 6 ottobre 2004, ed hanno come contropartita una bassa redditività; d) il controllo AVV_NOTAIOa Corte dei Conti, ex artt. 100 Cost. e 12 legge 21 marzo 1958, n. 259, non è un controllo di legittimità sugli atti, ma di gestione economica, comune a tutti gli enti e le imprese cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, come RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; e) il trattamento fiscale agevolato e l’esenzione dagli oneri di successione non sono caratteristiche esclusive per i buoni postali fruttiferi, perché tali discipline sono estese a tutte le obbligRAGIONE_SOCIALE pubbliche RAGIONE_SOCIALE, nonché alle obbligRAGIONE_SOCIALE emesse da Stati ed enti territoriali inclusi in una lista di Paesi ritenuti affidabili; f) la collocazione del risparmio postale da parte di RAGIONE_SOCIALE non avviene in regime di monopolio, anche perché si riferisce ad un prodotto facente parte di un genere di “comune commercio”, come rilevato dalla RAGIONE_SOCIALEe Europea nella già citata procedura Aiuto di stato n. C 49/2006; g) la qualifica di organismo di diritto pubblico attribuita sia a RAGIONE_SOCIALE sia a RAGIONE_SOCIALE non è comunque riferibile alle attività di raccolta del risparmio postale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il Collegio rimettente, ancora, osserva che, anche a voler ritenere la raccolta del risparmio postale un servizio pubblico, deve escludersi la qualifica pubblicistica AVV_NOTAIO‘operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto ai rapporti con il cliente per la vendita e la gestione dei relativi prodotti.
Rileva, in proposito, che detto soggetto, operando in un settore caratterizzato da una gestione ampiamente dennaterializzata, svolge un’attività tipicamente
esecutiva, la quale non richiede specifiche competenze e risulta priva del carattere di autonomia. Precisa, in particolare, richiamando l’art. 7 d.m. RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO del 6 ottobre 2004, che le annotRAGIONE_SOCIALE effettuate sui libretti di risparmio postale sono in tutto equiparate a quelle previste per i libretti di deposito a risparmio dall’art. 1835 cod. civ., ed hanno forza dimostrativa limitata, in quanto destinate a soccombere se discordanti con le registrRAGIONE_SOCIALE nelle scritture contabili.
A seguito AVV_NOTAIO‘ordinanza di rimessione, con decreto del 6 settembre 2024, la Prima Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni RAGIONE_SOCIALE, a norma degli artt. 610, comma 3, e 618, comma 1, cod. proc. pen., e ne ha disposto la trattazione all’udienza pubblica per il giorno 12 dicembre 2024.
Con istanza trasmessa il 18 settembre 2024 il difensore AVV_NOTAIO‘imputato ha chiesto di potere discutere oralmente la causa.
Con provvedimento adottato il 20 settembre 2024, la Prima Presidente ha disposto in conformità.
Con successivo provvedimento del 5 novembre 2024, la Prima Presidente ha differito la trattazione del ricorso all’udienza del 30 gennaio 2025.
All’udienza del 30 gennaio 2025, su istanza del difensore del ricorrente, il quale ha allegato il proprio impedimento per motivi di salute, la trattazione del ricorso è stata rinviata all’odierna udienza del 29 maggio 2025.
Con istanza in data 14 febbraio 2025, il difensore AVV_NOTAIO‘imputato ha formulato nuova richiesta di trattazione orale AVV_NOTAIOa causa, e, con provvedimento adottato il 17 febbraio 2025, la Prima Presidente ha disposto in conformità.
In data 13 gennaio 2025, la Procura AVV_NOTAIO ha presentato note di udienza nelle quali ha anticipato le proprie conclusioni a sostegno AVV_NOTAIOa tesi secondo cui l’operatore di RAGIONE_SOCIALE, addetto alla vendita e gestione dei prodotti del risparmio postale, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen., con conseguente configurabilità del delitto di peculato nel caso di condotta appropriativa da parte del predetto AVV_NOTAIOe somme afferenti a tale tipologia di prodotti.
In data 22 maggio 2025, il difensore del ricorrente ha depositato memoria, nella quale, anche in replica alle osservRAGIONE_SOCIALE espresse dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nelle note di udienza, ha riproposto e sviluppato gli argomenti esposti nel ricorso, in particolare per evidenziare l’esigenza di assicurare parità di trattamento tra il dipendente di RAGIONE_SOCIALE ed il dipendente AVV_NOTAIOa banca incaricato AVV_NOTAIOe medesime mansioni, procedendo ad ampi richiami di giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: “Se, nell’ambito AVV_NOTAIOe attività di bancoposta svolte da RAGIONE_SOCIALE, la raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio”.
La questione di diritto appena sintetizzata, rilevante ai fini AVV_NOTAIOa decisione perché la risoluzione affermativa AVV_NOTAIOa stessa costituisce presupposto indispensabile per la configurabilità del delitto di peculato, ha dato luogo ad un argomentato contrasto nella giurisprudenza di legittimità, dei cui termini e AVV_NOTAIOe cui ragioni occorre dare conto.
Per motivi di chiarezza espositiva, si procederà dapprima all’esame del contrasto giurisprudenziale, poi all’approfondimento del tema concernente l’individuazione AVV_NOTAIO‘ambito applicativo AVV_NOTAIOe nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio, quindi all’analisi dei profili di disciplina AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale, per verificare se l’esercizio di essa costituisca pubblico servizio o pubblica funzione, infine, risolta affermativamente tale questione, allo scrutinio del tema se, nell’esercizio del pubblico servizio o AVV_NOTAIOa pubblica funzione, rientri anche la specifica attività svolta dall’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione dei prodotti del risparmio postale.
La soluzione che attribuisce la qualifica di pubblico agente al dipendente di RAGIONE_SOCIALE quando agisce nell’ambito AVV_NOTAIOe attività di raccolta del risparmio postale si è sviluppata progressivamente nel tempo, e si articola in conclusioni non del tutto coincidenti.
3.1. Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, COGNOME, Rv. 218903 – 01, è la prima decisione intervenuta sul tema dopo la riforma degli artt. 357 e 358 cod. pen. recata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e la trasformazione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE in società per RAGIONE_SOCIALE, in particolare per effetto AVV_NOTAIO‘art. 2, comma 27, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Questa decisione premette che in epoca precedente alla riforma degli artt. 357 e 358 cod. pen. e alla privatizzazione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, non vi era dubbio che i preposti ai servizi postali fossero pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, il quale accomunava indistintamente gli “addetti ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione”.
La pronuncia, poi, osserva che, anche dopo la c.d. “privatizzazione” AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE in società RAGIONE_SOCIALE, le disposizioni normative hanno continuato ad evidenziare la natura pubblicistica AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale. In particolare, richiama le previsioni di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, relativo al riordino AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per sottolineare che: a) i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e altri prodotti finanziari assistiti dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato rientrano nelle risorse AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE; b) le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e altri prodotti finanziari assistiti dalla garanzia AVV_NOTAIO Stato sono stabilite con decreti del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, del Bilancio e AVV_NOTAIOa Programmazione Economica, adottati su proposta del Direttore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE; c) per la raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali la RAGIONE_SOCIALE «si avvale di RAGIONE_SOCIALE»; d) la Corte dei Conti delibera sul rendiconto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e riferisce annualmente al Parlamento sull’andamento AVV_NOTAIOa sua gestione; e) le disposizioni di cui al d.lgs. n. 156 del 1973 in materia di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali sono abrogate solo a decorrere dall’entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche di tali prodotti.
La decisione conclude che, in ragione dei «poteri certificatori esercitati», deve riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale al dipendente di RAGIONE_SOCIALE quando svolge la sua attività in relazione al risparmio postale.
3.2. Le successive pronunce relative all’attività svolta dal dipendente di RAGIONE_SOCIALE nel settore del risparmio postale, per molto tempo, hanno richiamato espressamente Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, cit., pur ritenendo ravvisabile la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
In questo senso, in particolare, si sono espresse: Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010, COGNOME, Rv. 248271 – 01; Sez. 6, n. 3897 del 09/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242520 – 01; Sez. 6, n. 34884 del 07/03/2007, COGNOME, Rv. 237693 – 01; Sez. 6, n. 36007 del 15/06/2004, COGNOME, n. 229758 – 01; Sez. 6, n. 28101 del 07/02/2002, COGNOME, Rv. 222012 – 01.
Tra queste decisioni, Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010, cit., si segnala perché evidenzia come le osservRAGIONE_SOCIALE esposte da Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, cit. non debbano essere rimeditate in considerazione AVV_NOTAIOa successiva evoluzione normativa, la quale ha trasformato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in una società per RAGIONE_SOCIALE, in forza AVV_NOTAIO‘art. 5 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed ha disposto sulla ripartizione AVV_NOTAIOe passività per i buoni fruttiferi postali e per i libretti di risparmi
postale tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mediante d.m. 5 dicembre 2003 del RAGIONE_SOCIALE.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di un ufficio postale, inoltre, è stata riconosciuta anche al fine AVV_NOTAIOa configurabilità AVV_NOTAIO‘aggravante di cui all’art. 61, n. 10, cod. pen. da Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 265290 – 01).
3.3. Un ulteriore approfondimento AVV_NOTAIOa soluzione favorevole alla attribuzione AVV_NOTAIOa qualifica di incaricato di pubblico servizio al dipendente di RAGIONE_SOCIALE quando agisce nell’ambito AVV_NOTAIOe attività di raccolta del risparmio postale è stato operato da Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 01
La decisione premette che la nozione di incaricato di pubblico servizio è predicabile indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di impiego tra l’agente ed un ente pubblico, in quanto l’art. 358 cod. pen. fa riferimento a colui che, «a qualunque titolo», presta un servizio pubblico, e richiede una regolamentazione pubblicistica di quest’ultimo, che vincola l’operatività del soggetto o ne disciplina la discrezionalità in coerenza col principio di legalità.
La decisione rappresenta poi che, procedendo ad un’analisi AVV_NOTAIOe caratteristiche proprie di ciascuna AVV_NOTAIOe attività di bancoposta definite dall’art. 2, comma 1, d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, risulta evidente la specificità del settore relativo alla raccolta del risparmio postale rispetto a quello AVV_NOTAIO‘ordinaria raccolta di risparmio tra il pubblico.
Evidenzia, in particolare, che: a) il risparmio postale, a norma AVV_NOTAIO‘art. 2, connma 6, d.P.R. n. 144 del 2001, è oggetto di distinta considerazione rispetto alle altre attività di bancoposta e ad esso possono essere riferite le disposizioni del T.U. bancario e del T.U. RAGIONE_SOCIALE solo «ove applicabili» o «in quanto compatibili»; b) le somme provenienti dal risparmio postale possono essere utilizzate solo per finalità di pubblico interesse, atteso il disposto AVV_NOTAIO‘art. 5, comma 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificRAGIONE_SOCIALE; c) gli strumenti di risparmio postale costituiscono forme di investimento prudenziale, caratterizzate dall’immediata liquidabilità AVV_NOTAIO‘investimento senza perdite in conto capitale o altre penalizzRAGIONE_SOCIALE, a differenza anche degli investimenti in titoli di Stato, soggetti alle fluttuRAGIONE_SOCIALE del mercato in caso di vendita anticipata; d) l’emissione ed il collocamento degli strumenti di risparmio postale sono riservati in via esclusiva, per legge, la prima a RAGIONE_SOCIALE ed il secondo a RAGIONE_SOCIALE o a società da essa controllate; e) RAGIONE_SOCIALE ha l’obbligo di istituire un RAGIONE_SOCIALE di separazione patrimoniale, organizzativa e contabile per le attività di pubblico interesse di cui all’art. 5, comma 7, d.l. n. 269 del 2003; f) per le attività AVV_NOTAIOa
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gestione separata AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE determina con propri decreti di natura non regolamentare i parametri e le principali condizioni di esercizio, ex art. 5, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, e l’ente può avvalersi AVV_NOTAIO‘Avvocatura AVV_NOTAIOo Stato; g) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono sottoposte al controllo AVV_NOTAIOa Corte dei Conti a norma AVV_NOTAIO‘art. 12 legge n. 259 del 1958; h) a norma AVV_NOTAIO‘art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973, anche dopo l’eliminazione del riferimento ai servizi di telecomunicRAGIONE_SOCIALE operata dall’art. 218, lett. h), d.lgs. n. 259 del 2003, «e persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura AVV_NOTAIOe funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale».
3.4. Le conclusioni e gli argomenti espressi da Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, cit., sono stati condivisi da successive pronunce, quali: Sez. 6, n. 38310 del 04/07/2023, COGNOME, non nnassimata; Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 28630 del 22/06/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 – 01; Sez. 6, n. 52662 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274297 – 01; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, COGNOME, Rv. 269481 – 01.
In particolare, queste decisioni sottolineano che: i prodotti del risparmio postale sono sottoposti a forme di tassazione agevolata, sono esenti dagli oneri di successione; i proventi di tale raccolta sono destinati da RAGIONE_SOCIALE al sostegno degli investimenti pubblici; le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali sono fissate con decreti del AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO su proposta del direttore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima per la raccolta del risparmio postale si avvale in via esclusiva di RAGIONE_SOCIALE
3.5. Da ultimo, la soluzione che qualifica il dipendente di RAGIONE_SOCIALE come incaricato di pubblico servizio, quando agisce nell’attività di vendita e gestione dei prodotti del risparmio postale, è stata ribadita con ampia motivazione da Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 – 01.
La pronuncia appena citata valorizza in particolare i seguenti profili: a) il legislatore, specie nel d.P.R. n. 144 del 2001, distingue nettamente tra attività di raccolta del risparmio postale e attività di raccolta del risparmio tra il pubblico; b) i fondi raccolti mediante la sollecitazione del risparmio postale costituiscono risorsa economica utilizzata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per il perseguimento AVV_NOTAIOe sue finalità istituzionali, a norma AVV_NOTAIO‘art. 5, comma 7, d.l. n. 269 del 2003; c) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la collocazione dei prodotti del risparmio postale, opera in regime di monopolio, in forza del disposto di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 284 del 1999; d) il AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO ha il potere di determinare
con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione AVV_NOTAIOe condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e AVV_NOTAIOe altre operRAGIONE_SOCIALE finanziarie assistiti dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 5 dl. n. 269 del 2003; e) il d.m. 5 ottobre 2020 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO ha rimesso a RAGIONE_SOCIALE la definizione AVV_NOTAIOe condizioni di emissione e AVV_NOTAIOe caratteristiche dei prodotti del risparmio postale, ha prescritto l’allineamento del costo AVV_NOTAIOa raccolta mediante buoni fruttiferi postali al costo equivalente all’indebitamento del RAGIONE_SOCIALE sul mercato, ed ha escluso commissioni a carico dei risparmiatori per i servizi di collocamento, gestione e rimborso di tali buoni; f) i libretti e i buoni postali sono inclusi nel debito pubblico in quanto passività AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, come precisano le “note metodologiche” del 14 ottobre 2008 pubblicate sul sito internet AVV_NOTAIOa Banca d’Italia; g) i buoni fruttiferi postali hanno un regime giuridico particolare in quanto assistiti dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato, non cedibili, esenti dalle imposto di registro, bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro tributo, nonché esclusi dall’attivo ereditario e dall’imposta di successione; h) i buoni fruttiferi postali, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza civile di legittimità, non sono titoli di credito, ma documenti di legittimazione, funzionali esclusivamente ad identificare l’avente diritto alla prestazione.
La soluzione che esclude la qualifica di pubblico agente in relazione al dipendente di RAGIONE_SOCIALE quando agisce nell’ambito AVV_NOTAIOe attività di raccolta del risparmio postale è stata affermata in epoca più recente.
4.1. Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262746 – 01, è la prima decisione che ha accolto la tesi privatistica.
La pronuncia appena indicata premette che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio è connessa all’effettivo esercizio di funzioni nell’ambito di un pubblico ufficio o servizio, e, quindi, prescinde dalla qualità pubblica o privata AVV_NOTAIO‘ente di appartenenza.
Osserva, poi, che l’attività bancaria è attività privata e non esercizio di pubblico servizio, e che l’attività di “bancoposta”, per il suo intrinseco contenuto, è anch’essa attività bancaria, quindi, come tale, attività di diritto privato.
Sottolinea che la piena equiparazione AVV_NOTAIO‘attività di bancoposta alla comune attività bancaria risulta in modo chiaro dalle previsioni del d.P.R. n. 144 del 2001, poiché questo, tra l’altro, parifica espressamente RAGIONE_SOCIALE alle banche ai fini AVV_NOTAIOa applicazione del T.U. bancario e del T.U. finanza, separa contabilmente l’intera attività di “bancoposta” rispetto alle altre attività di RAGIONE_SOCIALE, evitando commistioni, e riserva la disciplina dei rapporti con la clientela alle leggi civili senza prevedere deroghe implicanti l’esercizio di un pubblico servizio.
Evidenzia, quindi, che qualificare i dipendenti postali come incaricati di pubblico servizio quando svolgono attività relative al servizio di bancoposta implica l’applicazione agli stessi di un trattamento più aspro rispetto a quello riservato ai dipendenti bancari, senza che ciò risponda ad alcuna ragionevole giustificazione.
Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, cit., inoltre, esamina analiticamente gli argomenti addotti dall’orientamento cui si contrappone, e procede a confutarli. Rappresenta, in particolare, che: a) i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, quando provvedono alla raccolta del risparmio postale, operano sì “per conto”, ma non “in nome”, di RAGIONE_SOCIALE, in quanto spendono con i clienti il nome di RAGIONE_SOCIALE e non quello di RAGIONE_SOCIALE, e comunque anche un’eventuale spendita del nome di questa non comporta deroghe all’applicazione AVV_NOTAIOe regole applicabili all’attività bancaria; b) la disposizione di cui all’art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973 è stata dettata in epoca precedente alla riforma dei settori postale e bancario, non può dirsi “confermata” dall’eliminazione del solo riferimento agli addetti al settore AVV_NOTAIOe telecomunicRAGIONE_SOCIALE, operata dal d.lgs. n. 259 del 2003, in quanto il d.lgs. appena citato si è occupato esclusivamente di questo settore, e presuppone comunque la necessità di avere riguardo alla «natura AVV_NOTAIOe funzioni affidate»; c) la disposizione di cui all’art. 18 d.lgs. n. 261 del 1999 qualifica «incaricate di pubblico servizio in conformità AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen.» le «persone addette ai servizi postali», ma non fa alcun cenno ai servizi di “bancoposta”; d) il contratto di programma stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non contiene alcuno specifico riferimento ai servizi postali; e) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per realizzare le proprie finalità istituzionali, può utilizzare, oltre che le risorse provenienti dal risparmio postale, anche altri prodotti finanziari da essa emessi e collocati tra il pubblico mediante banche, intermediari finanziari e imprese di investimento; f) i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. e RAGIONE_SOCIALE sono quelli comunemente intercorrenti tra un RAGIONE_SOCIALEsta e la società di cui si possiedono le RAGIONE_SOCIALE. 4.2. Il principio affermato da Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, cit., è stato ribadito o comunque richiamato da alcune successive decisioni. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In particolare, Sez. 6, n. 39852 del 16/09/2015, COGNOME, non massimata, e Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014, dep. 2015, AVV_NOTAIO, Rv. 263359 – 01, hanno fatto applicazione del principio (Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014, cit., ha anche testualmente riproposto le motivRAGIONE_SOCIALE di Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, cit.).
Altre decisioni, invece, hanno richiamato il principio, ma, pur ritenendolo esplicitamente o implicitamente condivisibile, hanno escluso di poterlo applicare (così Sez. 6, n. 3940 AVV_NOTAIO’11/12/2015, dep. 2016, AVV_NOTAIO, non massimata, la quale ha ravvisato di non potersi pronunciare sul punto per l’esistenza di un giudicato cautelare), o comunque si tratta di pronunce riguardanti attività diverse dal
risparmio postale (cfr. Sez. 6, n. 22275 del 31/01/2024, COGNOME, massimata per altro, relativa all’addetto allo sportello di cassa incaricato dal cliente del pagamento di tributi tramite moAVV_NOTAIOo F24, nonché Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, COGNOME, Rv. 274289 – 01, riferita all’addetto ad uno sportello di cassa incaricato del pagamento di un bollettino postale).
4.3. Una ulteriore decisione, Sez. 2, n. 20437 del 07/03/2018, Callea, Rv. 272807 – 01, ha escluso la configurabilità del reato di falsità materiale del privato in atto pubblico con riferimento alla condotta di chi forma falsi buoni fruttiferi postali, ritenendo che detti documenti debbano essere qualificati come scritture private, in quanto, «per struttura e funzione, il servizio di RAGIONE_SOCIALE, consistente nella negoziazione dei buoni fruttiferi in favore dei privati, non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal RAGIONE_SOCIALE bancario rimanendo assoggetta ad una disciplina di diritto privato».
A fondamento di questa conclusione, la pronuncia premette che non è in discussione la natura di ente pubblico di RAGIONE_SOCIALE, anche perché l’interesse pubblico può essere perseguito con strumenti giuridici di natura privatistica, come riconosciuto espressamente dal Consiglio di Stato (si cita Cons. Stato, n. 1206 del 02/03/2011). Osserva, però, che i servizi di tipo bancario offerti da RAGIONE_SOCIALE hanno natura complementare all’originaria finalità pubblicistica. Sottolinea in proposito, e anzitutto, che il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, «opera, testualmente e chiaramente, una piena equiparazione AVV_NOTAIO‘attività di bancoposta a quella AVV_NOTAIOe vere e proprie banche, senza prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE», in quanto assoggetta anche il c.d. “risparmio postale” alla disciplina del T.U. bancario e del T.U. finanza, e dispone: «per quanto non diversamente previsto dal presente decreto i rapporti con la clientela sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto AVV_NOTAIOe norme del codice civile e AVV_NOTAIOe leggi speciali». Aggiunge, poi, che la natura privatistica del rapporto intercorrente tra il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi e RAGIONE_SOCIALE è evidenziata anche dalla giurisprudenza civile di legittimità, quando qualifica i documenti a questi relativi non come titoli di credito, bensì come meri titoli di legittimazione (si cita Sez. U civ., n. 13979 del 15/06/2007). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4.4. La tesi che nega la configurabilità AVV_NOTAIOa qualifica di pubblico agente in relazione al dipendente di RAGIONE_SOCIALE quando agisce nell’ambito AVV_NOTAIOe attività di raccolta del risparmio postale è stata infine ribadita, in modo estremamente dettagliato, nell’ordinanza di rimessione.
Il Collegio rimettente sottolinea, anzitutto, che la nozione di “servizio economico di interesse AVV_NOTAIO” è riferita, in AVV_NOTAIO, anche ai servizi bancari, come rilevato dalla RAGIONE_SOCIALEe Europea proprio nella procedura Aiuto di stato n. C 49/2006, relativa alla remunerazione a RAGIONE_SOCIALE per il collocamento
dei prodotti finanziari del risparmio postale, e che l’attività relativa agli ordinari servizi bancari non implica l’assunzione di qualifiche pubblicistiche a norma degli artt. 357 e 358 cod. pen., secondo il risalente insegnamento AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. U, n. 8342 del 23/05/1987, Tuzet, Tv. 176405 – 01).
Sviluppa, poi, gli argomenti posti a fondamento AVV_NOTAIOa tesi privatistica, criticando la persuasività di quelli addotti a base AVV_NOTAIOa soluzione pubblicistica.
In particolare, rimarca la natura privatistica dei rapporti con i risparmiatori, precisando che la scelta di acquisire risorse finanziarie dal mercato non deve essere sovrapposta con quella successiva di negoziazione e gestione degli strumenti finanziari emessi, e richiamando, tra l’altro, l’art. 3 d.P.R. n. 144 del 2001, in forza del quale: «Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto AVV_NOTAIOe norme del codice civile e AVV_NOTAIOe leggi speciali».
Rappresenta, inoltre, che: a) la previsione di cui all’art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973, ricognitiva AVV_NOTAIOa qualifica di “incaricato di pubblico servizio” agli addetti ai «servizi postali e di bancoposta», è irrilevante ai fini in esame, perché si riferisce espressamente anche ai servizi ritenuti pacificamente estranei all’area pubblicistica, come, ad esempio, quelli relativi all’emissione di carte di credito; b) la destinazione AVV_NOTAIOa raccolta risparmio postale al finanziamento AVV_NOTAIOe finalità pubbliche perseguite da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non è elemento dirimente, perché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE può acquisire risorse a questi specifici fini anche ricorrendo a banche, intermediari finanziari e imprese di investimento, ex art. 2 d.lgs. n. 284 del 1999; c) le particolari tutele riconosciute ai titolari di buoni postali fruttiferi di libretti postali di risparmio non sono esclusive del risparmio postale, perché possono essere estese ad altri prodotti emessi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ex art. 2 d.m. RAGIONE_SOCIALE del 6 ottobre 2004, ed hanno come contropartita una bassa redditività; d) il controllo AVV_NOTAIOa Corte dei Conti, previsto sia per RAGIONE_SOCIALE, sia per RAGIONE_SOCIALE, a norma degli artt. 100 Cost. e 12 legge 21 marzo 1958, n. 259, non è un controllo di legittimità sugli atti, ma di gestione economica, comune a tutti gli enti e le imprese cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, come RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, e si estende indistintamente a tutte le attività svolte dagli enti controllati; e) il trattamento fiscale agevolato e l’esenzione dagli oneri di successione non sono caratteristiche esclusive per i buoni postali fruttiferi, perché sono regimi giuridici estesi a tutte le obbligRAGIONE_SOCIALE pubbliche RAGIONE_SOCIALE, nonché alle obbligRAGIONE_SOCIALE emesse da Stati ed enti territoriali inclusi in una lista di Paesi ritenuti affidabili; f) la collocazione risparmio postale da parte di RAGIONE_SOCIALE non avviene in regime di monopolio, anche perché si riferisce ad un prodotto facente parte di un genere di “comune commercio”, e non attiene allo svolgimento di un’attività economica, Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
come rilevato dalla RAGIONE_SOCIALEe Europea nella già citata procedura Aiuto di stato n. C 49/2006; g) la qualifica di organismo di diritto pubblico attribuita sia a RAGIONE_SOCIALE sia a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è comunque riferibile alle attività di raccolta del risparmio postale.
Il Collegio rimettente, ancora, osserva che, anche a voler ritenere la raccolta del risparmio postale un servizio pubblico, deve escludersi la qualifica pubblicistica AVV_NOTAIO‘operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto ai rapporti con il cliente per la vendita e la gestione dei relativi prodotti.
Rileva, in proposito, che il dipendente di RAGIONE_SOCIALE addetto ai servizi di risparmio postale, siccome opera in un settore caratterizzato da una gestione ampiamente dematerializzata, svolge un’attività tipicamente esecutiva, la quale non richiede specifiche competenze e risulta priva del carattere di autonomia. Precisa, in particolare, richiamando l’art. 7 d.m. RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO del 6 ottobre 2004, che le annotRAGIONE_SOCIALE effettuate sui libretti di risparmio postale sono in tutto equiparate a quelle previste per i libretti di deposito a risparmio dall’art. 1835 cod. civ., ed hanno forza dimostrativa limitata, in quanto destinate a soccombere se discordanti con le registrRAGIONE_SOCIALE contenute nelle scritture contabili di RAGIONE_SOCIALE
Esposti i termini e le ragioni del contrasto, ad avviso AVV_NOTAIOe Sezioni RAGIONE_SOCIALE, per individuare la soluzione AVV_NOTAIOa questione, occorre muovere dalle nozioni di pubblico ufficiale e, soprattutto, di incaricato di pubblico servizio.
L’individuazione del contenuto e, soprattutto, dei confini applicativi di tali nozioni, infatti, costituisce la necessaria premessa per poter valutare se in una di esse sia, o meno, sussumibile, la figura AVV_NOTAIO‘operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti del risparmio postale.
Le disposizioni che definiscono le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, agli effetti AVV_NOTAIOa legge penale, sono fissate dagli artt. 357 e 358 cod. pen.
L’art. 357 cod. pen., rubricato: «Nozione di pubblico ufficiale», prevede, al primo comma, che: «Agli effetti AVV_NOTAIOa legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», e, al secondo comma, che: «Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».
L’art. 358 cod. pen., rubricato: «Nozione AVV_NOTAIOa persona incaricata di un pubblico servizio», dispone, al primo comma, che: «Agli effetti AVV_NOTAIOa legge penale,
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio», e, al secondo comma, che: «Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme AVV_NOTAIOa pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione AVV_NOTAIOo svolgimento di semplici mansioni di ordine e AVV_NOTAIOa prestazione di opera meramente materiale».
Il testo vigente degli artt. 357 e 358 cod. pen. è stato introdotto, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18 AVV_NOTAIOa legge 26 aprile 1990, n. 86, salvo lievi modifiche, relative al solo art. 357 cod. pen., recate dall’art. 4, comma 7, legge 7 febbraio 1992, n. 181.
Le citate disposizioni, peraltro, trovano corrispondenza nell’art. 2 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE contro la corruzione, adottata dall’RAGIONE_SOCIALE il 31 ottobre 3002, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e comunemente indicata come “RAGIONE_SOCIALE“, la quale, per quanto di specifico interesse in questa sede, all’art. 17, impone agli Stati-parte un preciso obbligo di criminalizzazione AVV_NOTAIOe condotte di sottrazione, appropriazione indebita o altro uso illecito di beni da parte di un “pubblico ufficiale”.
Precisamente, a norma AVV_NOTAIO‘art. 2 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per “pubblico ufficiale” («RAGIONE_SOCIALE official») deve intendersi: (i) qualunque persona sia titolare di un incarico legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di uno Stato-parte; (ii) qualunque persona eserciti una pubblica funzione, anche se per conto di una agenzia pubblica («RAGIONE_SOCIALE») o di una impresa pubblica («RAGIONE_SOCIALE»), ovvero fornisca un pubblico servizio («who provides a RAGIONE_SOCIALE service»), così come tali termini sono definiti dalla disciplina nazionale AVV_NOTAIOo Statoparte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; (iii) qualunque altra persona definita come «RAGIONE_SOCIALE official» dalla disciplina nazionale AVV_NOTAIOo Stato-parte.
In relazione alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, risulta un’ampia ed articolata elaborazione sia AVV_NOTAIOa giurisprudenza, anche a Sezioni RAGIONE_SOCIALE, sia AVV_NOTAIOa dottrina.
Nella giurisprudenza AVV_NOTAIOe Sezioni RAGIONE_SOCIALE, risultano, in particolare, tre decisioni pronunciate dopo la sostituzione del testo degli artt. 357 e 358 cod. pen. in forza AVV_NOTAIO‘art. 17 AVV_NOTAIOa legge n. 86 del 1990.
8.1. La prima decisione, in ordine cronologico, è Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191171 – 01/191172 – 01/191173 – 01, la quale, in particolare, ha enunciato tre principi in tema di individuazione AVV_NOTAIOe nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.
(
Innanzitutto, ha affermato che, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 357 cod. pen., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.
In proposito, ha specificamente precisato che, ai fini AVV_NOTAIOa qualificazione di pubblico ufficiale, è sufficiente l’esercizio disgiuntivo del potere autoritativo o certificativo. Ciò anche perché la riforma di cui all’art. 4 AVV_NOTAIOa legge n. 181 del 1992, ponendosi in linea con la giurisprudenza formatasi subito dopo l’entrata in vigore AVV_NOTAIOa legge n. 86 del 1990, ha sostituito l’ultima parte AVV_NOTAIO‘art. 357, secondo comma, cod. pen., laddove recitava: «caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione “e” dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi “e” certificativi», con la formula: «caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione “o” dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi “o” certificativi».
In secondo luogo, Sez. U, COGNOME, ha rilevato che, in tema di nozione di pubblico ufficiale, rientrano nel concetto di “poteri autoritativi” non soltanto i “poteri coercitivi”, ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorità che tale potere esercita, e, invece, nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Con riguardo a tale aspetto, in particolare, ha osservato che «[11 carattere autoritativo degli atti amministrativi è, invero, nozione di genere che contraddistingue il potere AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione di porre in essere atti o provvedimenti suscettibili di produrre unilateralmente ex se effetti giuridici». Ha inoltre evidenziato che la principale modifica recata dalle riforme di cui alle leggi n. 84 del 1990 e n. 181 del 1992, «è costituita dall’esclusione di ogni riferimento al rapporto di dipendenza del soggetto dallo Stato ovvero da altro ente pubblico, con la conclusiva sostituzione del criterio di distinzione funzionale-oggettivo a quello soggettivo. Per cui la qualifica di pubblico ufficiale deriva e risulta connotata esclusivamente dal concreto esercizio di una pubblica funzione».
In terzo luogo, Sez. U, COGNOME, ha esplicitato che sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen., come novellato dall’art. 18 AVV_NOTAIOa legge n.
86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme AVV_NOTAIOa pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale: «Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri AVV_NOTAIOa pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà».
8.2. La successiva decisione in ordine cronologico è Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211190 – 01, la quale ha enunciato significativi principi in tema di pubblico agente e di incaricato di pubblico servizio.
Precisamente, secondo questa pronuncia, al fine di stabilire se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell’ambito AVV_NOTAIO‘attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo – la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici AVV_NOTAIOa potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 357 cit.
Sez. U, COGNOME, ha innanzitutto evidenziato che, dopo la riforma degli artt. 357 e 358 cod. pen. recata dalla legge n. 86 del 1990, «le nuove formule definitorie AVV_NOTAIOa “pubblica funzione” e del “pubblico servizio” non solo non consentono il recupero dei risultati conseguiti nel corso AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIOa precedente normativa, ma nemmeno l’utilizzazione di quei criteri sintomatici ai quali si era soliti fare ricorso».
Ha poi segnalato che «l’adozione del criterio oggettivo, realizzatosi con quell’auspicata riforma, si è tradotta in una connotazione funzionale AVV_NOTAIO‘attività concretamente esercitata e che in tale prospettiva è essenziale la ricerca e l’individuazione AVV_NOTAIOa disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore». Ha inoltre puntualizzato che al secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 357 cod. pen. «va riconosciuto il ruolo di fornire un’analitica definizione AVV_NOTAIOa “pubblica funzione”, non esposta al rischio di discrezionali scelte interpretative, ma destinata a riflettersi, attraverso una comparazione negativa, sulla nozione residuale del “pubblico servizio”».
Sez. U, COGNOME, ha quindi rilevato che le nuove formule definitorie hanno ridotto l’area AVV_NOTAIO‘incertezza interpretativa con riguardo alla individuazione AVV_NOTAIOe funzioni legislativa e giudiziaria, ma anche di quella amministrativa.
In particolare, occupandosi di quest’ultima, ha premesso che vi è una certa difficoltà nella «delimitazione AVV_NOTAIOa funzione amministrativa», in specie «perché s oggi si assiste, proprio nell’ambito AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione, al moltiplicar ./ { ) si y,Lo
di forme organizzative complesse nelle quali convergono e si sovrappongono interessi pubblici e privati». Ha però osservato che anche con riguardo all’attività amministrativa è possibile individuare «schemi tipici». Segnatamente, ha rimarcato che il rapporto tra diritto pubblico e diritto amministrativo è un rapporto di genere a specie, posto che «il primo concerne l’organizzazione AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOo Stato, mentre il secondo riguarda, in particolare, la concreta organizzazione AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione, e cioè di quell’attività che non solo è diversa da quella legislativa e giudiziaria, ma è, in positivo, quella volta a realizzare, in concreto, le finalità perseguite dallo Stato». E, muovendo da questa premessa, ha concluso che, «in base alla più tradizionale concezione del diritto pubblico, questo viene individuato nelle norme organizzative che rendono possibile la concreta attuazione degli interessi pubblici realizzabili attraverso appropriate strutture operative».
Facendo applicazione di tale principio, Sez. U, COGNOME, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del “fondo pensioni” di una banca, rilevando, per un verso, che l’attività previdenziale svolta da tale “fondo” era sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico, siccome volta a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici, e, sotto altro lato, che nello svolgimento di tale attività non erano rinvenibili né il concorso alla formazione o alla manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione, né l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi.
Sembra utile evidenziare, con riguardo al primo aspetto, che è stata ravvisata la qualifica pubblicistica perché l’attività in esame «è interamente disciplinata da norme di diritto pubblico», nonostante l’espresso riconoscimento che il “fondo pensioni” in questione rientrasse «nell’alveo AVV_NOTAIOe “fondRAGIONE_SOCIALE“, sottoposte a mera autorizzazione amministrativa», e, quindi, avesse incontestabilmente una «intrinseca natura privatistica». A fondamento AVV_NOTAIOa conclusione AVV_NOTAIOa natura AVV_NOTAIOe norme di riferimento come “norme di diritto pubblico”, la sentenza ha osservato che tali regole esaltano i profili pubblicistici AVV_NOTAIO‘attività regolata «attraverso l’imposizione obbligatoria di specifici oneri, nonché attraverso la stessa disciplina organizzativa AVV_NOTAIO‘ente che all’esercizio di quelle funzioni era preposto», quali, segnatamente, l’iscrizione necessaria agli stessi e la sottoposizione ad un controllo del RAGIONE_SOCIALE non limitato ad un «mero controllo estrinseco di legittimità formale degli atti», ma comprendente «la correttezza sostanziale AVV_NOTAIOa gestione», caratterizzato anche dal potere di nominare il presidente del collegio sindacale. Ha poi precisato che, nell’ambito AVV_NOTAIOe attività svolte dal “fondo”, e disciplinate da «norme di diritto pubblico», rientrano anche quelle relative alla «gestione AVV_NOTAIOe risorse finanziarie», perché i contributi versati hanno una destinazione imposta dalla legge, la quale costituisce parte integrante AVV_NOTAIO‘attività pensionistica e previdenziale, e che, a tal fine, è del tutto irrilevante l’impiego di contratti
«sottoposti ad una disciplina privatistica», in quanto «per l’individuazione di una pubblica attività ciò che rileva è la connotazione pubblicistica AVV_NOTAIOa fonte normativa dalla quale tale attività trae la sua legittimazione, nonché le regole del suo esercizio, ma non certamente le norme che disciplinano i singoli mezzi, materiali o giuridici, necessari per la concreta esecuzione di quell’attività».
Appare significativo rimarcare, poi, in ordine al secondo aspetto, già in precedenza menzionato, che è stato escluso l’esercizio di una pubblica funzione, e quindi la qualifica di pubblico ufficiale, perché l’attività svolta non concorreva «alla formazione o alla manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa P.A., ossia AVV_NOTAIOo Stato o AVV_NOTAIOe strutture pubbliche preposte all’assolvimento AVV_NOTAIOa funzione pensionistica e di quella previdenziale», né poteva dirsi riferita ad un ente, il quale «disponesse di poteri autoritativi o certificativi e che di tali poteri si sia avvalso nella sua istituzionale attività».
8.3. La più recente AVV_NOTAIOe decisioni precedentemente richiamate in tema di individuazione AVV_NOTAIOa nozione di pubblico agente è Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, Rubbo, Rv. 280573 – 01, la quale ha precisato che il titolare AVV_NOTAIOa concessione per gli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S., riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, e che all’esercizio di tale funzione partecipano anche il gestore e l’esercente, essendo loro delegate parte AVV_NOTAIOe attività proprie del concessionario.
La pronuncia appena citata rappresenta, innanzitutto, che il concessionario di esercizio AVV_NOTAIOa rete telematica esercita un pubblico servizio. Osserva, in proposito, che la materia dei giochi pubblici è riservata al monopolio AVV_NOTAIOo Stato, il quale può affidarne a privati l’organizzazione e l’esercizio in regime di concessione di servizio. Rimarca, inoltre, che il privato concessionario svolge una «funzione pubblica», la quale consiste nel controllo AVV_NOTAIOe attività di gioco, sia al fine di assicurare il rispetto dei limiti di liceità AVV_NOTAIOe stesse, e di svolgere così una funzione di contrasto alla diffusione AVV_NOTAIOa ludopatia e AVV_NOTAIOe attività criminali nel settore, sia al fine di garantire «la gestione degli incassi AVV_NOTAIOe giocate, destinati all’Erario».
Sez. U, Rubbo, poi, rileva che anche il gestore e l’esercente, i quali agiscono su incarico del concessionario, svolgono compiti rientranti nella nozione del pubblico servizio, sebbene gli stessi non rivestano il ruolo di “agente contabile”, spettante invece al concessionario, perché privi di autonomia nel «maneggio» degli incassi. A fondamento di questa conclusione, osserva che il gestore, come l’esercente, «svolge la sua attività in autonomia, senza il controllo diretto del concessionario, ed a lui è affidata, tra l’altro, la verifica AVV_NOTAIOa funzionalità AVV_NOTAIOa rete telematica con obblighi di segnalazione di anomalie, risultando già solo per questo avere un ruolo determinante nel profilo che qualifica l’attività data in concessione quale pubblico servizio». Aggiunge, inoltre, che il gestore e l’esercente, pur non
avendo un ruolo diretto ed autonomo nella gestione del denaro, «lì dove delegati anche alla gestione degli incassi, sono comunque destinatari, secondo la convenzione di concessione (artt. 6-bis, del contratto con il gestore, e 6, del contratto con l’esercente), di penetranti obblighi di controllo, offerta di garanzie, tracciabilità; tali obblighi sono evidentemente fondamentali per la verifica dei corretti flussi finanziari per la prevenzione AVV_NOTAIO‘inserimento di fenomeni criminali, anche di riciclaggio, così realizzando altri interessi pubblici sottesi alla gestione monopolistica nei termini di cui si è già detto». Evidenzia, quindi, che il gestore, come l’esercente, «partecipa, per la parte delegatagli, all’esercizio AVV_NOTAIOe attività in concessione», in particolare perché «partecipa anche all’esercizio AVV_NOTAIOa stessa attività di agente contabile del concessionario, svolgendo rispetto a questa, pur nell’ambito del rapporto di dipendenza considerato dal citato art. 188, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, funzioni che non sono di mero concetto, essendogli delegate parte AVV_NOTAIOe necessarie attività di contabilizzazione e movimentazione che il gestore svolge in piena autonomia ed al di fuori del diretto controllo del suo committente».
Amplissima è l’elaborazione AVV_NOTAIOa giurisprudenza AVV_NOTAIOe Sezioni semplici AVV_NOTAIOa Corte di cassazione con riguardo alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.
9.1. Innanzitutto, costituisce principio generalmente condiviso quello secondo cui è configurabile la qualifica di incaricato di pubblico servizio di persone preposte ad attività riferite a soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato.
In questo senso, ad esempio, si è ritenuta sussistente la qualifica di pubblico agente con riguardo al presidente di una università agraria; si è osservato che tali enti, pur avendo assunto personalità giuridica di diritto privato, per effetto AVV_NOTAIOa legge 20 novembre 2017, n. 168, svolgono in prevalenza un servizio pubblico, in quanto preposti alla amministrazione di beni di collettivo godimento – ovverossia i domini collettivi – quali strumenti di promozione del patrimonio naturale, storico e culturale dei territori e fonti di risorse rinnovabili, con poteri di gestione dei relativi proventi per il perseguimento di interessi generali (Sez. 6, n. 37705 del 11/07/2022, COGNOME Paolis, Rv. 283937 – 01).
Allo stesso modo, si è ritenuto siano incaricati di un pubblico servizio anche il presidente di un’associazione di volontariato, facente parte del RAGIONE_SOCIALE integrato di protezione civile (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Raviele, Rv. 278759 – 01), nonché il presidente AVV_NOTAIOa fondazione “RAGIONE_SOCIALE“, in quanto tale ente, pur se con gli strumenti privatistici, persegue finalità pubbliche, quali la promozione del territorio lombardo e AVV_NOTAIOo sviluppo del suo comparto industriale nonché dei servizi nel settore AVV_NOTAIOe nuove tecnologie (Sez. 6, n. 33779 del 21/06/2021, COGNOME, Rv. 282107 – 01).
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9.2. In linea con questa impostazione, è estremamente diffuso l’indirizzo in forza del quale «anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per RAGIONE_SOCIALE possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività AVV_NOTAIOa società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua AVV_NOTAIOe finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici» (così Sez. 6, n. 41788 del 0/07/2024, COGNOME, Rv. 287246 – 01; cfr., in questo senso, tra le tantissime altre, Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270816 – 01, e Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267045 – 01).
Ad ulteriore esplicazione di questo principio, si è ritenuto che possa rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio l’amministratore di una società a partecipazione pubblica, anche quando questa partecipazione sia minoritaria e non di maggioranza, a condizione che sussista il carattere pubblico del servizio svolto dall’impresa (Sez. 6, n. 22282 del 07/05/2024, COGNOME, Rv. 286666 – 01).
È stato ritenuto incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società privata, la quale, in forza di un contratto stipulato con un ente pubblico, abbia il compito AVV_NOTAIOa raccolta e AVV_NOTAIOa conservazione su di un server AVV_NOTAIOe immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza installato da un Comune sul proprio territorio, allo scopo di tutela AVV_NOTAIOa sicurezza dei cittadini, in quanto tale attività, pur quando è svolta da un soggetto operante con gli strumenti del diritto privato, attiene ad un ambito, quello avente ad oggetto il diritto alla riservatezza AVV_NOTAIOa generalità degli individui, tipicamente disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Canu, Rv. 285085 – 01).
In una prospettiva più AVV_NOTAIO, inoltre, è costante l’affermazione del principio secondo cui il medico dipendente di una struttura ospedaliera che svolge in regime di convenzione attività libero-professionale, anche all’interno del proprio studio (c.d. intra moenia allargata), è pubblico agente con riferimento al mancato versamento all’ente pubblico AVV_NOTAIO‘onorario riscosso per le prestRAGIONE_SOCIALE eseguite, sebbene i suoi rapporti con il paziente siano regolati da un contratto di diritto privato, come quello di prestazione di opera professionale, se e nei limiti in cui la sua attività si svolge nell’ambito di un rapporto con la P.A. (cfr., tra le tantissime: Sez. 6, n. 24717 del 24/04/2024, COGNOME, Rv. 286666 – 01; Sez. 6, n. 23792 del 10/03/2022, COGNOME, Rv. 283274 – 01; Sez. 6, n. 15945 del 18/02/2021, COGNOME, Rv. 280967 – 01).
9.3. Secondo questa consolidata elaborazione giurisprudenziale, il profilo decisivo, quindi, attiene all’individuazione AVV_NOTAIOa natura AVV_NOTAIOa specifica attività che viene in rilievo.
Precisamente, occorre verificare se l’attività, sebbene svolta per conto di un soggetto di diritto privato, e quindi anche di una società, e sebbene realizzata
mediante strumenti di diritto privato, debba ritenersi regolata da una disciplina pubblicistica.
Come già osservato in giurisprudenza, «sulla base degli artt. 357 e 358 cod. pen., le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sono collegate alle attività svolte, che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto e un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l’attività nonché per i contenuti giuridici pubblici che la connotano, che per quanto riguarda il servizio pubblico sono quantitativamente inferiori (rispetto a quelli AVV_NOTAIOa funzione pubblica), tali comunque da escludere dalla categoria i soggetti che svolgono semplici mansioni di ordine ovvero che prestino un’opera meramente materiale» (Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, COGNOME, cit.).
Un’affermazione costante, ripetuta da numerosissime decisioni, è quella secondo cui «il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è identico a quello AVV_NOTAIOa pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l’operatività AVV_NOTAIO‘agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico AVV_NOTAIO‘autonomia privata» (così, tra le tantissime: Sez. 6, n. 42978 del 17/09/2024, COGNOME, Rv. 287123 – 01; Sez. 6, n. 24598 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284914 – 01; Sez. 6, n. 18837 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284620 – 01; Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278125 – 01; Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 261835 – 01; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 254337 – 01).
Alcune decisioni, in termini sostanzialmente corrispondenti, osservano che «la qualità di servizio pubblico viene ad essere correlata a due requisiti essenziali, quello teleologico AVV_NOTAIOa finalità di interesse AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘attività svolta, e quello normativo, AVV_NOTAIOa previsione di una disciplina di carattere imperativo che, in ragione AVV_NOTAIOa rilevanza di interesse AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘attività svolta, ne disciplini le modalità di svolgimento con stringenti limiti all’autonomia privata allo scopo di salvaguardare il prevalente interesse AVV_NOTAIO rispetto a quello privato» (così Sez. 6, n. 22282 del 07/05/2024, COGNOME, cit., e Sez. 6, n. 44667 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 278191 – 01).
9.4. Ad avviso AVV_NOTAIOa ormai convergente elaborazione giurisprudenziale, poi, l’attività che viene in rilievo ai fini AVV_NOTAIOa qualifica di incaricato di pubblico servizi o di pubblico ufficiale, non è solo quella AVV_NOTAIO‘ente, ma anche, e segnatamente, quella concretamente esercitata dal soggetto agente, la cui condotta costituisce il riferimento AVV_NOTAIO‘imputazione.
È infatti costante l’affermazione secondo cui, per la sussistenza AVV_NOTAIOa qualifica di pubblico agente, è necessario «un attento scrutinio AVV_NOTAIO‘attività concretamente
esercitata dal soggetto, la ricerca e l’individuazione AVV_NOTAIOa disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica AVV_NOTAIOa presenza dei poteri tipici AVV_NOTAIOa potestà amministrativa» (così, per tutte: Sez. 6, n. 42978 del 17/09/2024, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 24598 del 08/02/2023, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 18837 del 08/02/2023, COGNOME, cit.). E, in termini ancor più analitici, si è osservato che, ai fini AVV_NOTAIOa configurabilità AVV_NOTAIOa qualifica pubblicistica, «Mileva l’attività AVV_NOTAIO‘ente, e, posto che questo ente abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l’attività compiuta dal soggetto» (Sez. 6, n. 41788 del 02/07/2024, COGNOME, cit.).
Questa conclusione, che ritiene fondamentale l’esame AVV_NOTAIO‘attività concretamente esercitata dal soggetto agente, si raccorda anche alla precisa indicazione AVV_NOTAIO‘art. 358, secondo comma, cod. pen., che esclude dall’area del pubblico servizio sia lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine», sia la «prestazione di opera meramente materiale».
9.5. I principi sopra indicati sono stati puntualmente richiamati anche da una recentissima decisione, la quale ha sottolineato che «è la connotazione oggettiva e funzionale AVV_NOTAIO‘attività e non già il carattere pubblico AVV_NOTAIOa pecunia a fondare la qualifica di agente pubblico» (così Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287453 – 01).
Sembra utile dare conto anche AVV_NOTAIO‘applicazione concreta del principio enunciato, riferito all’attività svolta dal presidente di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia di un ente di diritto privato, operante secondo regole di diritto privato.
Precisamente, si è escluso che l’imputato avesse agito nello svolgimento di un’attività pubblicistica quando si era fatto rimborsare dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese “extra-istituzionali”, in quanto tali spese «traevano origine dal proprio rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE, retto dal diritto privato e non da norme di diritto pubblico».
Si è invece affermato che il medesimo imputato aveva agito nello svolgimento di un pubblico servizio, e commesso il reato di peculato, quando aveva stipulato, nell’interesse e per conto AVV_NOTAIOa precisata RAGIONE_SOCIALE, un contratto avente ad oggetto la locazione di un immobile di sua proprietà, al dichiarato fine di soddisfare le esigenze abitative degli atleti, dei dipendenti e dei dirigenti AVV_NOTAIO‘ente, per poi invece concederlo in godimento alla figlia.
10. In dottrina, le posizioni in tema di nozioni generali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono articolate, sebbene spesso in parte accomunate da alcuni approdi condivisi.
10.1. Un profilo sul quale è dato registrare una AVV_NOTAIO concordanza di opinioni tra gli Studiosi è quello secondo cui, ai fini AVV_NOTAIOa qualifica di pubblico
agente, a norma degli artt. 357 e 358 cod. pen., non è necessario che il soggettopersona fisica agisca in nome o anche solo per conto di un ente pubblico.
Sin dall’entrata in vigore AVV_NOTAIOa legge di riforma n. 86 del 1990, si è infatti evidenziato che, nel dettato normativo, le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono ancorate ad una concezione oggettiva e funzionale AVV_NOTAIOa pubblica funzione e del pubblico servizio, in assenza di qualunque riferimento alla necessità di un rapporto tra il soggetto agente ed un ente pubblico, come invece previsto dalla disciplina previgente.
In particolare, con riferimento alla figura AVV_NOTAIO‘incaricato di un pubblico servizio si è osservato che l’eliminazione AVV_NOTAIOa necessità di un rapporto organico tra il soggetto agente e l’ente pubblico è stata ulteriormente sottolineata dalla locuzione «a qualunque titolo», presente nel primo comma AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen.
E, nella medesima prospettiva, si è evidenziato, già a metà degli anni Novanta, che la figura tipica AVV_NOTAIO‘incaricato di un pubblico servizio, nella comune esperienza applicativa, è quella del concessionario, ossia quella di un soggetto che «opera nell’ambito di una disciplina pubblicistica, ma agisce iure proprio, mediante atti e strumenti che non rifluiscono nella sfera soggettiva AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, in quanto sono direttamente ascrivibili al concessionario stesso».
Altra opinione dottrinale, poi, di fronte ai moderni sviluppi del diritto pubblico AVV_NOTAIO‘economia, caratterizzata dalla trasformazione di enti pubblici economici e di aziende pubbliche in società per RAGIONE_SOCIALE, ha sottolineato che occorre distinguere tra “privatizzazione” e “liberalizzazione”, e privilegiare il secondo aspetto rispetto al primo ai fini AVV_NOTAIO‘individuazione AVV_NOTAIOa qualifica soggettiva pubblicistica. Secondo questa impostazione, “privatizzare” significa trasformare l’assetto strutturale di un soggetto, prima articolato sulla base di schemi organizzativi pubblicistici, secondo forme tipologiche privatistiche, come quelle di una società per RAGIONE_SOCIALE, mentre “liberalizzare” significa dismettere vincoli pubblicistici nella gestione AVV_NOTAIO‘attività e nella erogazione del servizio, per aprire quell’attività e quel servizio alle dinamiche AVV_NOTAIOa concorrenza e del mercato. Ed è la “liberalizzazione” il fenomeno di maggior rilievo per valutare se sia configurabile la qualifica di pubblico agente, perché la disciplina di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., come modificata dalla legge n. 86 del 1990, «guarda non alla forma ma alla sostanza, concentrandosi sull’attività esercitata, ricalcando un paradigma funzionale oggettivo».
10.2. Il profilo decisivo per valutare se sia configurabile la qualifica di incaricato di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quindi, nella generalità AVV_NOTAIOe ricostruzioni AVV_NOTAIOa dottrina, attiene all’individuazione AVV_NOTAIOa natura AVV_NOTAIO‘attività esercitata, che deve essere legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Con specifico riguardo alla attività amministrativa, si evidenzia che, dal combinato disposto del secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 357 cod. pen. e del secondo
comma AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen., emerge innanzitutto un criterio di “delimitazione esterna”, comune ad entrambe le qualifiche pubblicistiche: l’attività deve essere «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi». E poi un criterio di “delimitazione interna” tra le due qualifiche: la qualifica di pubblico ufficiale si distingue da quella AVV_NOTAIO‘incaricato di pubblico servizio perché è «caratterizzata dalla formazione e manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Inoltre, si rimarca come il secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen. puntualizzi l’estraneità alle qualifiche pubblicistiche «AVV_NOTAIOo svolgimento di semplici mansioni di ordine e AVV_NOTAIOa prestazione di opera meramente materiale».
10.3. Per quanto attiene al criterio di “delimitazione esterna” AVV_NOTAIOa funzione o del servizio “amministrativi”, si discute innanzitutto se sia sufficiente che la specifica attività sia regolata da norme di diritto pubblico o se sia anche necessaria la presenza di atti autoritativi.
Vi è stato chi, in linea AVV_NOTAIO, ha rilevato che, quando ricorrono atti autoritativi, vi è anche una disciplina dettata da norme di diritto pubblico, mentre l’applicazione di una disciplina pubblicistica non implica indefettibilmente la presenza dei primi.
Ad ogni .modo, sembra maggiormente diffusa la tesi AVV_NOTAIOa necessità AVV_NOTAIOa compresenza dei due profili. Questa opzione ermeneutica, in particolare, è argomentata sulla base del dato testuale AVV_NOTAIO‘art. 357, secondo comma, cod. pen., e AVV_NOTAIOa sua evoluzione storica: dopo la riforma del 1990, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disposizione di cui all’art. 357 cod. pen., con la legge n. 181 del 1992, e, mentre ha lasciato inalterata la congiuntiva «e» laddove si prevede che l’attività deve essere «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi», ha sostituito la congiuntiva «e» con la disgiuntiva «o» nella parte in cui si attribuisce rilevanza all’esercizio di «poteri autoritativi o certificativi».
Problematica, poi, risulta essere l’individuazione AVV_NOTAIOa nozione di «norme di diritto pubblico».
In linea AVV_NOTAIO, si osserva che detta nozione implica il superamento AVV_NOTAIOe tesi fondati su criteri ontologici o teleologici di individuazione AVV_NOTAIOa funzione amministrativa, come quello AVV_NOTAIOa immanenza AVV_NOTAIO‘interesse pubblico o del perseguimento di finalità pubblicistica.
Secondo alcune impostRAGIONE_SOCIALE, inoltre, esulano dall’ambito AVV_NOTAIOa disciplina AVV_NOTAIOe norme di diritto pubblico le attività regolamentate in forme privatistica, cioè attraverso gli strumenti di un contratto tipico o di un negozio giuridico privato.
Altri, invece, dopo aver rilevato come la lettera AVV_NOTAIOa disposizione non sia in grado di escludere che un’attività privatistica sia da ritenere pubblico servizio, hanno però segnalato che tale conclusione si porrebbe in contrasto con
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l’evoluzione AVV_NOTAIOa disciplina e AVV_NOTAIOe pertinenti elaborRAGIONE_SOCIALE in materia. E che, quindi, «un’attività regolata da norme privatistiche, com’è senz’altro l’attività di impresa , ancorché oggetto di particolare “cura” ad opera AVV_NOTAIOa pRAGIONE_SOCIALE. sotto più o meno numerosi e anche importanti profili (autorizzRAGIONE_SOCIALE, controlli), non può costituire, almeno per questa sola ragione, un pubblico servizio». Ed hanno precisato che attività non assoggettata a «norme di diritto pubblico», in particolare, è quell’attività il cui ordinario svolgimento si pone su un piano di parità formale e di libera concorrenza tra pubblico e privato, nonché in termini di rapidità d’azione e di efficienza e dinamismo manageriale. Aggiungendo, però, che il «processo di privatizzazione non risulta di per sé determinante per escludere l’assunzione, da parte degli operatori AVV_NOTAIOe qualifiche soggettive di p.u. o di iRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ».
In analogo ordine di idee, altra opinione ha sottolineato che non vi è più pubblico servizio «se manca un regime di monopolio o riserva, se manca un finanziamento pubblico a sostegno AVV_NOTAIOe diseconomie di quel servizio, perché quel servizio è stato ormai affidato alla concorrenza».
Secondo un’opzione ermeneutica recentemente riproposta, la quale muove dalla correlazione tra le regole di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. e i valori tutelati dagli artt. 97 e 98 Cost., deve reputarsi di “diritto pubblico” «la disciplina legale che vincola l’esercizio di una data attività alla realizzazione di quei valori, vale a dire al soddisfacimento di un’utilità pubblica, condizionando ogni scelta a criteri di imparzialità e buon andamento (continuità, efficienza)». E, conseguentemente, è da «riconoscere se non altro un “pubblico servizio” quando la disciplina, pur rivolgendosi a un’attività imprenditoriale, imponga la prestazione per l’affermazione di interessi pubblici, stabilendo eccezioni alla libertà di intrattenere relRAGIONE_SOCIALE giuridiche, costringendo ad “ammettere alla fruizione del servizio tutti gli utenti che ne abbiano titolo”, a condizioni di parità, “adottando criteri uniformi per la determinazione del prezzo”». Fermo restando, però, che «l’attività abbandonata alla concorrenza non può ritenersi eterodiretta alla soddisfazione di una finalità pubblica», perché «nel mercato contano tattiche differenziate e differenzianti, ispirate dalla convenienza personale AVV_NOTAIO‘operatore, dalle sue specifiche predilezioni, capacità, predisposizione al rischio».
10.4. Altro aspetto importante, ai fini del riconoscimento AVV_NOTAIOa qualifica pubblicistica, attiene all’individuazione AVV_NOTAIOa specifica “attività” che deve essere «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi».
È ampiamente diffusa l’opinione secondo cui occorre guardare all’attività svolta dallo specifico soggetto agente, e non a quella complessiva AVV_NOTAIO‘ente di riferimento, nonché, nel caso di più attività svolte dal medesimo soggetto agente, a quella cui specificamente attiene la condotta oggetto di contestazione.
Pur muovendo da questa prospettiva, si è però anche puntualizzato che, siccome la disciplina pubblicistica è riferita dagli artt. 357 e 368 cod. pen. all’attività e non a singoli atti, «l’eventuale natura privatistica (= secondo il c.c.) di uno specifico atto compiuto da un soggetto in un contesto comunque governato dal diritto amministrativo» non preclude la presenza di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, e, quindi, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
10.5. Per quanto concerne i criteri di “delimitazione interna” tra la qualifica di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, non si dubita che il riferimento decisivo sia fornito dalla presenza anche di uno solo degli elementi indicati dal secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 357 cod. pen., ossia dalla «formazione e manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione», ovvero dall’esercizio di «poteri autoritativi o certificativi», evidentemente posti dal legislatore avendo riguardo al “settore amministrativo”.
In particolare, secondo la dottrina, per “poteri autoritativi” si intendono tutte le esplicRAGIONE_SOCIALE di un potere pubblico discrezionale attraverso cui si manifesta un rapporto di supremazia di carattere pubblico, con conseguente subordinazione del destinatario AVV_NOTAIO‘atto o del provvedimento, mentre i “poteri certificativi” si riferiscono alla formazione di atti di documentazione, dichiarazione o attestazione cui l’ordinamento assegna uno specifico valore probatorio.
Maggiori perplessità sono rilevabili con riguardo al criterio AVV_NOTAIOa “formazione e manifestazione di volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione”. In linea AVV_NOTAIO, comunque, si ritiene che detto enunciato normativo abbia riguardo all’attività di un soggetto agente che forma, o concorre a formare all’interno di un organismo collegiale, e, “insieme”, manifesta all’esterno la volontà AVV_NOTAIOo Stato, di un ente territoriale o di un altro ente pubblico retto da norme pubblicistiche.
10.6. L’ulteriore criterio di “delimitazione esterna”, specificamente previsto per l’incaricato di un pubblico servizio, è quello AVV_NOTAIOa esclusione AVV_NOTAIOo svolgimento di semplici mansioni di ordine e AVV_NOTAIOa prestazione di opera meramente materiale.
In proposito, la dottrina generalmente rileva che l’affiancamento dei due requisiti negativi implica l’esclusione dall’area del pubblico servizio AVV_NOTAIOe attività che non richiedono un particolare impegno intellettuale e si esauriscono in compiti di prevalente natura applicativa, privi di autonomia decisionale, ovvero in prestRAGIONE_SOCIALE di contenuto semplice e generico, o caratterizzate in prevalenza dall’impegno di energia fisica.
11. Ad avviso AVV_NOTAIOe Sezioni RAGIONE_SOCIALE, ai fini AVV_NOTAIOa configurabilità AVV_NOTAIOa qualifica di pubblico agente, non hanno funzione preclusiva né lo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività per
conto di ente strutturato sulla base di forme privatistiche, né, almeno di per sé solo, l’impiego, nell’esplicazione di tale attività, di contratti di diritto privato.
Ai fini in questione, invero, gli artt. 357 e 358 cod pen., prevedono, in termini più generali, come requisiti necessari, che l’attività sia regolata da norme di diritto pubblico e che in relazione ad essa sia previsto l’intervento di atti autoritativi.
11.1. Innanzitutto, l’irrilevanza AVV_NOTAIOa forma privatistica AVV_NOTAIO‘ente per conto del quale il soggetto-persona fisica agisce, ivi compreso il moAVV_NOTAIOo AVV_NOTAIOa società per RAGIONE_SOCIALE, è conclusione che discende in maniera immediata dalle definizioni dettate dagli artt. 357 e 358 cod. pen.
Le due disposizioni appena citate, infatti, ai fini AVV_NOTAIOa configurabilità AVV_NOTAIOe qualifiche di pubblico agente, non richiedono l’esistenza di un rapporto tra il soggetto-persona fisica ed un particolare tipo di ente, ma incentrano la loro attenzione sul profilo oggettivo AVV_NOTAIO‘attività svolta. In particolare, emblematica è la previsione di cui all’art. 358, primo comma, cod. pen., secondo la quale, agli effetti AVV_NOTAIOa legge penale, «sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio».
E questa conclusione, come si è evidenziato in precedenza, costituisce un dato acquisito in dottrina ed in giurisprudenza. Anche le Sezioni RAGIONE_SOCIALE hanno espressamente e ripetutamente sottolineato che, al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è indifferente la connotazione soggettiva del suo autore, in quanto il profilo dirimente è se la stessa sia disciplinata da norme di diritto pubblico (così espressamente Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, COGNOME, cit., ma pure Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, COGNOME, cit.).
11.2. In secondo luogo, la configurabilità AVV_NOTAIOa qualifica di pubblico agente, e in particolare di incaricato di pubblico servizio, non è esclusa, di per sé, nemmeno dall’impiego, da parte del soggetto agente, di contratti di diritto privato per la prestazione del servizio.
Come si è evidenziato in precedenza, risulta espressamente riconosciuta, sia in giurisprudenza quanto in dottrina, la possibilità che, nell’ambito AVV_NOTAIOe attività disciplinate da «norme di diritto pubblico», rientrino anche quelle realizzate mediante l’impiego di contratti «sottoposti ad una disciplina privatistica» (così Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, COGNOME, cit.; cfr., inoltre, per una recentissima applicazione, Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, COGNOME, cit.).
Si tratta di conclusione che risulta in linea con quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 357 e 358 cod. pen.
In particolare, l’art. 358, secondo comma, cod. pen. definisce “pubblico servizio” «un’attività disciplinata nelle stesse forme AVV_NOTAIOa pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima», mentre l’art. 357,
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secondo comma, cod. pen., quando descrive la “pubblica funzione”, la indica come «caratterizzata dalla formazione e manifestazione AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOa pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Il “pubblico servizio”, quindi, si caratterizza anche per l’assenza di «poteri autoritativi o certificativi»; per «poteri autoritativi», poi, e in particolare, secondo una nozione generalmente condivisa, si intendono non solo i “poteri coercitivi”, ma tutte quelle attività costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorità che tale potere esercita (cfr., ad esempio, Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, COGNOME, cit.). Se ne può allora desumere che, nell’ambito del genus «attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi» costituente un «pubblico servizio», siccome contrassegnata dall’assenza di «poteri autoritativi o certificativi», possano rientrare anche attività in cui il soggetto agente non si pone in una posizione di “supremazia” di tipo pubblicistico rispetto ai destinatari AVV_NOTAIOe stesse, e adopera, per lo svolgimento dei suoi compiti, strumenti di diritto privato.
La conclusione indicata appare pienamente coerente anche con le soluzioni emerse nell’ambito AVV_NOTAIOa giurisprudenza civile di legittimità.
In particolare, ai fini AVV_NOTAIOa individuazione AVV_NOTAIOa giurisdizione AVV_NOTAIOa Corte dei Conti in tema di giudizi di responsabilità per danno all’Erario, le Sezioni RAGIONE_SOCIALE civili hanno ritenuto che «si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, si perseguono le finalità proprie AVV_NOTAIO‘amministrazione pubblica mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato» (così, tra le tante: Sez. U civ., n. 7645 del 01/04/2020, Rv. 657525 – 01; Sez. U civ., n. 32608 del 12/12/2019, Rv. 656173 – 01; Sez. U civ., n. 19667 del 22/12/2003, Rv. 569157 – 01). E, sembra opportuno rilevarlo, questa affermazione è stata ribadita per individuare una AVV_NOTAIOe condizioni necessarie per il radicamento AVV_NOTAIOa giurisdizione contabile anche in relazione ad attività svolta per conto di fondRAGIONE_SOCIALE di diritto privato e concernente investimenti finanziari a notevolissimo rischio (Sez. U civ., n. 7645 del 01/04/2020, cit.). Si può aggiungere che l’originaria enunciazione del principio è avvenuta all’esito di un percorso argomentativo nel cui contesto è stata espressamente richiamata anche Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, COGNOME, cit., la quale aveva affermato la qualità di pubblico agente del dipendente di RAGIONE_SOCIALE quando agisce nell’ambito AVV_NOTAIOe attività di raccolta del risparmio postale, pur dopo la trasformazione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE in società per RAGIONE_SOCIALE (cfr. Sez. U civ., n. 19667 del 22/12/2003, in motivazione, § 8).
La precisata soluzione, ancora, sembra compatibile anche con le indicRAGIONE_SOCIALE di principio desumibili dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
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L’art. 2 AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, infatti, nel definire la nozione di “pubblico ufficiale” («RAGIONE_SOCIALE official»), pur facendo rinvio alla legislazione nazionale di ciascuno Stato-parte, accede ad una perimetrazione ampia, includendo in essa anche chi esercita una pubblica funzione per conto di una “impresa pubblica” («RAGIONE_SOCIALE»), ossia un soggetto che opera ordinariamente attraverso strumenti di diritto privato, nonché, aggiuntivamente, chi fornisce un “pubblico servizio” («who provides a RAGIONE_SOCIALE service»), e non compie alcun espresso riferimento alla necessità AVV_NOTAIO‘esercizio di poteri pubblicistici.
11.3. Ciò posto, deve però escludersi che qualunque attività compiuta mediante contratti di diritto privato, solo perché diretta alla realizzazione di interessi pubblici, possa ritenersi prestazione di un «pubblico servizio».
Questa conclusione, infatti, è incompatibile con la puntualizzazione normativa in forza AVV_NOTAIOa quale, per la configurabilità AVV_NOTAIOe qualifiche di pubblico agente, e in particolare di quella di incaricato di un pubblico servizio, è necessario che l’attività svolta sia «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi».
Pur senza formulare definizioni esaustive, può ritenersi che, nell’ambito AVV_NOTAIOe attività disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, rientri quella oggetto di disposizioni normative le quali predeterminino in maniera puntuale gli schemi organizzativi ed operativi AVV_NOTAIOa stessa al fine di assicurare a tutti gli interessati prestRAGIONE_SOCIALE in condizioni di parità di trattamento, continuità ed obbligatorietà del servizio, attribuiscano risorse pubbliche senza obbligo di corrispettivo in funzione AVV_NOTAIO‘effettuazione AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE, e prevedano poteri discrezionali conformativi in ordine ai contenuti AVV_NOTAIO‘attività e ai “prezzi” di erogazione, eventualmente anche al fine di realizzare ulteriori interessi pubblici.
La compresenza di tutti questi indici, infatti, consente di rilevare come l’attività sia strutturata dall’ordinamento giuridico per la fornitura di un servizio da rendere alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità, canoni indispensabili per l’individuazione AVV_NOTAIOa funzione amministrativa ex art. 97 Cost., con recessività AVV_NOTAIOa finalità di profitto del soggetto che la svolge rispetto al dovere di erogazione AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE.
In questa prospettiva, allora, può ritenersi che il “pubblico servizio” possa essere prestato anche mediante contratti di diritto privato, se questi costituiscono strumenti operativi di un modulo organizzativo specificamente istituito per l’effettuazione di prestRAGIONE_SOCIALE di interesse pubblico, che mette a disposizione a tal fine risorse pubbliche in forza di una previsione normativa e senza obblighi di pagare un corrispettivo, che assicura il servizio agli interessati in condizioni di parità, continuità ed obbligatorietà, e che impone all’erogatore vincoli di “prezzo”, con recessività AVV_NOTAIOo scopo di profitto rispetto a quello di erogazione.
12. Una volta precisato che il “pubblico servizio” può essere fornito anche mediante contratti di diritto privato, quando questi sono strumenti operativi di un modulo organizzativo specificamente istituito per l’effettuazione di prestRAGIONE_SOCIALE di interesse pubblico, che mette a disposizione a tal fine risorse pubbliche in forza di una previsione normativa e senza obblighi di pagare un corrispettivo, che assicura il servizio agli interessati in condizioni di parità, continuità ed obbligatorietà, e che impone all’erogatore vincoli di “prezzo”, con recessività AVV_NOTAIOo scopo di profitto rispetto a quello di erogazione, può affermarsi che in tale ambito rientra anche l’attività di raccolta del risparmio postale.
12.1. In primo luogo, la raccolta del risparmio postale è attività che l’ordinamento giuridico riserva a soggetti giuridici nominativamente individuati e che distingue con caratteristiche specifiche.
La previsione legislativa di riferimento è offerta dall’art. 5, comma 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Questa disposizione, ponendosi in linea di continuità con quanto stabilito dall’art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, prevede, in particolare e specificamente, l’utilizzo, da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di «fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato e distribuiti attraverso RAGIONE_SOCIALE o società da essa controllate».
In attuazione AVV_NOTAIOa indicata previsione di legge, l’art. 1, comma 1, d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, come modificato dal d.m. 5 ottobre 2020 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresenta in maniera puntuale: «Ai fini del presente decreto per “Risparmio postale” si intende la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato, effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE avvalendosi di RAGIONE_SOCIALE“.
Inoltre, anche il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, adottato sulla base AVV_NOTAIOa previsione di cui all’art. 40, comma 4, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e rubricato «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta», all’art. 1, comma 1, lett. h), definisce: «risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da RAGIONE_SOCIALE per conto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE». E, all’art. 2, comma 1, distingue in modo netto, nell’ambito AVV_NOTAIOe attività di bancoposta, quelle costituite dalla «raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo 11, comma 1, del testo unico bancario» (lett. a), e quelle costituite dalla «raccolta del risparmio postale» (lett. b).
Quindi, in forza AVV_NOTAIOe univoche indicRAGIONE_SOCIALE normative, l’attività di raccolta del risparmio postale è attività che può essere svolta soltanto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con la necessaria collaborazione di RAGIONE_SOCIALE, che ha come
elemento caratterizzante l’obbligo di rimborso assistito dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato, e che è distinta dalle “ordinarie” attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
12.2. In secondo luogo, l’attività di raccolta del risparmio postale è oggetto, anche con riguardo ai contenuti, di una disciplina che il legislatore ha indicato ripetutamente, e anche recentemente, come retta da principi specifici, in quanto contraddistinta da «peculiari caratteristiche»; disciplina che, per precisa volontà di legge, è puntualizzata in dettaglio da disposizioni adottate con decreti del RAGIONE_SOCIALE aventi «natura non regolamentare».
L’art. 40, comma 4, AVV_NOTAIOa legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel prevedere l’emanazione di un provvedimento del Governo a norma AVV_NOTAIO‘art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica del testo unico AVV_NOTAIOe disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicRAGIONE_SOCIALE, aveva disposto, tra l’altro, che questo testo normativo avrebbe dovuto «definir le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta AVV_NOTAIOa normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche».
La precisata indicazione, puntualmente riportata nella premessa del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, è stata ribadita dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. La disposizione appena citata, infatti, recita: «Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo emana, ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 17, comma 2, AVV_NOTAIOa legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificRAGIONE_SOCIALE, volto a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta AVV_NOTAIOe disposizioni del testo unico finanza, come modificato dal presente decreto, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche».
La previsione di rango legislativo che rimette a decreti «di natura non regolamentare», adottati dal RAGIONE_SOCIALE, la più puntuale disciplina AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale è contenuta nell’art. 5, comma 11, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Può essere utile precisare che l’art. 5, comma 11, cit., è stato dettato all’interno del testo normativo che ha previsto la trasformazione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da amministrazione AVV_NOTAIOo Stato dotata di personalità giuridica in società per RAGIONE_SOCIALE, e si pone in continuità di disciplina con il disposto AVV_NOTAIO‘art. 2, comma 2, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.
In particolare, a norma AVV_NOTAIO‘art. 5, comma 11, cit., i decreti ministeriali debbono fissare «i criteri per la definizione AVV_NOTAIOe condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, d finanziamenti e AVV_NOTAIOe altre operRAGIONE_SOCIALE finanziarie assistiti dalla garanzia AVV_NOTAIOo
Stato» (lett. a), e «le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicRAGIONE_SOCIALE periodiche» (lett. c).
12.3. La specificità AVV_NOTAIOa disciplina relativa alla raccolta del risparmio postale risulta evidente sia perché in gran parte dettata da provvedimenti amministrativi, sia, decisamente, per i suoi contenuti.
Il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, nel testo vigente, prevede all’art. 2, comma 6, che il «risparmio postale» è disciplinato innanzitutto da disposizioni specificamente dedicate (il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284; il d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO), e, poi, «dalle norme del testo unico AVV_NOTAIOa finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».
Il d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, anche nel testo risultante a seguito AVV_NOTAIOe modifiche recate dal d.m. 5 ottobre 2020 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, contiene disposizioni generali sulla continuità e regolarità AVV_NOTAIOa raccolta del risparmio postale, sul regime fiscale, sulla garanzia AVV_NOTAIOo Stato, nonché disposizioni speciali in materia di buoni fruttiferi postali e di libretti di risparmio postale.
In particolare, nell’ambito AVV_NOTAIOa disciplina comune, il d.m. cit. prevede, innanzitutto, all’art. 1, comma 1, l’obbligo incondizionato di rimborso del capitale investito, obbligo «assistito dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato», ad esplicitazione di quanto indicato dall’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. n. 269 del 2003.
Dispone, poi, ai commi 3 e 4, che la RAGIONE_SOCIALE debba definire le condizioni di emissione e le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale al «fine di garantire continuità e regolarità alla raccolta di fondi», e possa sospendere l’emissione di buoni fruttiferi postali, in relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico «sentito il AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE».
Rileva, inoltre, all’art. 1, comma 5, che, a norma AVV_NOTAIO‘art. 5, comma 24, d.l. n. 269 del 2003, tutti gli atti, i contratti, i trasferimenti, le prestRAGIONE_SOCIALE e le formali relativi al risparmio postale e alle altre operRAGIONE_SOCIALE previste per il reperimento, da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe risorse necessarie per le attività di finanziamento di cui all’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. cit., sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto (le attività di finanziamento di cui all’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. n. 269 del 2003, sono quelle cui debbono essere necessariamente destinate, in forza AVV_NOTAIOa medesima disposizione, le risorse ottenute mediante i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali).
Dispone, ancora, all’art. 2, che la RAGIONE_SOCIALE, per acquisire risorse per le attività di finanziamento di cui all’art. 5, comma 7, lett. a), dl. n. 269 del 2003, può emettere altri prodotti del risparmio postale o effettuare altre operRAGIONE_SOCIALE assistite dalla garanzia AVV_NOTAIOo Stato, ma, a tale fine, deve chiedere apposita autorizzazione a RAGIONE_SOCIALE, e questa «è rilasciata con decreto del direttore AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE». Precisa, ulteriormente, all’art. 3, che la garanzia AVV_NOTAIOo Stato è rilasciata a tutela dei depositanti, degli investitori e dei risparmiatori e che il diritto di regresso AVV_NOTAIOo Stato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non può determinare pregiudizio per crediti di terzi e per la titolarità di partecipRAGIONE_SOCIALE societarie, come indicati dal comma 2, né per il perseguimento AVV_NOTAIOe finalità di interesse economico AVV_NOTAIO di cui all’art. 5, comma 7, lett. a), dl. n. 269 del 2003.
Il d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, poi, nella parte specificamente dedicata ai buoni fruttiferi postali, prevede, in particolare, che: a) i buoni fruttiferi postali non sono cedibili, possono essere trasferiti solo mortis causa o per successione a titolo universale, non possono essere dati in pegno e possono essere riacquistati solo da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al valore di rimborso «per il tramite di RAGIONE_SOCIALE» (art. 4); b) il «costo AVV_NOTAIOa raccolta» ad essi relativo «deve allinearsi al costo equivalente AVV_NOTAIO‘indebitamento del RAGIONE_SOCIALE sul mercato», e per il collocamento, la gestione, il rimborso e le altre operRAGIONE_SOCIALE concernenti i medesimi «non sono previste commissioni a carico dei risparmiatori» (art. 5); c) le comunicRAGIONE_SOCIALE analitiche per il collocamento dei buoni fruttiferi postali debbono ricevere ampia diffusione, con modalità specificamente determinate, tra cui «l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale AVV_NOTAIOa Repubblica» (art. 6); d) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivon trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del buono, ed i relativi importi, per i prodotti emessi dal 14 aprile 2001, sono destinati al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie (art. 6-ter).
Il d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, quindi, nella parte specificamente dedicata ai libretti di risparmio postale, prevede, in particolare, che: a) il «costo AVV_NOTAIOa raccolta» ad essi relativa «deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del RAGIONE_SOCIALE sul mercato», e per l’apertura e la gestione dei medesimi non sono previste spese (art. 8); b) le comunicRAGIONE_SOCIALE analitiche per il collocamento dei libretti di risparmio postale debbono ricevere ampia diffusione, con modalità specificamente determinate, tra cui «l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale AVV_NOTAIOa Repubblica» (art. 9).
La disciplina del risparmio postale è completata dalle previsioni di cui art. 2 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e dal regime applicabile in materia di imposte di successione. M
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In forza AVV_NOTAIO‘art. 2 d.l. cit., RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE stipulano un accordo che regola, per quanto concerne la raccolta del risparmio postale, il regime dei flussi finanziari e la remunerazione, da determinare in rapporto «alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato».
La Risoluzione del RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO del 13 luglio 1999, n. 115, relativa al trattamento tributario AVV_NOTAIOe successioni, invece, ha chiarito che i buoni postali fruttiferi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono perci esclusi dall’attivo ereditario e dal pagamento AVV_NOTAIO‘imposta di successione.
12.4. In particolare, la specificità AVV_NOTAIOa disciplina relativa alla raccolta del risparmio postale consente di rilevare che tale attività è compiuta: nel rispetto dei principi di continuità, regolarità, pubblicità e obbligatorietà del servizio; nel contesto di stringenti limiti per l’autonomia privata; con la messa a disposizione, per legge e senza costi in corrispettivo, di risorse pubbliche in funzione AVV_NOTAIO‘effettuazione AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE; con la previsione di vincoli alle determinRAGIONE_SOCIALE dei “prezzi” e AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘emittente dettati da interessi pubblici anche più generali. Ed è quindi attività orientata a fornire prestRAGIONE_SOCIALE di interesse pubblico, con recessività AVV_NOTAIOo scopo di profitto rispetto a quello di erogazione del servizio.
12.4.1. Per quanto attiene allo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale nel rispetto dei principi di continuità, regolarità, pubblicità e obbligatorietà del servizio, chiarissime sono le indicRAGIONE_SOCIALE contenute negli artt. 1, 6 e 9, d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO.
In particolare, può premettersi che, in linea con i principi di continuità e regolarità, le emissioni dei buoni postali fruttiferi sono a “rubinetto”, in quanto l’emittente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fissa le condizioni economiche, ma non la quantità dei prodotti da immettere sul mercato, consentendo la presentazione di richieste da parte del pubblico nell’arco di una finestra temporale più o meno estesa, e non solo in un momento determinato.
Ma, soprattutto, appare significativo che la sospensione AVV_NOTAIO‘emissione di buoni fruttiferi postali, a norma AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 4, d.m. cit., può essere disposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE solo in considerazione AVV_NOTAIOa «situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico», e solo dopo aver «sentito il RAGIONE_SOCIALE». Quindi, l’offerta al pubblico, iniziativa tipicamente disciplinata dal diritto privato, nel caso AVV_NOTAIO‘emissione dei buoni fruttiferi postali, è revocabile non in forza AVV_NOTAIOa libera volontà AVV_NOTAIO‘offerente, ma solo dopo l’intervento AVV_NOTAIO‘autorità amministrativa, e sulla base di valutRAGIONE_SOCIALE che possono implicare lo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività e la stipulazione di contratti in .4 contrasto con il perseguimento di qualunque possibile finalità di profitto, al f ine primario di assicurare l’erogazione AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE.
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12.4.2. Con riguardo ai limiti per l’autonomia privata, significative sono le prescrizioni dettate dagli artt. 1, 4, 5 e 8 d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO.
Innanzitutto, la raccolta di fondi deve essere svolta nel rispetto AVV_NOTAIO‘obbligo “incondizionato” di rimborso del capitale, anche prima AVV_NOTAIOa scadenza concordata, ed in qualunque momento (art. 1 d.m. cit.). È questa, infatti, una previsione di forte impatto sul contenuto contrattuale e di incisiva limitazione AVV_NOTAIOa libertà di determinazione del suo contenuto, non prevista nemmeno per i titoli di Stato.
In secondo luogo, il «costo AVV_NOTAIOa raccolta», e quindi il complesso AVV_NOTAIOe condizioni economiche AVV_NOTAIO‘offerta, non è liberamente determinato dall’emittente, perché «deve allinearsi al costo equivalente AVV_NOTAIO‘indebitamento del RAGIONE_SOCIALE sul mercato» per i buoni fruttiferi postali (art. 5, connma 1, d.m. cit.) e «al costo di raccolta a breve termine del RAGIONE_SOCIALE sul mercato» per i libretti di risparmio postale (art. 8 d.m. cit.). Anche questa disciplina pone un limite incisivo alla libertà di iniziativa AVV_NOTAIO‘emittente, perché gli impedisce di fissare il “prezzo” che si impegna a corrispondere per la “raccolta” sulla base di valutRAGIONE_SOCIALE di semplice opportunità economica, come invece generalmente accade per gli altri operatori che raccolgono capitali sul mercato.
Non va trascurato, inoltre, che, per i servizi di collocamento, per la gestione, per il rimborso e per le altre operRAGIONE_SOCIALE concernenti i buoni fruttiferi postali, «non sono previste commissioni a carico dei risparmiatori» (art. 5, comma 2, d.m. cit.), così come «non sono previste spese relative all’apertura e alla gestione» dei libretti di risparmio postale. Questa disciplina, infatti, esclude l’applicabilità di commissioni a carico dei risparmiatori e a favore AVV_NOTAIO‘intermediario, RAGIONE_SOCIALE, nonostante la diversa prassi di mercato che prevede il pagamento di commissioni dai risparmiatori agli intermediari anche in relazione all’acquisito di titoli di Stato.
Piuttosto, va evidenziato che l’onere economico per le spese di raccolta del risparmio postale è riversato dalla legge (art. 2 d.l. 1 dicembre 1993, n. 487) sull’emittente, previa indicazione di parametri specifici: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non sono pienamente libere di concordare la remunerazione per le attività svolte dalla prima, perché, in proposito, è prevista la stipulazione di un apposito accordo il cui contenuto è vincolato al rispetto di due parametri di riferimento: la «raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale»; «un utile per il servizio coerente con le regole del mercato». Si può osservare che questa disciplina di legge sulla individuazione del soggetto onerato dei costi per la raccolta e sui criteri per fissare la remunerazione da corrispondere si inscrive coerentemente, quale elemento di ulteriore “dettaglio”, nella precostituzione normativa di un articolato modulo organizzativo preposto alla fornitura di un4!
servizio. Ed è stata apprezzata, anche dalla RAGIONE_SOCIALEe Europea, come funzionale alla compensazione di costi determinati dagli obblighi di servizio pubblico, in considerazione dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi (cfr. RAGIONE_SOCIALEe Europea, procedimento Aiuto di Stato n. C 49/2006, provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale AVV_NOTAIO‘Unione Europea, 13 febbraio 2007, C 31/11, in particolare § 14).
Ancora, i buoni fruttiferi postali non possono essere ceduti, salvo che all’emittente, e non possono nemmeno essere dati in pegno (art. 4 d.m. cit.).
12.4.3. Relativamente alla messa a disposizione di risorse pubbliche in funzione AVV_NOTAIO‘effettuazione AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE, per legge e senza costi in corrispettivo, viene in rilievo, primariamente, la garanzia AVV_NOTAIOo Stato per l’adempimento AVV_NOTAIO‘obbligo di rimborso verso i depositanti, gli investitori e i risparmiatori (artt. 1, 2 e 3 d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO).
La garanzia AVV_NOTAIOo Stato costituisce prestazione assicurata da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale, senza obblighi di corrispettivo a carico AVV_NOTAIOe parti contraenti, prevista direttamente dalla legge (art. 5, comma 7, lett. a), d.l. n. 269 del 2003), oltre che dal d.m. cit. La stessa è economicamente rilevante anche, e specificamente, in favore AVV_NOTAIO‘emittente, perché rafforza nei terzi la fiducia nell’adempimento AVV_NOTAIO‘obbligazione di restituzione; si tratta di un’utilità che è apprezzata da una considerevole “fascia” di risparmiatori, e che è concessa senza corrispettivo all’emittente dei prodotti di risparmio postale, ma non anche alla generalità degli operatori economici interessati alla raccolta del risparmio.
La garanzia AVV_NOTAIOo Stato, poi, “entra” nella regolamentazione del contratto di cui è parte il risparmiatore, per “incentivare” quest’ultimo in ragione AVV_NOTAIO‘affidabilità AVV_NOTAIOa prestazione promessa, ma è concessa anche al fine di assicurare la soddisfazione di ulteriori interessi pubblici.
Invero, la raccolta derivante dal risparmio postale può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento AVV_NOTAIOo Stato, AVV_NOTAIOe regioni, degli enti locali, degli enti pubblici, degli organismi di diritto pubblico o di altre operRAGIONE_SOCIALE di interesse pubblico specificamente individuate sulla base dei criteri prestabiliti da provvedimenti del RAGIONE_SOCIALE, come precisa espressamente l’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. n. 269 del 2003; e per queste attività, il successivo comma 8 istituisce, all’interno di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, una gestione separata a fini contabili e amministrativi. Inoltre, i prodotti del risparmio postale diversi dai buoni fruttiferi postali e dai libretti di deposito postale e le altre operRAGIONE_SOCIALE dirette a reperire fondi per il finanziamento AVV_NOTAIOe attività di cui all’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. n. 269 del 2003, siano queste con o senza garanzia AVV_NOTAIOo Stato, possono essere messi in circolazione solo dopo «preventiva
autorizzazione», rilasciata con decreto del direttore AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2 d.m. 6 ottobre 2004 cit. Ancora, il diritto di regresso AVV_NOTAIOo Stato dopo l’escussione AVV_NOTAIOa garanzia trova dei precisi limiti a tutela AVV_NOTAIOa gestione separata AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, specificamente istituita per l’attuazione AVV_NOTAIOe finalità previste dall’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. cit.
Un’altra risorsa concessa dalla legge a favore AVV_NOTAIOa raccolta del risparmio postale, e che colloca l’emittente dei relativi prodotti in una posizione differenziata rispetto alla generalità degli operatori economici interessati alla raccolta del risparmio, è costituita dalla disciplina fiscale di favore, in particolare in materia di imposte di registro, imposte di bollo, imposte ipotecarie e catastali, imposte indirette di qualunque tipo, e di imposta di successione.
12.4.4. Per quanto concerne la previsione di vincoli alle determinRAGIONE_SOCIALE dei “prezzi” e AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘emittente dettati da interessi pubblici anche più generali di quello relativo alla raccolta del risparmio postale, vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni già richiamate di cui agli artt. 5 e 8 d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO.
In effetti, queste disposizioni, in forza AVV_NOTAIOe quali il «costo AVV_NOTAIOa raccolta deve allinearsi al costo equivalente AVV_NOTAIO‘indebitamento del RAGIONE_SOCIALE sul mercato» per i buoni fruttiferi postali, e «al costo di raccolta a breve termine del RAGIONE_SOCIALE sul mercato» per i libretti di risparmio postale, fissano un limite che non solo interferisce significativamente sulla libertà di iniziativa AVV_NOTAIO‘emittente, con riferimento al profilo primario AVV_NOTAIOa determinazione del “prezzo” AVV_NOTAIOa prestazione fornita, ma che, con immediata evidenza, è dettato per la salvaguardia AVV_NOTAIO‘equilibrio economico AVV_NOTAIOa finanza pubblica.
E il rispetto di queste disposizioni, come di quelle relative alla destinazione AVV_NOTAIOe risorse acquisite agli scopi pubblicistici di cui all’art. 5, comma 7, lett. a), dl. n. 269 del 2003, è assicurato dalla particolare organizzazione AVV_NOTAIOa gestione separata AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 269 del 2003; organizzazione nella quale, come meglio si preciserà infra al § 13.1, sono previsti poteri di direttiva del AVV_NOTAIO, un consiglio di amministrazione integrato da figure apicali AVV_NOTAIO‘Amministrazione economica e finanziaria AVV_NOTAIOo Stato, e il controllo AVV_NOTAIOa Corte dei conti e AVV_NOTAIOa speciale RAGIONE_SOCIALEe di cui all’art. 3 r.d. 2 gennaio 1913, n. 453.
12.5. La disciplina precedentemente sintetizzata, che riserva a soggetti nominativamente individuati l’attività di raccolta del risparmio postale, e prevede in relazione ad essa principi, regole e limiti specifici a tutela AVV_NOTAIO‘interesse pubblico, risulta in linea con il diritto AVV_NOTAIO‘Unione Europea anche perché, a norma AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 2, d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, «l risparmio postale costituisce servizio economico di interesse AVV_NOTAIO». / 171/
Questa qualificazione, infatti, ha uno specifico riconoscimento nel Trattato sul Funzionamento AVV_NOTAIO‘Unione Europea anche ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIOe regole sulla concorrenza. In particolare, l’art. 14 T.F.U.E. prevede che, «in considerazione AVV_NOTAIO‘importanza dei servizi di interesse economico AVV_NOTAIO nell’ambito dei valori comuni AVV_NOTAIO‘Unione, nonché del loro ruolo nella promozione AVV_NOTAIOa coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti», e fa «salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi». L’art. 106 T.F.U.E., poi, al paragrafo 2, dispone: «Le imprese incaricate AVV_NOTAIOa gestione di servizi di interesse economico AVV_NOTAIO o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, AVV_NOTAIOa specifica missione loro affidata».
E la natura di “servizio di economico di interesse AVV_NOTAIO” AVV_NOTAIOa raccolta del risparmio postale, anche e proprio per la parte di attività svolta da RAGIONE_SOCIALE, è stata espressamente riconosciuta dalla RAGIONE_SOCIALEe Europea nel procedimento Aiuto di Stato n. C 49/2006 (cfr., in particolare, §§ 79, 83, 115, 120 e 121 del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale AVV_NOTAIO‘Unione Europea, 13 febbraio 2007, C 31/11, avente ad oggetto la compatibilità con i Trattati AVV_NOTAIOa remunerazione per il collocamento dei prodotti finanziari del risparmio postale; riconoscimento che richiama come presupposto proprio il d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE).
La conclusione secondo cui l’attività di raccolta del risparmio postale costituisce prestazione di un “pubblico servizio” non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza prendendo come termine di riferimento l’attività svolta dagli operatori bancari, o quella di intermediazione per l’acquisto di titoli di Stato.
13.1. All’attività di raccolta del risparmio postale non è in alcun modo equiparabile l’attività bancaria.
Innanzitutto, come analiticamente indicato in precedenza (nei §§ 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2., 12.4.3, 12.4.4, e 12.4.5), l’attività di raccolta del risparmio postale ha una disciplina specifica, ed è sottoposta a principi normativi suoi propri, come espressamente riconosciuto anche dal legislatore.
In secondo luogo, l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, anche in AVV_NOTAIO, non è equiparabile all’attività bancaria, atteso l’espresso disposto AVV_NOTAIO‘art. 5, comma 6, d.l. n. 269 del 2003. In forza di questa disposizione, infatti, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non si applicano le disposizioni che il T.U. bancario 7,/ (
prevede per le banche, bensì le disposizioni che il T.U. bancario detta per i “soggetti operanti nel settore finanziario”, e comunque «tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina AVV_NOTAIOa gestione separata di cui al comma 8», ossia quella cui è destinata la raccolta del risparmio postale.
In terzo luogo, la gestione separata AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, specificamente istituita per l’attuazione AVV_NOTAIOe finalità previste dall’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. n. 269 del 2003, ha una conformazione difficilmente riconducibile all’attività di impresa, per una pluralità di ragioni. Sotto un primo profilo, detta gestione è assoggettata al potere di indirizzo del AVV_NOTAIO ed ha un consiglio di amministrazione specificamente integrato da figure di vertice AVV_NOTAIO‘Amministrazione economica e finanziaria AVV_NOTAIOo Stato come il Ragioniere AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOo Stato e il direttore AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, oltre che da esperti scelti e nominati direttamente dal AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE (art. 5, commi 9 e 10, d.l. n. 269 del 2003). Sotto altro aspetto, la medesima gestione separata è sottoposta a speciali controlli: non solo quello AVV_NOTAIOa Corte dei conti sulla gestione finanziaria, nelle forme e per i fini previsti dall’art. 12 AVV_NOTAIOa legge 21 marzo 1958, n. 259, che si estende a tutte le attività AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (art. 5, comma 17, d.l. n. 269 del 2003); ma anche quello AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALEe di vigilanza di cui all’art. 3 r.d. 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificRAGIONE_SOCIALE, composta da quattro senatori, quattro deputati, tre consiglieri di Stato ed un consigliere AVV_NOTAIOa Corte dei conti, i cui compiti, limitati alla sola gestione separata, sono quelli, previsti dai successivi artt. 4 e 5, di presentare al Parlamento «una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale AVV_NOTAIO‘amministrazione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE», nonché di approvare i rendiconti consuntivi AVV_NOTAIOa stessa e AVV_NOTAIOe gestioni alla medesima annesse (art. 5, connma 9, d.l. n. 269 del 2003). Ancora, la gestione separata sopra precisata «è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia AVV_NOTAIO‘equilibrio economico»: si tratta di criteri diversi da quelli che reggono l’attività di impresa, che si indirizza alla produzione di un profitto; piuttosto, sono criteri che si avvicinano a quello AVV_NOTAIO‘equilibrio dei bilanci previsto per le pubbliche amministrRAGIONE_SOCIALE dall’art. 97, primo comma, Cost., come inserito dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In quarto luogo, non solo le risorse raccolte mediante il risparmio postale sono obbligatoriamente destinate alle attività di finanziamento di interesse pubblico specificamente previste dall’art. 5, comma 7, lett. a), d.l. n. 269 del 2003. Ma i diritti dei titolari dei buoni postali che si estinguono per prescrizione non restano alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dovendo invece essere riversati ad un soggetto da essa distinto, ossia al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie (art. 6 -ter d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE).
13.2. All’attività di raccolta del risparmio postale non è in alcun modo equiparabile neppure quella svolta dagli intermediari per l’acquisto di titoli di Stato.
Le aste relative ai titoli di Stato sono effettuare presso la Banca d’Italia, alla presenza di un dipendente AVV_NOTAIOa medesima Banca d’Italia e di un funzionario del RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta il AVV_NOTAIO, ed è responsabile AVV_NOTAIOa regolarità AVV_NOTAIO‘asta. Alle aste possono partecipare tutti gli operatori abilitati, i quali indirizzano le loro domande per via telematica, utilizzando la rete interbancaria; le domande possono essere inviate entro le ore 11,00 del giorno AVV_NOTAIO‘asta, mentre se vengono inviate successivamente sono respinte. Le domande sono decodificate dopo le ore 11,00 da parte di un funzionario AVV_NOTAIOa Banca d’Italia incaricato AVV_NOTAIO‘asta, tramite apposita chiave informatica. Effettuata la decodifica, si avviano una serie di operRAGIONE_SOCIALE automatiche, da cui si perviene alla formazione di un tabulato dove sono riportate le richieste in ordine decrescente di prezzo o crescente di rendimento; il tabulato è parte integrante del verbale d’asta, che viene sottoscritto dal dipendente AVV_NOTAIOa medesima Banca d’Italia e dal funzionario del RAGIONE_SOCIALE (c.d. ufficiale rogante).
Sono operatori abilitati tutte le banche e le imprese di investimento registrate presso la Banca d’Italia. Si tratta, precisamente, di tutte le banche RAGIONE_SOCIALE, comunitarie ed extra-comunitarie, le società di intermediazione mobiliare nonché imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le quali hanno firmato la convenzione con la Banca d’Italia per la sottoscrizione dei titoli di Stato, hanno sostenuto i test per l’accesso da remoto alla rete nazionale interbancaria e sono in grado di regolare l’operazione in via diretta o tramite altro intermediario autorizzato. Gli operatori abilitati, come sopra precisati, possono partecipare all’asta in proprio e per conto di terzi.
Sulla base di questa disciplina – può essere utile premetterlo – non dovrebbero esservi difficoltà a ritenere configurabile la qualifica di pubblico agente, a norma degli artt. 357 e 358 cod. pen., del dipendente AVV_NOTAIOa Banca d’Italia e del funzionario del RAGIONE_SOCIALE preposti all’asta per i titoli di Stato, anche per i poteri certificativi connessi alla sottoscrizione del relativo verbale.
Diversa è invece la posizione degli operatori che partecipano all’asta.
Costoro, infatti, hanno una posizione ben diversa, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo funzionale, rispetto a RAGIONE_SOCIALE quando svolge la sua attività strumentale alla raccolta del risparmio postale.
Innanzitutto, gli operatori abilitati possono partecipare all’asta per la compravendita dei titoli di Stato anche in proprio, mentre, nella disciplina del risparmio postale, RAGIONE_SOCIALE è il soggetto incaricato di collocare i pertinenti prodotti.
In secondo luogo, il numero degli operatori ammessi a partecipare all’asta è un numero “aperto”, perché, come precedentemente indicato, in tale ambito rientrano tutte le banche e le imprese di investimento autorizzate, le quali si siano registrate presso la Banca d’Italia, previa dimostrazione di avere determinati requisiti tecnici, mentre il compito di collocare i prodotti del risparmio postale è riservato in via esclusiva, e per legge, a RAGIONE_SOCIALE
In terzo luogo, gli operatori che partecipano all’asta per l’acquisto di titoli pubblici per conto di terzi possono riversare su costoro le spese per la gestione e l’amministrazione di tali titoli, e, nel caso dei buoni ordinari del RAGIONE_SOCIALE (c.d. Bot), anche applicare commissioni per la sottoscrizione degli stessi (cfr. d.m. 15 gennaio 2015 del AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, recante norme per la trasparenza nelle operRAGIONE_SOCIALE di collocamento dei titoli di Stato, pubblicato sulla G.U. del 17 gennaio 2015). Invece, con riferimento al risparmio postale, non sono previste «commissioni a carico dei risparmiatori» per il servizio di collocamento, la gestione, il rimborso e le altre operRAGIONE_SOCIALE concernenti i buoni fruttiferi postali (art. 5, comma 2, d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO), né «spese relative all’apertura e alla gestione» dei libretti di risparmio postale (art. 8 d.m. 6 ottobre 2004, cit.).
Ancora, le attività di gestione ed amministrazione dei titoli di Stato hanno ad oggetto prodotti di contenuto diverso da quelli di raccolta del risparmio postale, e, quindi, si differenziano anche per il contenuto AVV_NOTAIOe prestRAGIONE_SOCIALE rese. I titoli di Stato, infatti, a differenza dei prodotti del risparmio postale, sono cedibili sul mercato, ma possono essere riscossi solo alla naturale scadenza o, comunque, e solo in alcune particolari ipotesi, dopo un lungo periodo di tempo prefissato. Di conseguenza, gli investitori in titoli di Stato, prima AVV_NOTAIOa scadenza prevista, sono esposti alle eventuali fluttuRAGIONE_SOCIALE del loro valore, e possono subire perdite anche rispetto al capitale investito. I buoni postali, invece, si caratterizzano per la loro immediata liquidabilità anche prima AVV_NOTAIOa naturale scadenza, con garanzia, per il risparmiatore, del rimborso totale del capitale investito. Costituisce perciò tipica attività di gestione dei prodotti del risparmio postale, e non anche dei titoli di Stato, la riscossione anticipata.
Nell’ambito AVV_NOTAIOa prestazione di un pubblico servizio costituita dalla raccolta del risparmio postale si inscrive anche l’attività AVV_NOTAIO‘operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e alla gestione dei relativi prodotti.
14.1. Innanzitutto, nell’ambito AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale quale attività costituente prestazione di un pubblico servizio rientra sicuramente anche l’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE
Si è infatti già evidenziato che secondo la legge (art. 5, comma 7, d.l. n. 269 del 2003), le altre fonti normative (art. 1, comma 1, lett. h), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144) e i provvedimenti ministeriali di attuazione (art. 1, comma 1, d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO), per risparmio postale si intende «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da RAGIONE_SOCIALE per conto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE».
In altri termini, il ruolo svolto da RAGIONE_SOCIALE costituisce elemento distintivo, indefettibile e tipizzante AVV_NOTAIO‘attività di raccolta del risparmio postale: nel moAVV_NOTAIOo normativo, l’attività di raccolta del risparmio postale si configura solo se vi è un’attività di “raccolta dei fondi” presso i risparmiatori effettuata specificamente ed esclusivamente da RAGIONE_SOCIALE, mediante la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
E, quindi, se l’attività di raccolta di risparmio postale è prestazione di un pubblico servizio, in questa rientra anche l’attività svolta a tal fine da RAGIONE_SOCIALE, quale “segmento” costitutivo AVV_NOTAIOa prima.
Né l’attività specificamente svolta da RAGIONE_SOCIALE può ritenersi estranea alla prestazione di un pubblico servizio perché si concretizza nella stipulazione e gestione di contratti di diritto privato: questi atti negoziali, come precisato nei §§ da 12 a 12.5, costituiscono estrinsecazione di un pubblico servizio in quanto, in forza AVV_NOTAIOa specifica disciplina che li riguarda, sono strumenti operativi di un modulo organizzativo istituito per fornire, in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità del servizio, prestRAGIONE_SOCIALE di interesse pubblico il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi, e con recessività AVV_NOTAIOo scopo di profitto rispetto a quello di erogazione.
Se si vuole, pienamente in linea con questa ricostruzione è anche la disciplina relativa alla remunerazione AVV_NOTAIO‘attività prestata da RAGIONE_SOCIALE Detta remunerazione, infatti, è posta a carico esclusivamente del soggetto emittente, e non anche dei risparmiatori, ossia su coloro che fruiscono del “servizio”. Ed è stata considerata alla RAGIONE_SOCIALEe Europea come funzionale alla compensazione di costi determinati dagli obblighi di servizio pubblico, in considerazione dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
14.2. Ciò posto, poi, anche e specificamente l’attività AVV_NOTAIO‘operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti del risparmio postale costituisce prestazione di un pubblico servizio, e qualifica il medesimo come “pubblico agente”.
Come si è appena detto nel § 14.1, l’attività di “raccolta dei fondi” presso i risparmiatori da parte di RAGIONE_SOCIALE, mediante la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, è elemento costitutivo AVV_NOTAIO‘attività
di raccolta del risparmio postale, ed integra, essa stessa, prestazione di un pubblico servizio.
Ora, gli atti compiuti dal singolo operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e alla gestione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integrano proprio, ed esattamente, l’attività di “raccolta dei fondi”.
Né sembra plausibile ritenere che l’attività di tale operatore integri svolgimento di semplici mansioni di ordine o prestazione di opera meramente materiale, ossia mansioni e prestRAGIONE_SOCIALE il cui espletamento non è qualificabile come prestazione di un pubblico servizio a norma AVV_NOTAIO‘art. 358, secondo comma, cod. pen.
L’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e alla gestione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, infatti, svolge anche, e principalmente, attività di consulenza per i risparmiatori.
Egli, precisamente, come rilevabile anche nelle vicende in esame, ha il compito di informare i risparmiatori su contenuto e condizioni dei diversi prodotti nei quali possono essere investite le loro disponibilità, nonché di aiutarli a comprendere quali sono i prodotti finanziari per essi più convenienti. E ciò sia tra prodotti e rapporti appartenenti al “risparmio postale” ed altri prodotti e rapporti estranei a tale categoria, sia, specificamente, all’interno dei diversi prodotti nei quali si articola la “raccolta postale”. Si consideri, ad esempio, che, per la diversità di condizioni economiche applicate, potrebbe essere utile chiedere il rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali appartenenti ad una determinata serie, e reinvestire quanto così conseguito in buoni fruttiferi postali di una serie successiva.
14.3. Per completezza, deve anche precisarsi che l’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti costituenti forma di “raccolta del risparmio postale”, nella prestazione di tale attività, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
La questione è stata correttamente segnalata nell’ordinanza di rimessione, perché a tale conclusione era giunta la prima AVV_NOTAIOe decisioni che vengono in rilievo nel contrasto. Invero, Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, COGNOME, cit., aveva concluso che, in ragione dei «poteri certificatori esercitati», deve riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale al dipendente di RAGIONE_SOCIALE quando svolge la sua attività in relazione al risparmio postale.
In realtà, l’unico elemento che sembra possa essere addotto a fondamento di questa tesi, peraltro non più riproposta da nessuna successiva decisione, è costituito dalla regola di cui all’art. 7, comma 3, d.m. 6 ottobre 2004 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE. La disposizione appena citata, dettata con specifico riferimento ai libretti di risparmio postale, prevede: «Le registrRAGIONE_SOCIALE contabili relative alle operRAGIONE_SOCIALE effettuate a valere sui libretti cartacei e dematerializzati / i
fanno prova nei rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e titolare fino a querela di falso ed è nullo ogni patto contrario. In caso di discordanza tra le registrRAGIONE_SOCIALE contabili e le annotRAGIONE_SOCIALE sui libretti cartacei, prevalgono le scritture contabili».
Tuttavia, questa disciplina non solo è relativa esclusivamente ai libretti di risparmio postale, ma prevede un’attestazione la cui efficacia di prova è limitata alle parti del rapporto, ossia a RAGIONE_SOCIALE e al titolare del libretto.
Deve quindi escludersi che l’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti costituenti forma di “raccolta del risparmio postale”, nella prestazione di tale attività, si avvalga di «poteri certificativi», come richiesto dall’art. 357, secondo comma, cod. pen.
All’esito AVV_NOTAIOe argomentRAGIONE_SOCIALE precedentemente svolte, devono essere conclusivamente affermato i seguenti principi di diritto:
“L’attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da RAGIONE_SOCIALE per conto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, costituisce prestazione di un pubblico servizio”.
“L’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio”.
Sulla base dei principi di diritto enunciati, e degli argomenti esposti a loro fondamento, è possibile esaminare le censure enunciate nel primo e nel secondo motivo del ricorso, le quali contestano la configurabilità del delitto di peculato, deducendo, in particolare, che sarebbero ipotizzabili o la fattispecie di appropriazione indebita, non potendo essere riconosciuta la qualifica di pubblico agente in capo all’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, o comunque la fattispecie di truffa, perché l’imputato non aveva il possesso del denaro e, per potersi appropriare AVV_NOTAIOe somme, ebbe la necessità di far sottoscrivere alle persone offese “falsi” moduli di investimento, o ancora quella di abuso d’ufficio.
16.1. Per la soluzione AVV_NOTAIOe questioni poste è necessario innanzitutto individuare l’area di applicazione AVV_NOTAIOa fattispecie del delitto di peculato e i confini tra la stessa, da un lato, e i delitti di appropriazione indebita, di truffa e di indebita destinazione di denaro o cose mobili, dall’altro.
16.1.1. Il delitto di peculato ha ad oggetto la condotta del pubblico ufficiale o AVV_NOTAIO‘incaricato di un pubblico servizio, «che avendo per ragione del suo ufficio o
del servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria» (art. 314 cod. pen.).
Il delitto di peculato, quindi, per la sua configurabilità, richiede: a) la sussistenza AVV_NOTAIOa qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio in capo al soggetto agente; b) il «possesso o comunque la disponibilità» di denaro o altra cosa mobile da parte del pubblico agente «per ragione del suo ufficio o del servizio»; c) l’appropriazione, da parte del medesimo, del denaro o AVV_NOTAIOa cosa mobile di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.
In particolare, posto il riconoscimento AVV_NOTAIOa qualifica di incaricato di pubblico servizio all’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale nello svolgimento AVV_NOTAIOa sua attività, ai fini AVV_NOTAIOa disamina AVV_NOTAIOe censure proposte nel ricorso, occorre precisare quale sia la nozione di «possesso o comunque disponibilità» del denaro (o di altra cosa mobile) cui fa riferimento l’art. 314 cod. pen.
Ora, secondo il costante indirizzo ermeneutico AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità, in tema di peculato, la nozione di «possesso o comunque disponibilità» deve intendersi come comprensiva sia AVV_NOTAIOa detenzione materiale, sia AVV_NOTAIOa disponibilità giuridica del bene, l’una o l’altra purché qualificate dalla ragione AVV_NOTAIO‘ufficio o del servizio svolti.
Invero, con riguardo alla “detenzione materiale”, è consolidata l’affermazione secondo cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale AVV_NOTAIO‘agente, ma anche quello derivante dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno AVV_NOTAIOe disposizioni organizzative AVV_NOTAIO‘ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578 – 01, in fattispecie relativa ad appropriazione di denaro da parte AVV_NOTAIO‘addetta di fatto alla gestione AVV_NOTAIOa contabilità di un ente pubblico la quale, dopo aver ricoperto il medesimo incarico in forza di regolare contratto di assunzione, continuava ad avere la disponibilità esclusiva AVV_NOTAIOa chiavetta USB che le consentiva di effettuare prelievi on fine dal conto corrente bancario intestato all’ente, nonché Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283161 – 01, e Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267525 – 01).
Mentre, con riguardo alla “disponibilità giuridica”, è oggetto di costante ripetizione l’enunciazione in forza AVV_NOTAIOa quale, in tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo AVV_NOTAIOa detenzione materiale, ma anche AVV_NOTAIOa disponibilità giuridica, con la conseguenza
che l’appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto – di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio – di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l’oggetto AVV_NOTAIOa appropriazione (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 281511 – 01; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257385 – 01; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255529 – 01; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, COGNOME, Rv. 236146 – 01).
Per quanto concerne altri profili, poi, è utile rappresentare che oggetto del delitto di peculato può essere anche un credito (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 24334 del 04/05/2023, Verlezza, Rv. 284762 – 01), e che, anche dopo l’introduzione AVV_NOTAIOa fattispecie di cui all’art. 314-bis cod. pen., relativa al reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, è diffuso l’indirizzo ermeneutico secondo cui, nella figura delittuosa del peculato, continuano a rientrare le condotte riconducibili al paradigma AVV_NOTAIOe “distrRAGIONE_SOCIALE appropriative”, ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o AVV_NOTAIOa cosa mobile altrui all’esclusivo soddisfacimento di interessi privati (Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, COGNOME, Rv. 288058 – 01; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, COGNOME, Rv. 287780 – 03; Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287453 – 02).
16.1.2. La sfera di applicazione di operatività AVV_NOTAIOa fattispecie di peculato è nettamente distinta da quella di appropriazione indebita.
Invero, mentre la figura di appropriazione indebita costituisce reato comune che può essere commesso da “chiunque”, il delitto di peculato presenta un elemento di specialità, costituita dalla qualifica soggettiva del soggetto agente. Inoltre, può aggiungersi che, mentre l’appropriazione indebita richiede come presupposto AVV_NOTAIOa condotta appropriativa il «possesso», la fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. prevede come presupposto AVV_NOTAIOa condotta appropriativa il «possesso o comunque la disponibilità» del bene «per ragione del suo ufficio o del servizio».
16.1.3. La fattispecie di peculato, inoltre, presenta precisi profili differenziali anche rispetto a quella di truffa.
Secondo l’insegnamento consolidato AVV_NOTAIOa giurisprudenza, infatti, l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (così, tra le tantissime: Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282 – 01; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Lo Prest n i,
Rv. 259507 – 01; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595 – 01; Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250901 – 01, Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186 – 01).
Può essere utile riportare quanto analiticamente chiarito in una AVV_NOTAIOe decisioni AVV_NOTAIO‘orientamento in esame: «A differenziare le due figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualità AVV_NOTAIOa frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l’oggetto materiale del reato: il momento consumativo AVV_NOTAIOa truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione AVV_NOTAIO‘inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o AVV_NOTAIOa res a vantaggio personale AVV_NOTAIO‘agente; il peculato presuppone il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione AVV_NOTAIO‘ufficio o del servizio, del denaro o AVV_NOTAIOa res, che l’agente successivamente fa propri, condotta quest’ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 314 c.p., fatte salve le ulteriori ipotesi reato eventualmente concorrenti (nella specie, reati di falso)» (così Sez. 6, n. n. 32863 del 25/05/2011, cit.).
Occorre evidenziare come, in applicazione del precisato orientamento, sia stato ravvisato il delitto di peculato con riferimento alla condotta AVV_NOTAIO‘impiegata di un ufficio postale, la quale, in occasione del reinvestimento di buoni postali scaduti, aveva fatto sottoscrivere ai titolari quietanze in bianco relative al calcolo AVV_NOTAIOa sorte capitale e degli interessi maturati sui buoni scaduti e, con tale artificio, si era appropriata AVV_NOTAIOa differenza tra le somme effettivamente maturate a favore di ciascun utente sui buoni scaduti e quelle reinvestite nella emissione di nuovi buoni: si è affermato che «il possesso o comunque la detenzione del denaro, ben prima di una qualsiasi richiesta di pagamento da parte degli utenti, era in capo all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE (e, pertanto, all’imputata, quale addetta allo specifico settore), che lo custodiva e amministrava in base al corrispondente titolo e alle facoltà ad esso connesse, con l’effetto che l’escamotage al quale aveva fatto ricorso la prevenuta non era funzionale al conseguimento del possesso che già aveva, ma a garantire la regolarità formale degli atti d’ufficio e a mascherare l’illecita condotta posta in essere» (Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, cit.).
Più in AVV_NOTAIO, poi, va rilevato che, «per l’integrazione AVV_NOTAIOa truffa occorre, e basta, un comportamento del soggetto ingannato che sia frutto AVV_NOTAIO‘errore in cui è caduto per fatto AVV_NOTAIO‘agente e dal quale derivi causalmente una modificazione patrimoniale, a ingiusto profitto del reo e a danno AVV_NOTAIOa vittima», o, in altri termini, «un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e ( determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa», anche se non / / 1 /i
qualificabile in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499 – 01).
16.2. Indicati i principi giuridici applicabili, occorre individuare la precisa conformazione dei fatti per i quali è stata pronunciata condanna, così come desumibili dalle sentenze di merito.
Per chiarezza, occorre premettere, innanzitutto, che la sentenza impugnata opera un espresso rinvio, per la ricostruzione dei fatti, alla sentenza di primo grado, osservando che in proposito non vi è stata alcuna specifica contestazione AVV_NOTAIO‘appellante, e, poi, che il ricorso non formula alcun rilievo in ordine a tale indicazione, o comunque in ordine alla descrizione degli accadimenti.
Per quanto concerne le condotte in danno di NOME COGNOME, oggetto di imputazione e di condanna unicamente per l’appropriazione AVV_NOTAIOa somma di 30.000,00 euro, i fatti sono ricostruiti sulla base AVV_NOTAIOe dichiarRAGIONE_SOCIALE testimoniali AVV_NOTAIOa stessa e degli accertamenti effettuati presso l’ufficio postale dove erano stati emessi ed incassati i precisati prodotti finanziari.
Si rappresenta, in particolare, che la persona offesa ha dichiarato che: a) ella e la madre erano titolari di buoni postali fruttiferi, emessi nell’ufficio postale di Parabita, sin dal 7 agosto 2009; b) ella e la madre erano state contattate dall’imputato, NOME COGNOME, impiegato presso l’ufficio postale di Parabita, al fine di effettuare un investimento più conveniente, previa riscossione anticipata di un buono postale fruttifero; c) a seguito di questa proposta, i suoi genitori, in data 3 novembre 2011, si erano recati presso l’ufficio postale ed avevano ottenuto un nuovo buono postale fruttifero dematerializzato BFPREMIA AVV_NOTAIO‘importo di 30.000,00 euro; d) anch’ella personalmente si era rivolta all’imputato e, in data 22 dicembre 2011, aderendo alla proposta del medesimo, aveva ottenuto un nuovo buono postale fruttifero AVV_NOTAIO‘importo di 7.000,00 euro; e) nel luglio 2017, ella e sua madre, a causa AVV_NOTAIOa morte del padre, ed anche perché non avevano più ricevuto documenti e comunicRAGIONE_SOCIALE circa gli investimenti effettuati, si erano recate presso l’ufficio postale ed avevano appreso dal direttore che i nuovi buoni postali non erano mai stati registrati; f) nel frattempo, l’imputato le aveva sempre invitate a non riscuotere i buoni, perché in tal modo avrebbero ottenuto il massimo profitto.
Si espone, poi, che, dagli accertamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE, è emerso che i documenti rappresentativi di buoni postali fruttiferi dematerializzati rilasciati in sostituzione dei buoni rimborsati non erano mai stati contabilizzati nelle scritture AVV_NOTAIO‘ufficio, che su di essi non vi era l’impronta informatica del RAGIONE_SOCIALE operativo di RAGIONE_SOCIALE, e che gli stessi, in realtà, erano costituiti da semplici moduli cartacei recanti il timbro guller. Si aggiunge che, all’esito dei medesimi accertamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE, era inoltre risultato che: a) tutte le operRAGIONE_SOCIALE di rimborso dei buoni postali fruttiferi preesistenti e di
movimentazione AVV_NOTAIOe relative disponibilità erano riconducibili alla USER ID di NOME COGNOME, siccome rilevata dai “giornali di fondo” AVV_NOTAIO‘ufficio postale; b) il giorno successivo a quello del rimborso del buono postale fruttifero dematerializzato di 7.000,00 euro era stato effettuato il prelievo AVV_NOTAIOa somma ed erano stati effettuati due versamenti per complessivi 5.100,00 euro in favore di una società di riscossione tributi, per debiti probabilmente riferibili all’imputato; c) subito dopo il rimborso del buono postale di 30.000,00 euro era stato prelevato l’importo di 31.000,00 euro, in parte confluito, tramite due versamenti, per 14.000,00 euro su un conto intestato alla madre AVV_NOTAIO‘imputato, e per 9.000,00 euro su un conto intestato personalmente all’imputato.
Analoghe sono le fonti di prova e le risultanze riportate con riguardo ai fatti commessi in danno di NOME COGNOME.
Si segnala, in particolare, che la persona offesa ha dichiarato che: a) l’imputato, persona cui ella e sua madre si rivolgevano per la gestione dei loro risparmi presso l’ufficio postale di Parabita, si era recato a casa loro nel giugno 2012, per invitarle a riemettere buoni postali maturati o per reinvestirli; b) ella, in particolare, aveva sottoscritto un modulo relativo alle quote del fondo Banco Posta Obbligazionario giugno 2015, per un importo di 23.493,58 euro, modulo riconosciuto nel corso AVV_NOTAIOa deposizione a dibattimento; c) ella, nel giugno 2017, si era recata presso l’ufficio postale di Parabita ed aveva constatato, con il direttore che nessun titolo a lei riferibile risultava registrato nella contabilità aziendale; d) ella aveva ottenuto il rimborso esclusivamente del precisato fondo Banco Posta Obbligazionario, perché aveva esibito il modulo sottoscritto ed era stata ritenuta provata la sottoscrizione, ma non anche di altri titoli, perché nessuna documentazione era stata rinvenuta.
Si evidenzia poi, che il direttore AVV_NOTAIO‘ufficio postale, NOME COGNOME, ha affermato che: a) l’imputato, NOME COGNOME, svolgeva le funzioni di consulente finanziario per RAGIONE_SOCIALE; b) NOME COGNOME si era effettivamente recata presso l’ufficio postale per chiedere informRAGIONE_SOCIALE su alcuni buoni postali; c) a seguito di tali richieste, egli aveva verificato che erano stati redatti dei moduli, che però non erano stati registrati e non recavano nemmeno il timbro AVV_NOTAIOa macchina AVV_NOTAIO‘ufficio postale; d) dai successivi accertamenti era emersa l’assenza di annotRAGIONE_SOCIALE in ordine a tali moduli sia nei fascicoli AVV_NOTAIO‘ufficio, sia nel RAGIONE_SOCIALE informatico.
Si conclude, in sintesi, che, in entrambe le vicende, l’imputato: 1) aveva fatto sottoscrivere moduli di disinvestimento e riscatto di buoni postali fruttiferi e di nuovo investimento, apponendo sugli stessi un timbro cartaceo, il timbro guller, senza procedere alla registrazione degli ordini di acquisto; 2) aveva effettuato i rimborsi AVV_NOTAIOe somme derivanti dai riscatti dei buoni postali sui conti correnti dei clienti, ossia dei titolari dei prodotti disinvestiti; 3) subito dopo, aveva proceduto
ad «effettuare dei versamenti dai conti correnti dei propri clienti – dove confluivano le somme dei buoni disinvestiti – sui propri correnti o su conti a lui riconducibili, così appropriandosi AVV_NOTAIOe somme che dovevano essere, destinate all’investimento concordato con i clienti firmatari»; 4) successivamente, aveva suggerito ai clienti di conservare il più a lungo possibile i prodotti cui si riferivano i moduli sottoscritti, in modo da allontanare nel tempo la scoperta di quanto accaduto. Si precisa, inoltre, che «AVV_NOTAIO aveva la disponibilità di tali somme, avendo accesso alla cassa AVV_NOTAIO‘istituto postale e alla banca dati informativa che gli consentiva di compiere operRAGIONE_SOCIALE anche in relazione al denaro depositato sui libretti postali e sui buoni postali fruttiferi».
16.3. Sulla base dei principi giuridici applicabili e dei fatti come incensurabilmente ricostruiti dai Giudici di merito, deve concludersi che le conclusioni AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, laddove ha ritenuto di sussumere le condotte contestate nella fattispecie del delitto di peculato, sono corrette.
Innanzitutto, per come emerge dai fatti ricostruiti dai Giudici di merito, l’imputato ha commesso le condotte per le quali è stata pronunciata condanna nel prestare un pubblico servizio.
Invero, in forza del principio di diritto enunciato al § 15, l’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato d pubblico servizio. Nella specie, in entrambe le vicende, l’imputato ha agito quale dipendente di RAGIONE_SOCIALE con le funzioni di consulente finanziario, a tale titolo aveva accesso alla cassa AVV_NOTAIO‘istituto postale e alla banca dati informativa che gli consentiva di compiere operRAGIONE_SOCIALE anche in relazione al denaro depositato sui libretti postali e sui buoni postali fruttiferi, e proprio in forza di tali poteri facoltà ha riscosso buoni postali fruttiferi di clienti per impossessarsi immediatamente e direttamente AVV_NOTAIOe relative somme.
In secondo luogo, sempre alla luce di quanto indicato dai Giudici di merito, l’imputato aveva il «possesso o comunque la disponibilità» dei buoni postali fruttiferi, e dei relativi importi, «per ragione del suo ufficio o del servizio» e proprio approfittando di tale posizione, li ha riscossi e se li è appropriati.
Come si è già evidenziato, l’imputato, quale dipendente di RAGIONE_SOCIALE con le funzioni di consulente finanziario, proprio in ragione di tale incarico, aveva accesso alla cassa AVV_NOTAIO‘istituto postale e alla banca dati informativa che gli consentiva di compiere operRAGIONE_SOCIALE anche in relazione al denaro depositato sui libretti postali e sui buoni postali fruttiferi. Inoltre, lo stesso ha eseguito direttamente le operRAGIONE_SOCIALE sui buoni postali fruttiferi di cui ai capi di imputazione, riscuotendoli e subito dopo deviando i relativi importi su conti correnti a lui riferibili
o comunque appropriandoseli, utilizzando le proprie credenziali USER ID, e senza avvalersi, per le operRAGIONE_SOCIALE “distrattive-appropriative”, di alcun atto dei titolari di tali rapporti, in quanto i moduli consegnati agli stessi non sono stati registrati nel RAGIONE_SOCIALE informativo di RAGIONE_SOCIALE, né comunque archiviati presso l’ufficio postale. Quanto all’appropriazione, non è concretamente contestato che le riscossioni siano state effettuate dall’imputato, e, anzi, con riferimento al buono fruttifero postale di 30.000,00 euro, è stato anche specificamente accertato che, immediatamente dopo l’incasso, sono stati effettuati due versamenti, uno di 14.000,00 euro su un conto intestato alla madre AVV_NOTAIO‘imputato, e l’altro di 9.000,00 euro su un conto intestato personalmente all’imputato.
In terzo luogo, alla luce dei fatti come accertati e descritti, deve escludersi la configurabilità del delitto di truffa. Le persone titolari dei buoni fruttiferi postali, per i fatti di cui alle imputRAGIONE_SOCIALE, non hanno sottoscritto o rilasciato alcuna disposizione che trasferisse o consentisse di trasferire all’imputato detti prodotti, o le somme derivanti dalla liquidazione degli stessi. Inoltre, l’imputato, quando si è appropriato le somme di denaro, subito dopo aver riscosso i buoni fruttiferi postali, prelevando le stesse dai rapporti cui detti titoli erano “collegati” per la loro gestione, non ha fatto alcun uso dei moduli che aveva fatto sottoscrivere ai clienti, in quanto non li ha registrati nel RAGIONE_SOCIALE informatico di RAGIONE_SOCIALE, e nemmeno li ha allegati in copia cartacea ai fascicoli AVV_NOTAIO‘ufficio: egli ha compiuto direttamente operRAGIONE_SOCIALE su detti rapporti mediante le sue credenziali USER ID, essendo a ciò specificamente abilitato proprio quale dipendente di RAGIONE_SOCIALE con le funzioni di consulente finanziario, senza avvalersi di alcuna documentazione giustificativa a supporto del prelevamento AVV_NOTAIOe somme. Del resto, anche a voler tenere in conto le disposizioni contenute nei moduli sottoscritti dai clienti (ma non registrati negli atti di ufficio), da queste risulta che l’imputato aveva assunto il preciso obbligo di reinvestire le somme rappresentate dai buoni postali da riscuotere in altri buoni fruttiferi postali o in altri titoli, e non disponeva di alcuna procura a gestire liberamente, o anche solo diversamente, i prodotti del risparmio postale che aveva suggerito di liquidare. Le condotte maliziose AVV_NOTAIO‘imputato, quindi, sono state strumentali non già ad acquisire il possesso dei buoni fruttiferi postali e AVV_NOTAIOe somme da essi recati – in quanto egli poteva accedervi con le proprie credenziali, e non ha nemmeno utilizzato a supporto i moduli fatti sottoscrivere ai clienti -, bensì a “tranquillizzare” le persone offese, così da “sorprenderle” rispetto a quanto stava compiendo e da impedire o procrastinare nel tempo, come in effetti avvenuto a distanza di cinque anni o più, la “scoperta” AVV_NOTAIOe sue illecite appropriRAGIONE_SOCIALE. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ancora, è da escludere la configurabilità sia del delitto di appropriazione indebita, sia del delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili.
La configurabilità AVV_NOTAIOa fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., infatti, è esclusa dalla presenza AVV_NOTAIO‘elemento specializzante AVV_NOTAIOa qualifica soggettiva previsto per l’integrazione del peculato: l’imputato, come si è detto, ha commesso i fatti agendo nella qualità di incaricato di un pubblico servizio, ed avvalendosi specificamente di tale qualità per realizzarli. La configurabilità AVV_NOTAIOa fattispecie di cui all’art. 314-bis cod. pen., poi, è esclusa dall’elemento costituito dall’appropriazione AVV_NOTAIOe somme recate dai buoni fruttiferi postali, effettuata dall’imputato per fini personali o comunque esclusivamente privati.
17. Prive di specificità sono le censure esposte nel terzo motivo del ricorso, le quali contestano l’affermazione AVV_NOTAIOa sussistenza del dolo, deducendo che l’imputato non ha agito per conseguire un profitto, e che comunque era convinto AVV_NOTAIOa liceità dei propri comportamenti per l’assenza di rilievi, durante lo svolgimento AVV_NOTAIOa sua attività, da parte dei superiori, sotto il cui controllo operava.
Le sintetizzate censure, infatti, per un verso, sono meramente assertive, perché non supportate da alcuna allegazione. Sotto altro profilo, non si confrontano in alcun modo con la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, i quali hanno evidenziato, sulla base di precisi elementi di prova, che l’imputato ha agito in modo articolato e malizioso per realizzare le appropriRAGIONE_SOCIALE di cui alle imputRAGIONE_SOCIALE. Sotto altro aspetto ancora, indicano come requisito AVV_NOTAIOa fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. il dolo specifico, quando, invece, dal dettato normativo, risulta evidente come questa disposizione preveda un reato a dolo generico.
18. Prive di specificità sono anche le censure formulate nel quarto motivo del ricorso, le quali contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo che la pena irrogata è eccessiva.
Innanzitutto, la pena base è stata fissata in tre anni di reclusione, ossia nel minimo edittale previsto dall’art. 314 cod. pen. all’epoca dei fatti. Per quanto concerne gli aumenti relativi alla recidiva infraquinquennale e alla continuazione, deve osservarsi che: a) l’applicazione AVV_NOTAIOa recidiva non è stata contestata in questa sede, e nemmeno con l’atto di appello; b) i fatti hanno avuto ad oggetto somme significative, perché pari per un episodio a 23.493,58 euro e per l’altro a 30.000,00 euro; c) il ricorso non indica alcuna ragione specifica per ritenere incongrui o comunque manifestamente irragionevoli le determinRAGIONE_SOCIALE concernenti detti aumenti di pena; d) gli stessi sono stati quantificati in misura contenuta, in quanto l’uno in quattro mesi di reclusione e l’altro in sei mesi di reclusione.
Manifestamente infondate, infine, sono le censure enunciate nel quinto motivo, le quali contestano la omessa dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
Per il delitto di peculato, in linea AVV_NOTAIO, il tempo necessario a prescrivere è pari a dieci anni, atteso il combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 314, primo comma, cod. pen. Inoltre, nella specie, deve tenersi conto AVV_NOTAIOa recidiva infraquinquennale, applicata e non contestata nel ricorso, sicché, a norma del combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 99, secondo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari a quindici anni. Ancora, occorre calcolare l’interruzione AVV_NOTAIOa prescrizione che, a norma AVV_NOTAIO‘art. 161, secondo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 99, secondo comma, cod. pen., comporta un aumento del tempo necessario a prescrivere nella misura AVV_NOTAIOa metà. In conclusione, quindi, il tempo necessario a prescrivere i reati in esame è pari a ventidue anni e sei mesi.
Ciò posto, anche senza calcolare i periodi di sospensione, pure intercorsi, i reati per i quali è stata pronunciata condanna, siccome commessi tra il novembre 2011 e il giugno 2012, non possono in alcun modo ritenersi estinti per prescrizione.
Alla complessiva infondatezza AVV_NOTAIOe censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali, a norma AVV_NOTAIO‘art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali.
Così deciso il 29/05/2025.